PUNTO LOCAZIONI – Sfratti e Covid19

Con la conversione in legge del decreto Cura Italia, avvenuta lo scorso 24 aprile, sono state prorogate alcune misure per far fronte alla crisi che sta attraversando il paese.

Nello specifico, oltre alla possibilità di sospendere il pagamento del muto, in merito alle locazioni, la legge di conversione ha sospeso gli sfratti, sia abitativi che non abitativi, sino al 1° settembre 2020 (misura inizialmente prevista sino al 30 giugno).

La legge di conversione del Decreto Cura Italia prevede che i provvedimenti di rilascio immobile (sfratti) non possano essere eseguiti sino alla data del 1° settembre 2020. Ciò significa che, anche se la procedura è pendente, non può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario sino a tale data.

Per quanto invece riguarda le modalità per ottenere tale sospensione, si fa presente che è necessario un ricorso avanti al Tribunale del luogo in cui l’immobile è collocato e deve ad esso essere allegata la documentazione necessaria ad attestare la situazione di difficoltà dovuta alla situazione emergenziale, nonché il reddito familiare. Tutto ciò in quanto la domanda di proroga deve essere giustificata.

È quindi evidente che non si tratta di una misura che verrà applicata automaticamente a tutte le procedure in essere, ma dovrà essere la parte conduttrice a avanzare la richiesta qualora sia concretamente in difficoltà economica.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

PUNTO LOCAZIONI – Sfratto per morosità in locazioni ad uso abitativo

Lo #sfratto per morosità nelle locazioni ad uso abitativo è un procedimento giudiziale che consente al locatore di ottenere il rilascio, e quindi poter rientrare nel possesso, dell’immobile quando il conduttore non corrisponde il canone di locazione concordato contrattualmente.
Lo sfratto per morosità è un procedimento speciale e quindi tendenzialmente più rapido rispetto al rito ordinario.
I presupposti essenziali affinchè possa essere attivato il procedimento sono:
• Regolare contratto di locazione registrato;
• Mancato pagamento del canone di locazione
Il mancato #pagamento viene inteso dalla legge sull’equo canone (l. 392/1978) in una mensilità, trascorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, o quando l’importo impagato degli oneri #accessori (es. spese condominiali) è pari all’importo di due mensilità del canone di locazione, importo impagato alla scadenza prevista.
Qualora si presentano le condizioni sopra elencate, il locatore può inviare una lettera raccomandata di diffida ad adempiere, ponendo in #mora il conduttore.
Decorso il termine indicato in diffida, qualora il conduttore non provvedesse all’adempimento, il locatore, assistito da un avvocato, potrà agire con atto di #intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. Potrà anche prevedere già la richiesta di ingiunzione per il pagamento dei canoni e/o degli accessori scaduti.
All’udienza fissata il conduttore può decidere di presentarsi o non presentarsi.
Nel momento in cui il conduttore non dovesse presentarsi, verificati tutti gli adempimenti, il giudice #convaliderà lo sfratto per morosità e nell’ordinanza prevederà un termine per il rilascio spontaneo dell’immobile. L’ordinanza dovrà essere notificata al conduttore.
Qualora, invece il conduttore dovesse presentarsi in udienza posso realizzarsi almeno quattro situazioni.
La prima è che il conduttore si presenti in udienza, non si opponga alla convalida e di conseguenza il giudice procederà come nel caso già visto.
La seconda possibilità per il conduttore è di presentarsi in udienza e saldare il dovuto. La proceduta così termina.
In terzo luogo il conduttore potrebbe presentarsi e chiedere al #Giudice un #termine di grazia (che non può essere superiore a 90 giorni) per saldare il dovuto. Se non viene corrisposto l’importo entro il termine, all’udienza successiva il giudice convaliderà lo sfratto.
Infine, il conduttore potrà presentarsi in udienza e #opporsi alla convalida. In questo caso il rito verrà convertito in ordinario e seguirà le norme per tale procedimento.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste