Proprietà intellettuale – I MARCHI PATRONIMICI

Per marchio patronimico si intende quel marchio consistente nel nome (inteso come prenome e cognome o solo cognome) di una persona fisica o in cui, comunque, il nome ne costituisca l’elemento individualizzante (c.d. cuore).

In effetti, è ben possibile che un soggetto voglia utilizzare e registrare il proprio nome come marchio per contraddistinguere i propri prodotti/servizi (si pensi al marchio “Giorgio Armani”).

Ma è possibile registrare come marchio il nome di un terzo senza il suo consenso?

In linea di principio la risposta è sì, purché: (i) l’uso del marchio in questione non sia tale da ledere la fama, il decoro o il credito di chi ha diritto a portare tale nome (come può accadere, ad esempio, quando il marchio sia utilizzato per designare un prodotto di natura indecente); (ii) il nome non sia notorio (si pensi al nome di un personaggio dello spettacolo o di un illustre scienziato), nel qual caso servirà il consenso del titolare; (iii) siano soddisfatti i generali requisiti di validità di un marchio (come, ad esempio, l’assenza di conflitto con marchi altrui depositati in precedenza).

Al fine di evitare eventuali abusi, resta tuttavia ferma la facoltà dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di subordinare la registrazione al consenso del titolare del nome anche nel caso in cui siano rispettati tutti e tre i requisiti sopra elencati.

Si noti che il titolare di una registrazione di marchio patronimico potrà impedire a qualsiasi persona (incluso il titolare del nome) di iniziare ad utilizzare il nome da solo (o in quanto componente individualizzante di un segno complesso) in funzione di marchio per contraddistinguere prodotti/servizi identici o affini a quelli per cui il marchio è registrato (o, nel caso di marchio rinomato, anche per prodotti/servizi non affini) o, comunque, in funzione di altro #segno distintivo (insegna, ditta, nome a dominio)

Il titolare del marchio non potrà, invece, impedire al titolare del nome di utilizzarlo come segno di identificazione sociale della propria persona (c.d. diritto al nome, che è un diritto della personalità).


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

Proprietà intellettuale – IL MARCHIO

Il #marchio è un segno (ad esempio una parola, una cifra, una combinazione di colori o un suono) che serve a distinguere i prodotti – o i servizi – di un’impresa da quelli di altre imprese.  

In Italia il diritto all’utilizzo esclusivo di un marchio si può acquisire o con l’uso (c.d. marchio di fatto) o con una procedura di registrazione dai costi decisamente contenuti (marchio registrato).

Un marchio validamente registrato conferisce al suo titolare un potere molto forte, consistente nel diritto di vietare ai terzi – nel territorio in cui il marchio è efficace (un marchio italiano sarà efficace in Italia, un marchio dell’Unione Europea sarà efficace in tutti gli stati membri della stessa) –  (i) di utilizzarenell’attività economica il segno oggetto di registrazione e segni simili, (ii) in relazione ai prodotti/servizi specificamente indicati nella domanda di registrazione e a prodotti/servizi a questi affini (nel caso in cui non vi sia identità, ma solo somiglianza/affinità, di segni e/o di prodotti/servizi, sarà necessario dimostrare che sussiste anche un rischio di confusione nel pubblico). Nel caso di marchi rinomati (pensate ad es. al marchio Ferrari o al marchio Armani), il diritto conferito al proprio titolare è ancora più forte, perché, al ricorrere di determinate condizioni, si estende anche a prodotti e servizi completamente diversi da quelli per cui è stata chiesta la registrazione (c.d. tutela “ultra-merceologica”).

Si tenga poi conto che la registrazione di marchio ha una durata decennale ma, se correttamente ed effettivamente utilizzato, può essere rinnovato senza limiti per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno. Un marchio registrato ha quindi potenzialmente durata illimitata.

Proprio alla luce dell’ampio diritto di monopolio conferito al titolare, per poter essere validamente registrato come marchio un segno deve soddisfare determinati requisiti: in particolare, (i) non deve essere descrittivo dei prodotti/servizi per cui si intende chiedere la registrazione (non è possibile registrare il nome “frutta” per servizi ortofrutticoli) e (ii) non deve risultare in conflitto con domande di marchio già depositate da terzi o altri determinati segni distintivi già utilizzati da terzi.

In assenza di questi e degli altri requisiti richiesti dalla legge, la vostra domanda di registrazione di marchio potrebbe quindi essere respinta o comunque, anche se inizialmente accolta, il relativo marchio può essere successivamente in qualsiasi momento dichiarato nullo (con conseguente perdita di tutti gli investimenti fatti per la sua realizzazione e promozione).     

Prima di depositare un marchio – e, per la verità, anche prima di iniziare ad utilizzarlo – è dunque molto importante effettuare adeguate valutazioni sull’assenza di conflitti con segni distintivi di terzi e sulla sussistenza di tutti gli altri i requisiti richiesti dalla legge per ottenere una valida registrazione del segno in questione.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste