114

COS’E’ IL NUMERO 114?
Si tratta del numero di Emergenza Infanzia, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è gestito da SOS Il Telefono Azzurro Onlus. A questo numero potrà rivolgersi chiunque senta l’esigenza di segnalare una situazione di pericolo o di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. Possono certamente chiamare anche i ragazzi direttamente coinvolti nelle emergenze!

COSA POSSO TROVARE CHIAMANDO IL 114?
Risponderà alle telefonate personale altamente qualificato, in grado di fornire consulenza psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e di intervenire in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori. Non solo, attraverso la chiamata al numero 114 si potrà accedere a una rete di Istituzioni, servizi e professionisti del territorio, per creare una rete di protezione attorno al soggetto che richiede assistenza.

MINORI: atti di straordinaria amministrazione

I minori godono di una particolare e rafforzata tutela da parte dell’ordinamento italiano.
La responsabilità genitoriale è (normalmente) in capo a entrambi i genitori, i quali possono assumere anche le decisioni di maggior importanza per i figli.
Ci sono però delle situazioni in cui non basta l’accordo e la decisione dei genitori, ma è necessaria un’apposita autorizzazione da parte del Giudice.
Si tratta delle operazioni di straordinaria amministrazione, principalmente legate alla sfera patrimoniale dei minori.
Possiamo far rientrare in questi casi la volontà di acquistare un immobile e intestarlo ai figli minorenni (o trasferire loro un immobile già nel patrimonio della famiglia) o anche accettare o rinunciare ad una eredità.
In questi casi, ma anche in altri, è necessario chiedere al Giudice Tutelare autorizzazione ad agire in nome e per conto dei figli minori.
Questa imposizione è stata prevista proprio per conferire una tutela rafforzata ai minori. La valutazione del Giudice Tutelare è infatti volta a proteggere il patrimonio di questi soggetti.
MA COME FUNZIONA?
Nel momento in cui sorge la necessità di compiere un atto di straordinaria amministrazione nella gestione del patrimonio dei minori, coloro (o colui) che esercita la responsabilità genitoriale devono proporre un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. Il ricorso va depositato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Verrà a quel punto aperto un fascicolo e il ricorso sarà sottoposto all’esame del Giudice designato.
A seguito di ciò il Giudice Tutelare deciderà se concedere o meno autorizzazione all’operazione.
QUALE E’ IL TRIBUNALE COMPETENTE?
Il Tribunale presso cui depositare il ricorso è quello del luogo di residenza del minore.
E’ NECESSARIO UN AVVOCATO?
La scelta di appoggiarsi a un avvocato è discrezionale della parte.

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

L’assegno di mantenimento è un importo di denaro che viene stabilito a favore dei figli, come contributo alle spese necessarie per il loro mantenimento.
L’importo che viene stabilito, in accordo tra le parti o dal Giudice, deve tenere conto delle esigenze dei minori, ma anche la situazione economica dei genitori.
L’importo che viene stabilito comprende il contributo alle spese abitative (es. utenze), alle spese per l’acquisto dell’abbigliamento e dei generi alimentari.
L’assegno di mantenimento può essere previsto anche per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti; l’obbligo perdura finchè il figlio non raggiunge la completa indipendenza economica, ponendo in essere tutto quanto è nelle possibilità per arrivare a tale obiettivo.
Qualora il figlio maggiorenne, in accordo coi genitori, dovesse proseguire gli studi, deve esservi un impegno per portare a termine tale percorso, mirato al raggiungimento di una successiva posizione lavorativa che porti all’indipendenza economica.
L’assegno non comprende tutte le spese che possono essere qualificate come straordinarie (ad es. visite specialistiche, viaggi di istruzione, corsi di potenziamento scolastico, terapie ortodontiche in studi privati).

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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Il #principio di superiore #interesse del #minore è ciò che deve guidare le parti e ciò che guida il #Giudice al momento dell’assunzione delle decisioni inerenti all’affidamento dei #figli. Tale interesse quindi viene vagliato in tutte le cause di #separazione e #divorzio in cui sono coinvolti figli #minori e in tutti i procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei minori nati fuori dal matrimonio.
Il riconoscimento di tale principio comporta che nelle decisioni assunte dal Giudice, egli, qualora fosse necessario, debba commisurare l’interesse preminente del minore con eventuali altri principi riconosciuti di pari valore all’interno della #Costituzione.
Nella maggior parte dei casi il principio di interesse superiore del minore viene richiamato nel momento in cui devono essere assunti #provvedimenti inerenti l’#affidamento del minore, momento in cui, spesso, le richieste dei genitori si contrappongono.
Spesso viene ritenuto che l’interesse superiore del minore debba essere perseguito tramite l’affidamento condiviso tra i genitori, ciò comportando che le decisioni relative alla scuola, alla religione (decisioni di maggior interesse per il minore) debbano essere prese con #accordo di entrambi i #genitori; altre volte, invece, il superiore interesse del minore porta alla decisione di affidare lo stesso in via esclusiva all’uno o all’altro genitore.
Dovrà quindi essere punto di riferimento anche dei genitori il supremo “bene” dei propri figli nel momento in cui avanzano le richieste relative all’affidamento e sempre questo #principio dovrà essere la guida per tutte le decisioni relative ai minori


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