Proprietà intellettuale – LA TUTELA DELLE FOTOGRAFIE SUL WEB

1. Spesso, navigando in internet, ci capita di imbatterci in fotografie che catturano la nostra attenzione e di scaricarle (quindi copiarle) per riutilizzarle, ad esempio, come foto profilo di qualche social network o nel sito internet di presentazione della nostra attività professionale/imprenditoriale. Ma siamo liberi di farlo senza chiedere il permesso a nessuno? Dipende.

Una fotografia può formare oggetto di diversi diritti che, a seconda dei casi, possono spettare ad una molteplicità di soggetti e il fatto che la fotografia sia presente sul web e che sia tecnicamente possibile scaricarla non significa assolutamente che ciò sia giuridicamente lecito (sarebbe come dire che, siccome è materialmente possibile rubare un’auto, questo è un comportamento lecito).  

2. Innanzitutto, una fotografia potrebbe rappresentare qualcosa che, di per sé, è oggetto di un diritto. Si pensi, ad esempio, alla fotografia di un quadro di un artista contemporaneo vivente. L’artista detiene il diritto d’autore su quel quadro e, di conseguenza, ogni riproduzione dello stesso deve essere da lui autorizzata (salvo che l’utilizzo che se ne intende fare non rientri in quei casi in cui il diritto d’autore deve cedere il passo a diritti che la legge ritiene più importanti, quali ad esempio il diritto di critica e il diritto all’istruzione, e sempre che siano rispettati gli specifici requisiti stabiliti dalla legge, come ad esempio l’indicazione del nome dell’autore).

Oppure si pensi, ancora, alla fotografia raffigurante il volto di una persona, la cui riproduzione o altro utilizzo non autorizzato potrebbero costituire un indebito sfruttamento del suo diritto all’immagine.

3. Vi sono poi gli eventuali diritti spettanti al fotografo.

Innanzitutto, il fotografo potrebbe essere titolare del diritto d’autore sulla foto, a prescindere da quale sia il soggetto rappresentato: ciò avviene quando alla foto può essere riconosciuto carattere creativo, il che, si badi, accade non di rado. A tal fine, infatti, è spesso sufficiente dimostrare che, nell’eseguire la fotografia, il fotografo ha effettuato un certo numero di scelte discrezionali (ad esempio in relazione all’inquadratura, al momento della giornata in cui eseguire lo scatto, agli effetti tecnici).   

In secondo luogo, anche se una fotografia non presenta quel livello minimo di creatività per conferire alla stessa la tutela autorale, in presenza di determinati requisiti formali – e a meno che la foto non abbia semplice scopo documentativo, come solitamente accade nel caso della foto di uno scritto o di un disegno tecnico  – il fotografo può comunque vantare il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la foto per un periodo di tempo di vent’anni dalla sua realizzazione (mentre il diritto d’autore durerebbe fino al settantesimo anno successivo alla morte del fotografo). Tali requisiti consistono nell’apposizione sulla fotografia delle seguenti indicazioni: nome del fotografo, anno di realizzazione della fotografia e, nel caso in cui la foto rappresenti un’opera d’arte, anche il nome dell’autore di quest’ultima. In assenza di tali requisiti, il fotografo può far valere il proprio diritto solo dimostrando la mala fede del terzo utilizzatore non autorizzato.

4. In conclusione, i terzi che intendano copiare o comunque utilizzare la fotografia realizzata da altri dovrebbero dunque sempre verificare se tale utilizzo debba essere autorizzato o meno, salvo evitare di incorrere, anche a distanza di tempo, in richieste di indennizzo da parte del titolare dei diritti sulla foto in questione.

Viceversa, chi pubblica le proprie foto sul web dovrebbe indicare sulle stesse perlomeno il proprio nome, l’anno di realizzazione e il nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente rappresentata, così da poter efficacemente contrastare eventuali usi non autorizzati delle fotografie in questione da parte di terzi.

A tale ultimo proposito, tuttavia, va anche precisato che spesso le fotografie postate sui social networks sono soggette a Terms of Service cui l’utente – più o meno consapevolmente – ha aderito al momento dell’iscrizione. Ebbene, tali Terms of Service potrebbero contenere delle clausole che permettono alla piattaforma – e anche a ciascun utente della stessa – di utilizzare, distribuire e modificare liberamente all’interno del social network il contenuto delle foto condivise dagli utenti.

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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.