LE SPESE STRAORDINARIE

I genitori che mi chiedono assistenza spesso si chiedono cosa siano le spese straordinarie non ricomprese nell’assegno di mantenimento per i propri figli.

Di certo possiamo ritenere che l’assegno di mantenimento per i figli ricomprenda un contributo per le spese alimentari e per l’abitazione in cui è prevalentemente collocato il figlio, nonchè una contribuzione a quello che l’ordinario mantenimento.

Per quanto riguarda l’elencazione delle spese straordinarie, per quanto sia facile immaginare che vi rientrino le spese scolastiche e quelle mediche, ma come ci si deve comportare per chiedere il rimborso al genitore che non ha sostenuto la spesa? E’ sempre dovuto il rimborso? Per rispondere a questa e a molte altre domande, sempre più Tribunali stanno formalizzando Protocolli di intesa (realizzati da gruppi di lavoro comporti da Avvocati e Magistrati) per uniformare la prassi del Foro.

Anche il Tribunale di Verona, di concerto con l’Ordine degli Avvocati ha realizzato un dettagliato protocollo che tratta delle spese straordinarie, dividendole in sei categorie:
– spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo;
– spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo;
– spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo;
– spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo;
– spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo;
– spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo.

Tali categorie sono in continua evoluzione e aggiornamento in base alle necessità che sempre più mutano.

AGGIORNAMENTO su ASSEGNO UNICO ALLA FAMIGLIA

Abbiamo già parlato di assegno unico alla famiglia in questo post https://www.facebook.com/casidifamiglia/photos/203752161146002Con la finanziaria approvata il 30 dicembre 2020, sono stati stanziati i fondi necessari per la copertura economica ti tale importante intervento fatto per il sostegno delle famiglie.

Al link di seguito riportato il nuovo interessante articolo de Il Sole 24 Ore sul punto! Buona lettura!!!

https://www.ilsole24ore.com/art/assegno-unico-famiglie-luglio-2021-50-250-euro-mese-12-milioni-under-21-ADnpYIw?refresh_ce=1

114

COS’E’ IL NUMERO 114?
Si tratta del numero di Emergenza Infanzia, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è gestito da SOS Il Telefono Azzurro Onlus. A questo numero potrà rivolgersi chiunque senta l’esigenza di segnalare una situazione di pericolo o di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. Possono certamente chiamare anche i ragazzi direttamente coinvolti nelle emergenze!

COSA POSSO TROVARE CHIAMANDO IL 114?
Risponderà alle telefonate personale altamente qualificato, in grado di fornire consulenza psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e di intervenire in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori. Non solo, attraverso la chiamata al numero 114 si potrà accedere a una rete di Istituzioni, servizi e professionisti del territorio, per creare una rete di protezione attorno al soggetto che richiede assistenza.

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO


Non sempre essere genitori significa essere sposati.In questi casi, cosa accade se la famiglia entra in crisi e i genitori decidono di percorrere due strade differenti? Con la riforma prevista dalla l. 219/2012 è stato infatti previsto che vi sia un unico status di figlio, sia che si nasca all’interno di un matrimonio, sia che i genitori non siano sposati.Ciò ha comportato che la competenza per decidere sull’affidamento e sul mantenimento di TUTTI i figli, sia il Tribunale Ordinario (non più quindi il Tribunale dei Minori per i figli nati fuori dal matrimonio).
Quando una coppia non sposata decide di dividersi, quindi, è consigliabile che i genitori addivengano a un accordo sulla gestione del figlio, sia dal punto di vista dell’affidamento, sia relativamente al mantenimento degli stessi.L’accordo può essere raggiunto sia in autonomia dai genitori, sia con l’aiuto di un professionista esterno.L’accordo raggiunto può essere poi ratificato dal Tribunale competente.Far convalidare l’accordo al Tribunale tutela maggiormente i figli, in quanto così l’impegno dei genitori è già un titolo esecutivo; qualora quindi uno dei due genitori non rispetti gli accordi presi, si può agire per richiedere al Tribunale che ciò avvenga coattivamente.
Qualora, invece, i genitori non riuscissero a giungere ad un accordo, si può depositare un ricorso in Tribunale, affinchè sia il Giudice a decidere come affidare e quale importo sia necessario per mantenere i figli, sempre tenendo presente il superiore interesse del minore.
E’ infatti il superiore interesse del minore ad essere il faro che conduce il Giudice nelle decisioni da prendere.
Il procedimento di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio è un procedimento camerale, non ha le medesime fasi di una separazione o di un divorzio. Il procedimento è più snello, non essendo un rito ordinario.Alla prima udienza, come avviene nelle separazioni e nei divorzio, le parti dovranno comparire personalmente e il Giudice procede con un tentativo di conciliazione.
Per approfondimenti e per maggiori delucidazioni, potete contattare CASI di Famiglia!


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

MINORI: atti di straordinaria amministrazione

I minori godono di una particolare e rafforzata tutela da parte dell’ordinamento italiano.
La responsabilità genitoriale è (normalmente) in capo a entrambi i genitori, i quali possono assumere anche le decisioni di maggior importanza per i figli.
Ci sono però delle situazioni in cui non basta l’accordo e la decisione dei genitori, ma è necessaria un’apposita autorizzazione da parte del Giudice.
Si tratta delle operazioni di straordinaria amministrazione, principalmente legate alla sfera patrimoniale dei minori.
Possiamo far rientrare in questi casi la volontà di acquistare un immobile e intestarlo ai figli minorenni (o trasferire loro un immobile già nel patrimonio della famiglia) o anche accettare o rinunciare ad una eredità.
In questi casi, ma anche in altri, è necessario chiedere al Giudice Tutelare autorizzazione ad agire in nome e per conto dei figli minori.
Questa imposizione è stata prevista proprio per conferire una tutela rafforzata ai minori. La valutazione del Giudice Tutelare è infatti volta a proteggere il patrimonio di questi soggetti.
MA COME FUNZIONA?
Nel momento in cui sorge la necessità di compiere un atto di straordinaria amministrazione nella gestione del patrimonio dei minori, coloro (o colui) che esercita la responsabilità genitoriale devono proporre un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. Il ricorso va depositato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Verrà a quel punto aperto un fascicolo e il ricorso sarà sottoposto all’esame del Giudice designato.
A seguito di ciò il Giudice Tutelare deciderà se concedere o meno autorizzazione all’operazione.
QUALE E’ IL TRIBUNALE COMPETENTE?
Il Tribunale presso cui depositare il ricorso è quello del luogo di residenza del minore.
E’ NECESSARIO UN AVVOCATO?
La scelta di appoggiarsi a un avvocato è discrezionale della parte.

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

L’assegno di mantenimento è un importo di denaro che viene stabilito a favore dei figli, come contributo alle spese necessarie per il loro mantenimento.
L’importo che viene stabilito, in accordo tra le parti o dal Giudice, deve tenere conto delle esigenze dei minori, ma anche la situazione economica dei genitori.
L’importo che viene stabilito comprende il contributo alle spese abitative (es. utenze), alle spese per l’acquisto dell’abbigliamento e dei generi alimentari.
L’assegno di mantenimento può essere previsto anche per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti; l’obbligo perdura finchè il figlio non raggiunge la completa indipendenza economica, ponendo in essere tutto quanto è nelle possibilità per arrivare a tale obiettivo.
Qualora il figlio maggiorenne, in accordo coi genitori, dovesse proseguire gli studi, deve esservi un impegno per portare a termine tale percorso, mirato al raggiungimento di una successiva posizione lavorativa che porti all’indipendenza economica.
L’assegno non comprende tutte le spese che possono essere qualificate come straordinarie (ad es. visite specialistiche, viaggi di istruzione, corsi di potenziamento scolastico, terapie ortodontiche in studi privati).

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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste