LA RINUNCIA ALL’EREDITA’

Quando un individuo decede può accadere che non abbia lasciato ai chiamati all’eredità un patrimonio attivo. Potrebbe verificarsi che il patrimonio passivo (i debiti) sia maggiore del patrimonio attivo (i crediti).

Cosa fare se non si vuole rispondere ai debiti col proprio patrimonio?

SI PUO’ RINUNCIARE ALL’EREDITA’

Attraverso questa possibilità il patrimonio del de cuius non viene accettato e quindi il chiamato all’eredità non dovrà rispondere col proprio patrimonio dei debiti dell’eredità.

COME FARE?

1. Quando si è nel possesso dei beni: se si è in possesso di beni del de cuius, l’eredità può essere rifiutata entro 3 mesi dall’apertura della successione. La rinuncia deve essere effettuata avanti a un notaio (su tutto il territorio italiano) o avanti al cancelliere addetto del Tribunale del luogo in cui la successione si è aperta.

2. Quando non si è nel possesso dei beni: 10 anni dall’apertura della successione.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

IL TESTAMENTO

COS’È IL TESTAMENTO?
Il codice civile definisce il testamento come un atto revocabile con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, del proprio patrimonio o di parte di esso.
Non ci sono altri strumenti per poter disporre, dopo la morte, del proprio patrimonio.

POSSO SEMPRE DISPORRE DI TUTTO IL PATRIMONIO?
Quando il soggetto non ha familiari prossimi, si può disporre del patrimonio nella sua interessa. Se invece ci sono familiari che la legge tutela, questo non può avvenire.
È infatti il codice civile a definire quali soggetti la legge tutela al momento dell’apertura della successione di un familiare prossimo. Si tratta dei parenti fino al sesto grado.

PUO’ ESSERE REVOCATO IL TESTAMENTO?
Le disposizioni testamentarie sono revocabili in ogni momento, senza alcuna limitazione, finchè, ovviamente, il soggetto è in vita.
Ogni vincolo alla facoltà di revoca si deve intendere nullo.

CI SONO DIVERSI TIPI DI TESTAMENTO?
La nostra normativa prevede tre forme di testamento:
1. Il testamento olografo: trattasi delle disposizioni del patrimonio scritte di proprio pungo su un qualunque foglio con data e firma dello scrivente.
2. Il testamento pubblico: viene fatto davanti al Notaio con la presenza di due testimoni.
3. Il testamento segreto: si ha quando il Notaio, sempre alla presenza di due testimoni, riceve il testamento, ignorandone però il contenuto. Il testamento segreto può essere sigillato dal notaio, al momento del ricevimento, o dal testatore stesso.