Proprietà intellettuale – LA TUTELA DELLE APP

Cos’è un’app

Le cosiddette “app” sono dei software – cioè un insieme di istruzioni scritte in un determinato linguaggio di programmazione – che vengono installati su uno smartphone o altro dispositivo mobile e che, avvalendosi di una certa quantità di informazioni, svolgono le più svariate funzioni (servizi di pagamento, traduzione, networking, antivirus, ecc.).

La tutela giuridica

Le app possono, in astratto, essere oggetto dei seguenti diritti:  

1) Diritto d’autore

Le app possono costituire opere tutelabili secondo il diritto d’autore, sia in quanto software (o programmi per elaboratore)sia in quanto banche dati.

In particolare, l’art. 2, n. 8) della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore o l.d.a.) ricomprende nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi [sia quale codice sorgente sia quale codice oggetto, ndr] purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.”

A tal proposito la giurisprudenza ha inoltre precisato che – oltre alle idee e ai principi che stanno alla base del programma, che la legge esclude espressamente dalla protezione autorale – non costituiscono forma di espressione di un programma per elaboratore, e non sono quindi oggetto di tutela, nemmeno le funzionalità del programma, il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un software per sfruttare alcune delle sue funzioni.

Per quanto riguarda le banche dati, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, n. 9) l.d.a., godono della tutela autorale le “banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”, intendendosi a tal fine con il termine “banche di dati” quelle “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.”

2) Diritto del costitutore di banche dati

Il diritto d’autore sulle banche dati, sopra illustrato, spetta all’autore delle stesse. L’art. 102bis l.d.a., tuttavia, riconosce alcuni diritti – c.d. sui generis – anche al costitutore della banca dati, cioè a quel soggetto (che può certamente coincidere con l’autore) che “effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro”.

Al costitutore è riconosciuto il diritto esclusivo di “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale” della banca dati e ciò indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d’autore (quindi anche nel caso in cui la banca dati non abbia carattere creativo).  

3) Diritto di brevetto

Il procedimento svolto dal software – se nuovo, inventivo e suscettibile di applicazione industriale –potrebbe formare oggetto di un brevetto di procedimento. A tal proposito, tuttavia, va ricordato che la legge esclude espressamente la brevettabilità dei programmi per elaboratore “in quanto tali”, cioè dei programmi intesi in senso astratto e quindi privi di qualsiasi carattere tecnico (art. 45, commi 2 e 3, D.Lgs. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale) .

Ma quando un software può dirsi possedere un carattere tecnico? In linea di massima ciò si verifica quando il programma non si riduce alla mera interazione fra componenti software e hardware ma sia invece in grado di produrre un effetto tecnico ulteriore, come ad esempio l’alterazione del funzionamento di un apparato fisico esterno al computer.

4) Disciplina posta a tutela della concorrenza

L’imitazione delle caratteristiche proprie di un’app – quali ad esempio le grafiche, le modalità di presentazione e anche le funzionalità – potrebbero configurare delle ipotesi di concorrenza sleale vietate ai sensi dell’art. 2598 c.c., in particolare sotto i profili dell’imitazione confusoria e della concorrenza parassitaria (quest’ultima configurandosi in una ripresa sistematica delle scelte imprenditoriali compiute dal concorrente, così da avvantaggiarsi gratuitamente dei risultati positivi che quest’ultimo ha ottenuto mediante investimenti in termini di lavoro e/o denaro).

***

Diversi sono gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento per garantire il rispetto dei diritti sopra illustrati. In particolare, qualora si verifichi la violazione (o vi sia anche solo il rischio di un’imminente violazione dello stesso), il relativo titolare potrà ottenere dal Giudice l’emanazione di un ordine di inibitoria alla prosecuzione – o, se non è ancora iniziato, al compimento – del comportamento illecito.

La recente decisione del Tribunale di Milano

Recentemente, il titolare di un’app consistente in un sistema di pagamento tramite dispositivo mobile Android o iOS, ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre l’inibitoria urgente alla commercializzazione di un’app concorrente introdotta sul mercato successivamente e che, secondo il ricorrente, costituiva una replica della prima, così integrando sia violazione del diritto d’autore sia una fattispecie di concorrenza parassitaria.

Al termine dell’istruttoria la corte milanese concludeva che la prima app possedeva i requisiti di novità e creatività necessari per essere tutelata dal diritto d’autore, ma anche che la seconda app – pur presentando molte funzioni comuni alla prima app – aveva un codice sorgente e si avvaleva di una banca dati costituenti a loro volta opere originali e autonomamente costituite, con ciò dovendosi escludere qualsivoglia violazione del diritto d’autore del ricorrente.

Il Tribunale evidenziava poi che delle 29 funzioni fornite dalla seconda app, 26 risultavano in comune con la prima. Di queste, 21 erano funzioni ampiamente diffuse nello specifico settore di riferimento, prive di qualsiasi creatività; 4 erano funzioni che derivavano da un’idea comune, ma erano pur sempre originali in quanto risultato di uno sforzo creativo; 1 (il c.d. budget settimanale) era un’imitazione pedissequa dell’analoga funzione realizzata nella prima app e che non si ritrovava in nessun’altra applicazione presente sul mercato. A ciò aggiungasi che la seconda app presentava, rispetto alla prima, anche un’identità letterale di intere parti del regolamento, un’identità di scelte terminologiche non necessitate e una analogia nella grafica di presentazione all’utente.  

Tali condotte, secondo il Tribunale, integravano un’attività di concorrenza parassitaria, dal momento che il titolare della seconda app si era “procurato in modo illecito un vantaggio concorrenziale offrendo, pressoché integralmente, alcune opzioni della piattaforma e alcune modalità di presentazione all’esterno, inserendosi con maggiore rapidità sul medesimo mercato, con un indebito risparmio sui costi e sui tempi occorrenti a predisporre una propria autonoma soluzione per tali profili”. Conseguentemente la corte milanese emanava l’inibitoria alla prosecuzione – non della commercializzazione della seconda app nella sua interezza bensì – delle sole condotte sopra descritte, per il periodo temporale di un anno dalla comunicazione del provvedimento.   


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

Proprietà intellettuale – LE INVENZIONI GENERATE DA SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Capita ormai sempre più spesso, ad ognuno di noi, per soddisfare diversi “bisogni” della nostra vita quotidiana, di utilizzare i più svariati sistemi di intelligenza artificiale.

Ciò avviene ad esempio quando un algoritmo di Google, sulla base dei siti da noi visitati e degli acquisti online da noi effettuati in passato, trae delle conclusioni su quali sono i nostri gusti, necessità e preferenze e, sulla base di questa analisi, ci suggerisce nuovi oggetti da acquistare e nuovi siti da visitare.

Negli esempi sopra illustrati la funzione svolta dal sistema di IA è evidentemente quella di ricostruire l’identikit di un consumatore e individuare nuovi beni che questo consumatore potrebbe essere interessato ad acquistare, ma le funzioni dei sistemi di IA sono moltissime (rielaborazione grafica di una fotografia, traduzione di un testo in un’altra lingua, ecc.)

Ciò premesso, va considerato che leinformazioni generate dall’intelligenza artificiale possono certamente essere oggetto di specifici diritti. Le stesse, ad esempio, potrebbero essere considerate opere creative suscettibili di essere protette dal diritto d’autore. Oppure, ancora, essere soluzioni tecniche aventi applicazione industriale,nuove e originali, con conseguente idoneità delle stesse ad essere oggetto di un brevetto.

Ma chi è l’autore di tali invenzioni? Il programmatore che ha creato l’algoritmo? L’utilizzatore dell’algoritmo? L’algoritmo in quanto tale?

Due recenti decisioni gemelle dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) si sono occupate della questione. Le decisioni riguardano due domande di brevetto per due invenzioni create dal medesimo sistema di intelligenza artificiale (denominato DABUS – Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience): la prima avente ad oggetto un contenitore per alimenti, la seconda un sistema di segnalazione luminosa.

DABUS è composto da due distinte reti neurali artificiali, che grosso modo funzionano così: la prima rete (che potremmo definire di “elaborazione”), partendo da un set di dati elabora una serie di concetti che, secondo la rete stessa, si distinguono dal set di dati di partenza. A questo punto entra in gioco la seconda rete neurale (che potremmo definire di “selezione”), la quale confronta i concetti elaborati dalla prima rete con il set di informazioni base, selezionando solo quelli aventi carattere innovativo e quindi suscettibili di brevettazione.

Le due domande di brevetto sono state depositate a nome del creatore di DABUS, il dr. Stephen Thaler, ma designano DABUS come inventore e quindi, in particolare, titolare originario e dante causa dei diritti patrimoniali sull’invenzione – incluso il diritto al brevetto – trasferiti al dr. Thaler.

In data 27 gennaio 2020 l’UEB ha rigettato le due domande di brevetto, sulla scorta del fatto che le stesse non soddisfano i requisiti formali stabiliti, in particolare, dalla rule 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo, la quale stabilisce che la domanda di brevetto deve indicare nome, cognome e indirizzo dell’inventore.

Da ciò, secondo l’Ufficio, deriva innanzitutto che l’inventore non può che essere una persona fisica.

Contrariamente a quanto affermato da Thaler, secondo l’Ufficio il nome che spetta ad una persona per legge serve non solo ad indentificarla ma anche a permetterle di essere titolare di diritti e di esercitarli. In altre parole, secondo l’UEB, funzione della rule 19 è quella di individuare un soggetto giuridico, cioè un’entità suscettibiledi essere titolare di obblighi e diritti (nella fattispecie, in particolare, il diritto originario al brevetto – alienabile ex lege o contrattualmente – e il diritto inalienabile di essere riconosciuto autore dell’invenzione).

Ebbene, allo stato non vi sono norme giuridiche che sanciscano in capo ai sistemi di AI la soggettività giuridica, come accade per le persone fisiche (in quanto essere umani) o per le società (in base ad una finzione giuridica che le assimila in molti aspetti alle persone fisiche), fermo restando che – come abbiamo visto – del diritto ad essere designato come inventore di un brevetto può essere titolare solo una persona fisica. 

Per questo stesso motivo, non solo DABUS non può essere formalmente indicato come inventore, ma non può ovviamente nemmeno essere il cedente (al dr. Thaler) di alcun diritto (di cui non può essere titolare) sull’invenzione.

Ad analoghe decisioni di rigetto sono giunti anche l’ufficio brevetti statunitense (USPTO) e quello britannico (UKIPO), presso i quali erano state depositate domande di brevetto corrispondenti a quelle depositate presso l’UEB.

Questo lo stato dell’arte in relazione alla (non) brevettabilità di invenzioni il cui inventore designato sia un sistema di IA.  

Non va tuttavia sottaciuto che il dr. Thaler ha appellato le suddette decisioni e che, in ogni caso, le conclusioni cui sono giunte le autorità brevettuali in questione sono ovviamente fondate sul quadro normativo vigente il quale è stato probabilmente redatto senza considerare le evoluzioni tecnologiche in questione e che è verosimilmente destinato a cambiare, considerato il peso sempre maggiore delle IA nelle attività di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche.

Da ultimo, si segnala anche che in alcuni paesi è espressamente prevista la possibilità di proteggere con il diritto d’autore le opere creative generate da sistemi di intelligenza artificiale. Ma di questo ci occuperemo un’altra volta.

Stay tuned.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

Proprietà intellettuale – LA TUTELA DELLE FOTOGRAFIE SUL WEB

1. Spesso, navigando in internet, ci capita di imbatterci in fotografie che catturano la nostra attenzione e di scaricarle (quindi copiarle) per riutilizzarle, ad esempio, come foto profilo di qualche social network o nel sito internet di presentazione della nostra attività professionale/imprenditoriale. Ma siamo liberi di farlo senza chiedere il permesso a nessuno? Dipende.

Una fotografia può formare oggetto di diversi diritti che, a seconda dei casi, possono spettare ad una molteplicità di soggetti e il fatto che la fotografia sia presente sul web e che sia tecnicamente possibile scaricarla non significa assolutamente che ciò sia giuridicamente lecito (sarebbe come dire che, siccome è materialmente possibile rubare un’auto, questo è un comportamento lecito).  

2. Innanzitutto, una fotografia potrebbe rappresentare qualcosa che, di per sé, è oggetto di un diritto. Si pensi, ad esempio, alla fotografia di un quadro di un artista contemporaneo vivente. L’artista detiene il diritto d’autore su quel quadro e, di conseguenza, ogni riproduzione dello stesso deve essere da lui autorizzata (salvo che l’utilizzo che se ne intende fare non rientri in quei casi in cui il diritto d’autore deve cedere il passo a diritti che la legge ritiene più importanti, quali ad esempio il diritto di critica e il diritto all’istruzione, e sempre che siano rispettati gli specifici requisiti stabiliti dalla legge, come ad esempio l’indicazione del nome dell’autore).

Oppure si pensi, ancora, alla fotografia raffigurante il volto di una persona, la cui riproduzione o altro utilizzo non autorizzato potrebbero costituire un indebito sfruttamento del suo diritto all’immagine.

3. Vi sono poi gli eventuali diritti spettanti al fotografo.

Innanzitutto, il fotografo potrebbe essere titolare del diritto d’autore sulla foto, a prescindere da quale sia il soggetto rappresentato: ciò avviene quando alla foto può essere riconosciuto carattere creativo, il che, si badi, accade non di rado. A tal fine, infatti, è spesso sufficiente dimostrare che, nell’eseguire la fotografia, il fotografo ha effettuato un certo numero di scelte discrezionali (ad esempio in relazione all’inquadratura, al momento della giornata in cui eseguire lo scatto, agli effetti tecnici).   

In secondo luogo, anche se una fotografia non presenta quel livello minimo di creatività per conferire alla stessa la tutela autorale, in presenza di determinati requisiti formali – e a meno che la foto non abbia semplice scopo documentativo, come solitamente accade nel caso della foto di uno scritto o di un disegno tecnico  – il fotografo può comunque vantare il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la foto per un periodo di tempo di vent’anni dalla sua realizzazione (mentre il diritto d’autore durerebbe fino al settantesimo anno successivo alla morte del fotografo). Tali requisiti consistono nell’apposizione sulla fotografia delle seguenti indicazioni: nome del fotografo, anno di realizzazione della fotografia e, nel caso in cui la foto rappresenti un’opera d’arte, anche il nome dell’autore di quest’ultima. In assenza di tali requisiti, il fotografo può far valere il proprio diritto solo dimostrando la mala fede del terzo utilizzatore non autorizzato.

4. In conclusione, i terzi che intendano copiare o comunque utilizzare la fotografia realizzata da altri dovrebbero dunque sempre verificare se tale utilizzo debba essere autorizzato o meno, salvo evitare di incorrere, anche a distanza di tempo, in richieste di indennizzo da parte del titolare dei diritti sulla foto in questione.

Viceversa, chi pubblica le proprie foto sul web dovrebbe indicare sulle stesse perlomeno il proprio nome, l’anno di realizzazione e il nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente rappresentata, così da poter efficacemente contrastare eventuali usi non autorizzati delle fotografie in questione da parte di terzi.

A tale ultimo proposito, tuttavia, va anche precisato che spesso le fotografie postate sui social networks sono soggette a Terms of Service cui l’utente – più o meno consapevolmente – ha aderito al momento dell’iscrizione. Ebbene, tali Terms of Service potrebbero contenere delle clausole che permettono alla piattaforma – e anche a ciascun utente della stessa – di utilizzare, distribuire e modificare liberamente all’interno del social network il contenuto delle foto condivise dagli utenti.

——-

L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

Proprietà intellettuale – IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

Come noto, ormai da diversi anni tutto è pronto per l’attivazione della Unified Patent Court (UPC) o Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e la conseguente entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario. Per raggiungere tale risultato mancava solo la ratifica dell’Accordo UPC da parte della Germania.

Infatti, nonostante fosse già in corso il processo di uscita del Regno Unito dall’UE, ad aprile 2018 questo aveva ratificato l’accordo sull’UPC.

Pochi mesi fa, tuttavia, il nuovo Governo Britannico ha comunicato di voler ritirare la propria adesione all’accordo UPC, dal momento che questo imporrebbe al Regno Unito di allinearsi al con il diritto UE e di sottostare alle decisioni della Corte di Giustizia.

Pare dunque imminente il recesso formale del UK dall’accordo

In merito alla Germania, il processo di ratifica dell’accordo è stato interrotto dalla presentazione di un ricorso alla Corte Costituzionale nazionale, la quale ha recentemente emanato la propria decisione stabilendo che la legge di ratifica approvata dal parlamento (ma non ancora entrata in vigore) è illegittima. Di conseguenza l’iter legislativo dovrà essere nuovamente percorso.

Sebbene la nuova ratifica da parte della Germania appaia scontata, tenuto conto di tutti gli ultimi capovolgimenti di fronte avvenuti sino ad ora, il percorso per arrivare all’entrata in vigore del brevetto unico e del UCP è impervio.  

L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

Proprietà intellettuale – I MARCHI PATRONIMICI

Per marchio patronimico si intende quel marchio consistente nel nome (inteso come prenome e cognome o solo cognome) di una persona fisica o in cui, comunque, il nome ne costituisca l’elemento individualizzante (c.d. cuore).

In effetti, è ben possibile che un soggetto voglia utilizzare e registrare il proprio nome come marchio per contraddistinguere i propri prodotti/servizi (si pensi al marchio “Giorgio Armani”).

