
Cos’è un’app
Le cosiddette “app” sono dei software – cioè un insieme di istruzioni scritte in un determinato linguaggio di programmazione – che vengono installati su uno smartphone o altro dispositivo mobile e che, avvalendosi di una certa quantità di informazioni, svolgono le più svariate funzioni (servizi di pagamento, traduzione, networking, antivirus, ecc.).
La tutela giuridica
Le app possono, in astratto, essere oggetto dei seguenti diritti:
1) Diritto d’autore
Le app possono costituire opere tutelabili secondo il diritto d’autore, sia in quanto software (o programmi per elaboratore)sia in quanto banche dati.
In particolare, l’art. 2, n. 8) della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore o l.d.a.) ricomprende nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi [sia quale codice sorgente sia quale codice oggetto, ndr] purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.”
A tal proposito la giurisprudenza ha inoltre precisato che – oltre alle idee e ai principi che stanno alla base del programma, che la legge esclude espressamente dalla protezione autorale – non costituiscono forma di espressione di un programma per elaboratore, e non sono quindi oggetto di tutela, nemmeno le funzionalità del programma, il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un software per sfruttare alcune delle sue funzioni.
Per quanto riguarda le banche dati, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, n. 9) l.d.a., godono della tutela autorale le “banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”, intendendosi a tal fine con il termine “banche di dati” quelle “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.”
2) Diritto del costitutore di banche dati
Il diritto d’autore sulle banche dati, sopra illustrato, spetta all’autore delle stesse. L’art. 102bis l.d.a., tuttavia, riconosce alcuni diritti – c.d. sui generis – anche al costitutore della banca dati, cioè a quel soggetto (che può certamente coincidere con l’autore) che “effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro”.
Al costitutore è riconosciuto il diritto esclusivo di “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale” della banca dati e ciò indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d’autore (quindi anche nel caso in cui la banca dati non abbia carattere creativo).
3) Diritto di brevetto
Il procedimento svolto dal software – se nuovo, inventivo e suscettibile di applicazione industriale –potrebbe formare oggetto di un brevetto di procedimento. A tal proposito, tuttavia, va ricordato che la legge esclude espressamente la brevettabilità dei programmi per elaboratore “in quanto tali”, cioè dei programmi intesi in senso astratto e quindi privi di qualsiasi carattere tecnico (art. 45, commi 2 e 3, D.Lgs. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale) .
Ma quando un software può dirsi possedere un carattere tecnico? In linea di massima ciò si verifica quando il programma non si riduce alla mera interazione fra componenti software e hardware ma sia invece in grado di produrre un effetto tecnico ulteriore, come ad esempio l’alterazione del funzionamento di un apparato fisico esterno al computer.
4) Disciplina posta a tutela della concorrenza
L’imitazione delle caratteristiche proprie di un’app – quali ad esempio le grafiche, le modalità di presentazione e anche le funzionalità – potrebbero configurare delle ipotesi di concorrenza sleale vietate ai sensi dell’art. 2598 c.c., in particolare sotto i profili dell’imitazione confusoria e della concorrenza parassitaria (quest’ultima configurandosi in una ripresa sistematica delle scelte imprenditoriali compiute dal concorrente, così da avvantaggiarsi gratuitamente dei risultati positivi che quest’ultimo ha ottenuto mediante investimenti in termini di lavoro e/o denaro).
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Diversi sono gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento per garantire il rispetto dei diritti sopra illustrati. In particolare, qualora si verifichi la violazione (o vi sia anche solo il rischio di un’imminente violazione dello stesso), il relativo titolare potrà ottenere dal Giudice l’emanazione di un ordine di inibitoria alla prosecuzione – o, se non è ancora iniziato, al compimento – del comportamento illecito.
La recente decisione del Tribunale di Milano
Recentemente, il titolare di un’app consistente in un sistema di pagamento tramite dispositivo mobile Android o iOS, ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre l’inibitoria urgente alla commercializzazione di un’app concorrente introdotta sul mercato successivamente e che, secondo il ricorrente, costituiva una replica della prima, così integrando sia violazione del diritto d’autore sia una fattispecie di concorrenza parassitaria.
Al termine dell’istruttoria la corte milanese concludeva che la prima app possedeva i requisiti di novità e creatività necessari per essere tutelata dal diritto d’autore, ma anche che la seconda app – pur presentando molte funzioni comuni alla prima app – aveva un codice sorgente e si avvaleva di una banca dati costituenti a loro volta opere originali e autonomamente costituite, con ciò dovendosi escludere qualsivoglia violazione del diritto d’autore del ricorrente.
Il Tribunale evidenziava poi che delle 29 funzioni fornite dalla seconda app, 26 risultavano in comune con la prima. Di queste, 21 erano funzioni ampiamente diffuse nello specifico settore di riferimento, prive di qualsiasi creatività; 4 erano funzioni che derivavano da un’idea comune, ma erano pur sempre originali in quanto risultato di uno sforzo creativo; 1 (il c.d. budget settimanale) era un’imitazione pedissequa dell’analoga funzione realizzata nella prima app e che non si ritrovava in nessun’altra applicazione presente sul mercato. A ciò aggiungasi che la seconda app presentava, rispetto alla prima, anche un’identità letterale di intere parti del regolamento, un’identità di scelte terminologiche non necessitate e una analogia nella grafica di presentazione all’utente.
Tali condotte, secondo il Tribunale, integravano un’attività di concorrenza parassitaria, dal momento che il titolare della seconda app si era “procurato in modo illecito un vantaggio concorrenziale offrendo, pressoché integralmente, alcune opzioni della piattaforma e alcune modalità di presentazione all’esterno, inserendosi con maggiore rapidità sul medesimo mercato, con un indebito risparmio sui costi e sui tempi occorrenti a predisporre una propria autonoma soluzione per tali profili”. Conseguentemente la corte milanese emanava l’inibitoria alla prosecuzione – non della commercializzazione della seconda app nella sua interezza bensì – delle sole condotte sopra descritte, per il periodo temporale di un anno dalla comunicazione del provvedimento.
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.




