MINORI: atti di straordinaria amministrazione

I minori godono di una particolare e rafforzata tutela da parte dell’ordinamento italiano.
La responsabilità genitoriale è (normalmente) in capo a entrambi i genitori, i quali possono assumere anche le decisioni di maggior importanza per i figli.
Ci sono però delle situazioni in cui non basta l’accordo e la decisione dei genitori, ma è necessaria un’apposita autorizzazione da parte del Giudice.
Si tratta delle operazioni di straordinaria amministrazione, principalmente legate alla sfera patrimoniale dei minori.
Possiamo far rientrare in questi casi la volontà di acquistare un immobile e intestarlo ai figli minorenni (o trasferire loro un immobile già nel patrimonio della famiglia) o anche accettare o rinunciare ad una eredità.
In questi casi, ma anche in altri, è necessario chiedere al Giudice Tutelare autorizzazione ad agire in nome e per conto dei figli minori.
Questa imposizione è stata prevista proprio per conferire una tutela rafforzata ai minori. La valutazione del Giudice Tutelare è infatti volta a proteggere il patrimonio di questi soggetti.
MA COME FUNZIONA?
Nel momento in cui sorge la necessità di compiere un atto di straordinaria amministrazione nella gestione del patrimonio dei minori, coloro (o colui) che esercita la responsabilità genitoriale devono proporre un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. Il ricorso va depositato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Verrà a quel punto aperto un fascicolo e il ricorso sarà sottoposto all’esame del Giudice designato.
A seguito di ciò il Giudice Tutelare deciderà se concedere o meno autorizzazione all’operazione.
QUALE E’ IL TRIBUNALE COMPETENTE?
Il Tribunale presso cui depositare il ricorso è quello del luogo di residenza del minore.
E’ NECESSARIO UN AVVOCATO?
La scelta di appoggiarsi a un avvocato è discrezionale della parte.

PUNTO LOCAZIONI – Sfratti e Covid19

Con la conversione in legge del decreto Cura Italia, avvenuta lo scorso 24 aprile, sono state prorogate alcune misure per far fronte alla crisi che sta attraversando il paese.

Nello specifico, oltre alla possibilità di sospendere il pagamento del muto, in merito alle locazioni, la legge di conversione ha sospeso gli sfratti, sia abitativi che non abitativi, sino al 1° settembre 2020 (misura inizialmente prevista sino al 30 giugno).

La legge di conversione del Decreto Cura Italia prevede che i provvedimenti di rilascio immobile (sfratti) non possano essere eseguiti sino alla data del 1° settembre 2020. Ciò significa che, anche se la procedura è pendente, non può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario sino a tale data.

Per quanto invece riguarda le modalità per ottenere tale sospensione, si fa presente che è necessario un ricorso avanti al Tribunale del luogo in cui l’immobile è collocato e deve ad esso essere allegata la documentazione necessaria ad attestare la situazione di difficoltà dovuta alla situazione emergenziale, nonché il reddito familiare. Tutto ciò in quanto la domanda di proroga deve essere giustificata.

È quindi evidente che non si tratta di una misura che verrà applicata automaticamente a tutte le procedure in essere, ma dovrà essere la parte conduttrice a avanzare la richiesta qualora sia concretamente in difficoltà economica.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

PUNTO LOCAZIONI – Sfratto per morosità in locazioni ad uso abitativo

Lo #sfratto per morosità nelle locazioni ad uso abitativo è un procedimento giudiziale che consente al locatore di ottenere il rilascio, e quindi poter rientrare nel possesso, dell’immobile quando il conduttore non corrisponde il canone di locazione concordato contrattualmente.
Lo sfratto per morosità è un procedimento speciale e quindi tendenzialmente più rapido rispetto al rito ordinario.
I presupposti essenziali affinchè possa essere attivato il procedimento sono:
• Regolare contratto di locazione registrato;
• Mancato pagamento del canone di locazione
Il mancato #pagamento viene inteso dalla legge sull’equo canone (l. 392/1978) in una mensilità, trascorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, o quando l’importo impagato degli oneri #accessori (es. spese condominiali) è pari all’importo di due mensilità del canone di locazione, importo impagato alla scadenza prevista.
Qualora si presentano le condizioni sopra elencate, il locatore può inviare una lettera raccomandata di diffida ad adempiere, ponendo in #mora il conduttore.
Decorso il termine indicato in diffida, qualora il conduttore non provvedesse all’adempimento, il locatore, assistito da un avvocato, potrà agire con atto di #intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. Potrà anche prevedere già la richiesta di ingiunzione per il pagamento dei canoni e/o degli accessori scaduti.
All’udienza fissata il conduttore può decidere di presentarsi o non presentarsi.
Nel momento in cui il conduttore non dovesse presentarsi, verificati tutti gli adempimenti, il giudice #convaliderà lo sfratto per morosità e nell’ordinanza prevederà un termine per il rilascio spontaneo dell’immobile. L’ordinanza dovrà essere notificata al conduttore.
Qualora, invece il conduttore dovesse presentarsi in udienza posso realizzarsi almeno quattro situazioni.
La prima è che il conduttore si presenti in udienza, non si opponga alla convalida e di conseguenza il giudice procederà come nel caso già visto.
La seconda possibilità per il conduttore è di presentarsi in udienza e saldare il dovuto. La proceduta così termina.
In terzo luogo il conduttore potrebbe presentarsi e chiedere al #Giudice un #termine di grazia (che non può essere superiore a 90 giorni) per saldare il dovuto. Se non viene corrisposto l’importo entro il termine, all’udienza successiva il giudice convaliderà lo sfratto.
Infine, il conduttore potrà presentarsi in udienza e #opporsi alla convalida. In questo caso il rito verrà convertito in ordinario e seguirà le norme per tale procedimento.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Il #principio di superiore #interesse del #minore è ciò che deve guidare le parti e ciò che guida il #Giudice al momento dell’assunzione delle decisioni inerenti all’affidamento dei #figli. Tale interesse quindi viene vagliato in tutte le cause di #separazione e #divorzio in cui sono coinvolti figli #minori e in tutti i procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei minori nati fuori dal matrimonio.
Il riconoscimento di tale principio comporta che nelle decisioni assunte dal Giudice, egli, qualora fosse necessario, debba commisurare l’interesse preminente del minore con eventuali altri principi riconosciuti di pari valore all’interno della #Costituzione.
Nella maggior parte dei casi il principio di interesse superiore del minore viene richiamato nel momento in cui devono essere assunti #provvedimenti inerenti l’#affidamento del minore, momento in cui, spesso, le richieste dei genitori si contrappongono.
Spesso viene ritenuto che l’interesse superiore del minore debba essere perseguito tramite l’affidamento condiviso tra i genitori, ciò comportando che le decisioni relative alla scuola, alla religione (decisioni di maggior interesse per il minore) debbano essere prese con #accordo di entrambi i #genitori; altre volte, invece, il superiore interesse del minore porta alla decisione di affidare lo stesso in via esclusiva all’uno o all’altro genitore.
Dovrà quindi essere punto di riferimento anche dei genitori il supremo “bene” dei propri figli nel momento in cui avanzano le richieste relative all’affidamento e sempre questo #principio dovrà essere la guida per tutte le decisioni relative ai minori


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

APPROFONDIAMO la separazione giudiziale

Accade a volte che anche lunghi mesi di #trattative non riescono a portare ad un #accordo tra le #parti e quindi si procede con una #separazione giudiziale.
In questo caso una delle due parti per prima, dovrà chiedere che sia il #Giudice a stabilire le #condizioni di separazione. Verrà quindi proposto un ricorso dall’avvocato di una delle due parti e successivamente al deposito, il Tribunale fisserà l’udienza Presidenziale. In tale sede il Giudice procederà con un ulteriore tentativo di #conciliazione delle parti.
Avviene spesso in tale sede la #trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale e quindi si raggiunge un accordo. In tal caso la separazione si conclude.
Se invece anche il tentativo del Giudice non dovesse portare esito positivo, la #causa procede e si avvia quindi la seconda fase. Il Presidente, dopo aver eventualmente adottato i necessari provvedimenti provvisori e urgenti per la tutela dei soggetti che ne necessitano, nominerà un Giudice Istruttore.
Si aprirà quindi la fase delle #prove che porterà poi alla #decisione finale che verrà adottata con #sentenza.
E’ importante precisare che in ogni momento del #giudizio le parti potranno raggiungere un accordo e, di conseguenza, la causa potrà interrompersi e giungere alla conclusione senza dover obbligatoriamente procedere con tutti gli incombenti previsti dal codice.


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