PUNTO LOCAZIONI – Il recesso del locatore

Quand’è che il locatore (proprietario) può recedere dal contratto di locazione?

La possibilità di recedere prima della scadenza contrattuale, è fortemente limitata per il locatore.

Egli infatti ha la possibilità di recere prima della scadenza solo in specifici casi determinati dalla legge.

E’ facoltà del locatore recedere ALLA PRIMA SCADENZA nei seguenti casi:

– quando il locatore intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio (ovvero del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2° grado);

– quando il locatore intende destinare l’immobile all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali culturali o di culto (il locatore deve essere persona giuridica società o ente pubblico e deve offrire al conduttore altro immobile idoneo di cui abbia piena disponibilità);

– quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune;

– quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito (o deve esserne assicurata la stabilità) e la permanenza del conduttore è di ostacolo allo svolgimento di questi lavori, ovvero quando l’immobile si trova in uno stabile per cui è prevista l’integrale ristrutturazione, demolizione o trasformazione e si rende quindi necessario, per ragioni tecniche, lo sgombero dell’immobile stesso;

– quando il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo e non vi è stata alcuna successione nel contratto;

– quando il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo tranne quello adibito a propria abitazione (in tal caso, comunque, il conduttore ha diritto di prelazione).

Non solo, il proprietario-locatore può altresì dare disdetta per finita locazione con almeno 6 mesi di anticipo sulla scadenza del contratto (tale termine può variare in base alle disposizioni contrattuali).


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

PUNTO LOCAZIONI – Ripartizione spese condominiali

COME SI RIPARTISCONO LE SPESE CONDOMINIALI NEL CASO SIA PRESENTE UNA LOCAZIONE?

Prima di tutto deve essere considerato l’articolo 1576 c.c.: “Il locatore (proprietario dell’immobile) deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (inquilino).

Per iniziare a comprendere a chi spetta il pagamento di una spesa, si deve comprendere che tipo di intervento debba essere fatto.

Già a una prima lettura dell’articolo sopra detto emerge che le spese di piccola manutenzione, anche configurabili come manutenzione ordinaria, siano a carico del conduttore. In questa categoria di interventi si deve certamente inserire tutto quello che riguarda, a livello condominiale e in base ai millesimi dell’appartamento, ad esempio, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’ascensore, nonché tutte le spese relative alle utenze condominiali (anche di riscaldamento qualora l’impianto sia centralizzato), sempre pro quota. Non solo, il conduttore si dovrà fare carico della propria quota di tutti i servizi comuni, tra cui lo spurgo dei pozzi neri o i servizi di giardinaggio.

Invece, se tra i servizi condominiali ci fosse quello di portineria, a carico del locatore è il 90% di tale spesa.

Il proprietario dell’immobile, invece, si dovrà fare carico di tutte le spese di straordinaria amministrazione. Per comprendere meglio cosa si intenda, si pensi, ad esempio, a interventi all’ascensore o all’impianto di riscaldamento centralizzato o alla fognatura o, ancora, a tutti gli interventi strutturali all’immobile relativo alle parti comuni (a titolo esemplificativo si pensi al tetto o al rifacimento delle facciate.

Per cercare di risolvere l’annosa questione sull’imputazione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino sono state realizzate apposite tabelle che identificano chi debba farsi carico della precisa spesa.

Resta il fatto che il proprietario dell’immobile è il responsabile nei confronti del condominio. Ciò significa che qualora il conduttore (inquilino) non dovesse provvedere alla quota di propria spettanza delle spese condominiali, sarà il locatore a dover rispondere e procedere con il pagamento.

Sarà poi possibile per il locatore rivalersi sul conduttore; qualora il conduttore, nonostante la richiesta di pagamento, non dovesse provvedere al saldo, questa potrà essere una motivazione per risoluzione del contratto di locazione e per procedere con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo presso il Tribunale competente.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

PUNTO LOCAZIONI – Recupero canoni non pagati

Qualora i canoni di locazione non fossero stato corrisposti, a prescindere dalla scelta di operare uno sfratto per morosità (trattato nell’approfondimento della settimana scorsa), è possibile agire con ricorso per decreto ingiuntivo.
COME FUNZIONA?
Il locatore, assistito da un proprio legale, può presentare al Tribunale competente un ricorso per decreto ingiuntivo, tramite cui (se accolto) il Giudice ingiunge il pagamento della somma dovuta.
Tale decreto sarà provvisoriamente esecutivo per legge (art. 664 c.p.c.) e pertanto, assieme al decreto potrà essere notificato il precetto, atto con cui si intima il pagamento entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto.
Qualora il pagamento non avvenisse, il creditore (in questo caso il locatario) potrà agire per il recupero forzoso del credito.
E IL DEBITORE?
Qualora il debitore non ritenesse di dovere gli importi richiesti, a prescindere dalla provvisoria esecutività, potrà proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato

L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

PUNTO LOCAZIONI – Sfratto per morosità in locazioni ad uso abitativo

Lo #sfratto per morosità nelle locazioni ad uso abitativo è un procedimento giudiziale che consente al locatore di ottenere il rilascio, e quindi poter rientrare nel possesso, dell’immobile quando il conduttore non corrisponde il canone di locazione concordato contrattualmente.
Lo sfratto per morosità è un procedimento speciale e quindi tendenzialmente più rapido rispetto al rito ordinario.
I presupposti essenziali affinchè possa essere attivato il procedimento sono:
• Regolare contratto di locazione registrato;
• Mancato pagamento del canone di locazione
Il mancato #pagamento viene inteso dalla legge sull’equo canone (l. 392/1978) in una mensilità, trascorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, o quando l’importo impagato degli oneri #accessori (es. spese condominiali) è pari all’importo di due mensilità del canone di locazione, importo impagato alla scadenza prevista.
Qualora si presentano le condizioni sopra elencate, il locatore può inviare una lettera raccomandata di diffida ad adempiere, ponendo in #mora il conduttore.
Decorso il termine indicato in diffida, qualora il conduttore non provvedesse all’adempimento, il locatore, assistito da un avvocato, potrà agire con atto di #intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. Potrà anche prevedere già la richiesta di ingiunzione per il pagamento dei canoni e/o degli accessori scaduti.
All’udienza fissata il conduttore può decidere di presentarsi o non presentarsi.
Nel momento in cui il conduttore non dovesse presentarsi, verificati tutti gli adempimenti, il giudice #convaliderà lo sfratto per morosità e nell’ordinanza prevederà un termine per il rilascio spontaneo dell’immobile. L’ordinanza dovrà essere notificata al conduttore.
Qualora, invece il conduttore dovesse presentarsi in udienza posso realizzarsi almeno quattro situazioni.
La prima è che il conduttore si presenti in udienza, non si opponga alla convalida e di conseguenza il giudice procederà come nel caso già visto.
La seconda possibilità per il conduttore è di presentarsi in udienza e saldare il dovuto. La proceduta così termina.
In terzo luogo il conduttore potrebbe presentarsi e chiedere al #Giudice un #termine di grazia (che non può essere superiore a 90 giorni) per saldare il dovuto. Se non viene corrisposto l’importo entro il termine, all’udienza successiva il giudice convaliderà lo sfratto.
Infine, il conduttore potrà presentarsi in udienza e #opporsi alla convalida. In questo caso il rito verrà convertito in ordinario e seguirà le norme per tale procedimento.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste