Veneto in zona arancione

🔶️🔶️Da domani il Veneto resterà in zona arancione️🔶️🔶️

Cosa succede alle visite ad amici e parenti?
Con il termine delle festivitĂ  natalizie non è piĂą in essere la deroga per le viaite ad amici e parenti (una volta al giorno per un massimo didue persone all’interno della stessa Regione).
Pertanto il persistere della zona arancione in Veneto consente di far visita ad amici e parenti, con le regole.sopra dette, solo all’interno del proprio comune di residenza. Esiste però un’unica eccezione: qualora si risieda in comuni con popolazione sotto i 5000 abitanti, ci si può spostare per un raggio di 30km, con divieto di recarsi nei capoluoghi di provincia.

L’ASSEMBRAMENTO

COS’E’ L’ASSEMBRAMENTO?

L’Enciclopedia Treccani riporta la seguente definizione: Riunione occasionale di persone all’aperto per dimostrazioni o altro.

Dal 18 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020, l’Ordinanza della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020, ha stabilito che ogni assembramento tra non conviventi in luoghi pubblici o all’interno di proprietà private, è vietato.

Ma quante persone formano un assembramento?

Sembra possibile dire che nel momento in cui ci sono piĂą di due persone che non possono rispettare il distanziamento minimo di 1 metro, necessario alla prevenzione da Covid19.

Ciò sia in luoghi pubblici che privati.

Sarà quindi possibile liberamente muoversi all’interno della Regione Veneto, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto, ma senza creare assembramenti.

PUNTO LOCAZIONI – Locazioni commerciali e Covid19

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All’interno del decreto legge c.d. Cura Italia (D.L. 18/2020), l’articolo 65 ha disposto per i soggetti esercenti attività di impresa, costretti a non esercitare a causa dell’emergenza Covid19, un credito di imposta pari al 65% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020. Non si tratta quindi di una possibilità non effettuare il pagamento, ma che a seguito di detto pagamento verrà applicata un’agevolazione in sede di imposte.

Gli immobili interessati a tale misura sono quelli catastalmente riconosciuti come negozi e botteghe (C1). Purtroppo tale aiuto non può essere applicato ad altre categorie di immobili come ad esempio uffici e magazzini.

Il presupposto fondamentale è l’aver corrisposto il canone di locazione, essendo tale norma un aiuto per coloro che hanno sostenuto la spesa senza poter usufruire dell’immobile per la propria attività.

Vi è però un’altra norma importante, con portata assolutamente generale, che potrà essere richiamata al fine di trovare soluzione al mancato adempimento del pagamento del canone di locazione a causa della chiusura delle attività a causa dell’emergenza Covid19.

Tale norma è rappresentata dall’art. 91 del D.L. “Cura Italia”, che prevede: “il rispetto delle misure di contenimento [del Covid19] è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Anche in questo caso non si tratta di una disposizione direttamente applicabile e che pertanto esonera dal pagamento dei canoni di locazione.

Per comprendere se la normativa possa essere applicata al caso concreto, contatta lo studio!

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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.