Ma è possibile registrare come marchio il nome di un terzo senza il suo consenso?

In linea di principio la risposta è sì, purché: (i) l’uso del marchio in questione non sia tale da ledere la fama, il decoro o il credito di chi ha diritto a portare tale nome (come può accadere, ad esempio, quando il marchio sia utilizzato per designare un prodotto di natura indecente); (ii) il nome non sia notorio (si pensi al nome di un personaggio dello spettacolo o di un illustre scienziato), nel qual caso servirà il consenso del titolare; (iii) siano soddisfatti i generali requisiti di validità di un marchio (come, ad esempio, l’assenza di conflitto con marchi altrui depositati in precedenza).

Al fine di evitare eventuali abusi, resta tuttavia ferma la facoltà dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di subordinare la registrazione al consenso del titolare del nome anche nel caso in cui siano rispettati tutti e tre i requisiti sopra elencati.

Si noti che il titolare di una registrazione di marchio patronimico potrà impedire a qualsiasi persona (incluso il titolare del nome) di iniziare ad utilizzare il nome da solo (o in quanto componente individualizzante di un segno complesso) in funzione di marchio per contraddistinguere prodotti/servizi identici o affini a quelli per cui il marchio è registrato (o, nel caso di marchio rinomato, anche per prodotti/servizi non affini) o, comunque, in funzione di altro #segno distintivo (insegna, ditta, nome a dominio)

Il titolare del marchio non potrà, invece, impedire al titolare del nome di utilizzarlo come segno di identificazione sociale della propria persona (c.d. diritto al nome, che è un diritto della personalità).


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

Proprietà intellettuale – IL MARCHIO

Il #marchio è un segno (ad esempio una parola, una cifra, una combinazione di colori o un suono) che serve a distinguere i prodotti – o i servizi – di un’impresa da quelli di altre imprese.  

In Italia il diritto all’utilizzo esclusivo di un marchio si può acquisire o con l’uso (c.d. marchio di fatto) o con una procedura di registrazione dai costi decisamente contenuti (marchio registrato).

Un marchio validamente registrato conferisce al suo titolare un potere molto forte, consistente nel diritto di vietare ai terzi – nel territorio in cui il marchio è efficace (un marchio italiano sarà efficace in Italia, un marchio dell’Unione Europea sarà efficace in tutti gli stati membri della stessa) –  (i) di utilizzarenell’attività economica il segno oggetto di registrazione e segni simili, (ii) in relazione ai prodotti/servizi specificamente indicati nella domanda di registrazione e a prodotti/servizi a questi affini (nel caso in cui non vi sia identità, ma solo somiglianza/affinità, di segni e/o di prodotti/servizi, sarà necessario dimostrare che sussiste anche un rischio di confusione nel pubblico). Nel caso di marchi rinomati (pensate ad es. al marchio Ferrari o al marchio Armani), il diritto conferito al proprio titolare è ancora più forte, perché, al ricorrere di determinate condizioni, si estende anche a prodotti e servizi completamente diversi da quelli per cui è stata chiesta la registrazione (c.d. tutela “ultra-merceologica”).

Si tenga poi conto che la registrazione di marchio ha una durata decennale ma, se correttamente ed effettivamente utilizzato, può essere rinnovato senza limiti per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno. Un marchio registrato ha quindi potenzialmente durata illimitata.

Proprio alla luce dell’ampio diritto di monopolio conferito al titolare, per poter essere validamente registrato come marchio un segno deve soddisfare determinati requisiti: in particolare, (i) non deve essere descrittivo dei prodotti/servizi per cui si intende chiedere la registrazione (non è possibile registrare il nome “frutta” per servizi ortofrutticoli) e (ii) non deve risultare in conflitto con domande di marchio già depositate da terzi o altri determinati segni distintivi già utilizzati da terzi.

In assenza di questi e degli altri requisiti richiesti dalla legge, la vostra domanda di registrazione di marchio potrebbe quindi essere respinta o comunque, anche se inizialmente accolta, il relativo marchio può essere successivamente in qualsiasi momento dichiarato nullo (con conseguente perdita di tutti gli investimenti fatti per la sua realizzazione e promozione).     

Prima di depositare un marchio – e, per la verità, anche prima di iniziare ad utilizzarlo – è dunque molto importante effettuare adeguate valutazioni sull’assenza di conflitti con segni distintivi di terzi e sulla sussistenza di tutti gli altri i requisiti richiesti dalla legge per ottenere una valida registrazione del segno in questione.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste