Proprietà intellettuale – LE INVENZIONI GENERATE DA SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Capita ormai sempre più spesso, ad ognuno di noi, per soddisfare diversi “bisogni” della nostra vita quotidiana, di utilizzare i più svariati sistemi di intelligenza artificiale.

Ciò avviene ad esempio quando un algoritmo di Google, sulla base dei siti da noi visitati e degli acquisti online da noi effettuati in passato, trae delle conclusioni su quali sono i nostri gusti, necessità e preferenze e, sulla base di questa analisi, ci suggerisce nuovi oggetti da acquistare e nuovi siti da visitare.

Negli esempi sopra illustrati la funzione svolta dal sistema di IA è evidentemente quella di ricostruire l’identikit di un consumatore e individuare nuovi beni che questo consumatore potrebbe essere interessato ad acquistare, ma le funzioni dei sistemi di IA sono moltissime (rielaborazione grafica di una fotografia, traduzione di un testo in un’altra lingua, ecc.)

Ciò premesso, va considerato che leinformazioni generate dall’intelligenza artificiale possono certamente essere oggetto di specifici diritti. Le stesse, ad esempio, potrebbero essere considerate opere creative suscettibili di essere protette dal diritto d’autore. Oppure, ancora, essere soluzioni tecniche aventi applicazione industriale,nuove e originali, con conseguente idoneità delle stesse ad essere oggetto di un brevetto.

Ma chi è l’autore di tali invenzioni? Il programmatore che ha creato l’algoritmo? L’utilizzatore dell’algoritmo? L’algoritmo in quanto tale?

Due recenti decisioni gemelle dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) si sono occupate della questione. Le decisioni riguardano due domande di brevetto per due invenzioni create dal medesimo sistema di intelligenza artificiale (denominato DABUS – Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience): la prima avente ad oggetto un contenitore per alimenti, la seconda un sistema di segnalazione luminosa.

DABUS è composto da due distinte reti neurali artificiali, che grosso modo funzionano così: la prima rete (che potremmo definire di “elaborazione”), partendo da un set di dati elabora una serie di concetti che, secondo la rete stessa, si distinguono dal set di dati di partenza. A questo punto entra in gioco la seconda rete neurale (che potremmo definire di “selezione”), la quale confronta i concetti elaborati dalla prima rete con il set di informazioni base, selezionando solo quelli aventi carattere innovativo e quindi suscettibili di brevettazione.

Le due domande di brevetto sono state depositate a nome del creatore di DABUS, il dr. Stephen Thaler, ma designano DABUS come inventore e quindi, in particolare, titolare originario e dante causa dei diritti patrimoniali sull’invenzione – incluso il diritto al brevetto – trasferiti al dr. Thaler.

In data 27 gennaio 2020 l’UEB ha rigettato le due domande di brevetto, sulla scorta del fatto che le stesse non soddisfano i requisiti formali stabiliti, in particolare, dalla rule 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo, la quale stabilisce che la domanda di brevetto deve indicare nome, cognome e indirizzo dell’inventore.

Da ciò, secondo l’Ufficio, deriva innanzitutto che l’inventore non può che essere una persona fisica.

Contrariamente a quanto affermato da Thaler, secondo l’Ufficio il nome che spetta ad una persona per legge serve non solo ad indentificarla ma anche a permetterle di essere titolare di diritti e di esercitarli. In altre parole, secondo l’UEB, funzione della rule 19 è quella di individuare un soggetto giuridico, cioè un’entità suscettibiledi essere titolare di obblighi e diritti (nella fattispecie, in particolare, il diritto originario al brevetto – alienabile ex lege o contrattualmente – e il diritto inalienabile di essere riconosciuto autore dell’invenzione).

Ebbene, allo stato non vi sono norme giuridiche che sanciscano in capo ai sistemi di AI la soggettività giuridica, come accade per le persone fisiche (in quanto essere umani) o per le società (in base ad una finzione giuridica che le assimila in molti aspetti alle persone fisiche), fermo restando che – come abbiamo visto – del diritto ad essere designato come inventore di un brevetto può essere titolare solo una persona fisica. 

Per questo stesso motivo, non solo DABUS non può essere formalmente indicato come inventore, ma non può ovviamente nemmeno essere il cedente (al dr. Thaler) di alcun diritto (di cui non può essere titolare) sull’invenzione.

Ad analoghe decisioni di rigetto sono giunti anche l’ufficio brevetti statunitense (USPTO) e quello britannico (UKIPO), presso i quali erano state depositate domande di brevetto corrispondenti a quelle depositate presso l’UEB.

Questo lo stato dell’arte in relazione alla (non) brevettabilità di invenzioni il cui inventore designato sia un sistema di IA.  

Non va tuttavia sottaciuto che il dr. Thaler ha appellato le suddette decisioni e che, in ogni caso, le conclusioni cui sono giunte le autorità brevettuali in questione sono ovviamente fondate sul quadro normativo vigente il quale è stato probabilmente redatto senza considerare le evoluzioni tecnologiche in questione e che è verosimilmente destinato a cambiare, considerato il peso sempre maggiore delle IA nelle attività di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche.

Da ultimo, si segnala anche che in alcuni paesi è espressamente prevista la possibilità di proteggere con il diritto d’autore le opere creative generate da sistemi di intelligenza artificiale. Ma di questo ci occuperemo un’altra volta.

Stay tuned.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.