MINORI: atti di straordinaria amministrazione

I minori godono di una particolare e rafforzata tutela da parte dell’ordinamento italiano.
La responsabilità genitoriale è (normalmente) in capo a entrambi i genitori, i quali possono assumere anche le decisioni di maggior importanza per i figli.
Ci sono però delle situazioni in cui non basta l’accordo e la decisione dei genitori, ma è necessaria un’apposita autorizzazione da parte del Giudice.
Si tratta delle operazioni di straordinaria amministrazione, principalmente legate alla sfera patrimoniale dei minori.
Possiamo far rientrare in questi casi la volontà di acquistare un immobile e intestarlo ai figli minorenni (o trasferire loro un immobile già nel patrimonio della famiglia) o anche accettare o rinunciare ad una eredità.
In questi casi, ma anche in altri, è necessario chiedere al Giudice Tutelare autorizzazione ad agire in nome e per conto dei figli minori.
Questa imposizione è stata prevista proprio per conferire una tutela rafforzata ai minori. La valutazione del Giudice Tutelare è infatti volta a proteggere il patrimonio di questi soggetti.
MA COME FUNZIONA?
Nel momento in cui sorge la necessità di compiere un atto di straordinaria amministrazione nella gestione del patrimonio dei minori, coloro (o colui) che esercita la responsabilità genitoriale devono proporre un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. Il ricorso va depositato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Verrà a quel punto aperto un fascicolo e il ricorso sarà sottoposto all’esame del Giudice designato.
A seguito di ciò il Giudice Tutelare deciderà se concedere o meno autorizzazione all’operazione.
QUALE E’ IL TRIBUNALE COMPETENTE?
Il Tribunale presso cui depositare il ricorso è quello del luogo di residenza del minore.
E’ NECESSARIO UN AVVOCATO?
La scelta di appoggiarsi a un avvocato è discrezionale della parte.

D.L. RILANCIO E MISURE PER LA FAMIGLIA, ANCHE CON DISABILITA’

Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 maggio 2020, ha previsto alcune misure a sostegno delle famiglie, alcune in particolare per famiglie con figli disabili.

Il Decreto prevede infatti il raddoppio dei giorni di congedo straordinario retribuito al 50% (si passa quindi da 15 a 30 giorni) per tutte le famiglie con figli sino a 12 anni o di età superiore, ma con disabilità. Questa misura potrà essere utilizzata sino al termine dello stato di emergenza, il prossimo 31 luglio. Questa misura può essere richiesta anche nel caso vi siano figli di età tra 12 e 16 anni, ma in questo caso non verrà corrisposta l’indennità del 50% della retribuzione. Il genitore che richiede tale congedo straordinario, non potrà essere licenziato e quindi potrà conservare il posto di lavoro nonostante l’assenza. Nel caso nel nucleo familiare vi fosse un figlio disabile, queste misure sono riconosciute a prescindere dall’età dello stesso.

Tale congedo potrà essere riconosciuto a uno solo dei genitori (alternativamente alla mamma o al papà), a patto che l’altro genitore non sia beneficiario di altri sostegni al reddito (es. cassa integrazione) o disoccupato o privo di occupazione lavorativa. 

Alternativamente a tale misura, i genitori potranno chiedere (come già visto nelle settimane scorse) i voucher di contributo alla spesa per i servizi di baby sitting. Tale contributo spesa passa da €600 ad €1.200 (maggiori importi per dipendenti del settore sanitario, personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza dovuta al Coronavirus). Tali importi potranno essere usufruiti anche per l’iscrizione dei bambini ai centri estivi.

Non solo, il Decreto prevede anche ulteriori 12 giorni di permessi mensili da usufruire nei mesi di maggio e giugno, al fine di assistere familiari disabili (ai sensi dell’articolo 33, co. 2 della legge 104/1992) o proprio per lavoratori dipendenti disabili. Tali misure, già previste per i mesi di marzo e aprile 2020, vengono estese anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Tali permessi potranno essere utilizzati anche consecutivamente nel corso di ogni mese.

GUIDA BONUS FAMIGLIA 2020

La guida che troverete al link qui sotto riportato riassume tutte le agevolazioni e i bonus economici previsti per la famiglia per l’anno 2020.
Il punto 10 della guida tratta le misure adottate a seguito dell’emergenza Covid19: importante novità è la Carta Famiglia per tutti i nuclei familiari con un figlio minore di 26 anni (prima prevista solo per i nuclei familiari con almeno tre figli minori di 26 anni).
Buona lettura!!!

https://www.altalex.com/guide/bonus-famiglia

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

L’assegno di mantenimento è un importo di denaro che viene stabilito a favore dei figli, come contributo alle spese necessarie per il loro mantenimento.
L’importo che viene stabilito, in accordo tra le parti o dal Giudice, deve tenere conto delle esigenze dei minori, ma anche la situazione economica dei genitori.
L’importo che viene stabilito comprende il contributo alle spese abitative (es. utenze), alle spese per l’acquisto dell’abbigliamento e dei generi alimentari.
L’assegno di mantenimento può essere previsto anche per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti; l’obbligo perdura finchè il figlio non raggiunge la completa indipendenza economica, ponendo in essere tutto quanto è nelle possibilità per arrivare a tale obiettivo.
Qualora il figlio maggiorenne, in accordo coi genitori, dovesse proseguire gli studi, deve esservi un impegno per portare a termine tale percorso, mirato al raggiungimento di una successiva posizione lavorativa che porti all’indipendenza economica.
L’assegno non comprende tutte le spese che possono essere qualificate come straordinarie (ad es. visite specialistiche, viaggi di istruzione, corsi di potenziamento scolastico, terapie ortodontiche in studi privati).

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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Il #principio di superiore #interesse del #minore è ciò che deve guidare le parti e ciò che guida il #Giudice al momento dell’assunzione delle decisioni inerenti all’affidamento dei #figli. Tale interesse quindi viene vagliato in tutte le cause di #separazione e #divorzio in cui sono coinvolti figli #minori e in tutti i procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei minori nati fuori dal matrimonio.
Il riconoscimento di tale principio comporta che nelle decisioni assunte dal Giudice, egli, qualora fosse necessario, debba commisurare l’interesse preminente del minore con eventuali altri principi riconosciuti di pari valore all’interno della #Costituzione.
Nella maggior parte dei casi il principio di interesse superiore del minore viene richiamato nel momento in cui devono essere assunti #provvedimenti inerenti l’#affidamento del minore, momento in cui, spesso, le richieste dei genitori si contrappongono.
Spesso viene ritenuto che l’interesse superiore del minore debba essere perseguito tramite l’affidamento condiviso tra i genitori, ciò comportando che le decisioni relative alla scuola, alla religione (decisioni di maggior interesse per il minore) debbano essere prese con #accordo di entrambi i #genitori; altre volte, invece, il superiore interesse del minore porta alla decisione di affidare lo stesso in via esclusiva all’uno o all’altro genitore.
Dovrà quindi essere punto di riferimento anche dei genitori il supremo “bene” dei propri figli nel momento in cui avanzano le richieste relative all’affidamento e sempre questo #principio dovrà essere la guida per tutte le decisioni relative ai minori


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APPROFONDIAMO la separazione giudiziale

Accade a volte che anche lunghi mesi di #trattative non riescono a portare ad un #accordo tra le #parti e quindi si procede con una #separazione giudiziale.
In questo caso una delle due parti per prima, dovrà chiedere che sia il #Giudice a stabilire le #condizioni di separazione. Verrà quindi proposto un ricorso dall’avvocato di una delle due parti e successivamente al deposito, il Tribunale fisserà l’udienza Presidenziale. In tale sede il Giudice procederà con un ulteriore tentativo di #conciliazione delle parti.
Avviene spesso in tale sede la #trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale e quindi si raggiunge un accordo. In tal caso la separazione si conclude.
Se invece anche il tentativo del Giudice non dovesse portare esito positivo, la #causa procede e si avvia quindi la seconda fase. Il Presidente, dopo aver eventualmente adottato i necessari provvedimenti provvisori e urgenti per la tutela dei soggetti che ne necessitano, nominerà un Giudice Istruttore.
Si aprirà quindi la fase delle #prove che porterà poi alla #decisione finale che verrà adottata con #sentenza.
E’ importante precisare che in ogni momento del #giudizio le parti potranno raggiungere un accordo e, di conseguenza, la causa potrà interrompersi e giungere alla conclusione senza dover obbligatoriamente procedere con tutti gli incombenti previsti dal codice.


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