LE SPESE STRAORDINARIE

I genitori che mi chiedono assistenza spesso si chiedono cosa siano le spese straordinarie non ricomprese nell’assegno di mantenimento per i propri figli.

Di certo possiamo ritenere che l’assegno di mantenimento per i figli ricomprenda un contributo per le spese alimentari e per l’abitazione in cui è prevalentemente collocato il figlio, nonchè una contribuzione a quello che l’ordinario mantenimento.

Per quanto riguarda l’elencazione delle spese straordinarie, per quanto sia facile immaginare che vi rientrino le spese scolastiche e quelle mediche, ma come ci si deve comportare per chiedere il rimborso al genitore che non ha sostenuto la spesa? E’ sempre dovuto il rimborso? Per rispondere a questa e a molte altre domande, sempre più Tribunali stanno formalizzando Protocolli di intesa (realizzati da gruppi di lavoro comporti da Avvocati e Magistrati) per uniformare la prassi del Foro.

Anche il Tribunale di Verona, di concerto con l’Ordine degli Avvocati ha realizzato un dettagliato protocollo che tratta delle spese straordinarie, dividendole in sei categorie:
– spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo;
– spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo;
– spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo;
– spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo;
– spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo;
– spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo.

Tali categorie sono in continua evoluzione e aggiornamento in base alle necessità che sempre più mutano.

AGGIORNAMENTO su ASSEGNO UNICO ALLA FAMIGLIA

Abbiamo già parlato di assegno unico alla famiglia in questo post https://www.facebook.com/casidifamiglia/photos/203752161146002Con la finanziaria approvata il 30 dicembre 2020, sono stati stanziati i fondi necessari per la copertura economica ti tale importante intervento fatto per il sostegno delle famiglie.

Al link di seguito riportato il nuovo interessante articolo de Il Sole 24 Ore sul punto! Buona lettura!!!

https://www.ilsole24ore.com/art/assegno-unico-famiglie-luglio-2021-50-250-euro-mese-12-milioni-under-21-ADnpYIw?refresh_ce=1

114

COS’E’ IL NUMERO 114?
Si tratta del numero di Emergenza Infanzia, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è gestito da SOS Il Telefono Azzurro Onlus. A questo numero potrà rivolgersi chiunque senta l’esigenza di segnalare una situazione di pericolo o di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. Possono certamente chiamare anche i ragazzi direttamente coinvolti nelle emergenze!

COSA POSSO TROVARE CHIAMANDO IL 114?
Risponderà alle telefonate personale altamente qualificato, in grado di fornire consulenza psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e di intervenire in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori. Non solo, attraverso la chiamata al numero 114 si potrà accedere a una rete di Istituzioni, servizi e professionisti del territorio, per creare una rete di protezione attorno al soggetto che richiede assistenza.

ASEGNO UNICO ALLA FAMIGLIA

L’iter per l’approvazione dell’assegno unico per la famiglia prosegue e dopo aver visto l’approvazione del disegno di legge alla Camera, toccherà al Senato pronunciarsi a gennaio 2021.
Nell’approfondimento de Il Sole 24 ORE viene fatto un chiaro riepilogo di tutte le misure che dovrebbero adottarsi.
L’erogazione dovrebbe iniziare dal mese di luglio del prossimo anno. Bisognerà però attendere per capire se vi sia copertura finanziaria

https://www.ilsole24ore.com/art/assegno-unico-famiglie-luglio-2021-50-250-euro-mese-12-milioni-under-21-ADnpYIw

LA RINUNCIA ALL’EREDITA’

Quando un individuo decede può accadere che non abbia lasciato ai chiamati all’eredità un patrimonio attivo. Potrebbe verificarsi che il patrimonio passivo (i debiti) sia maggiore del patrimonio attivo (i crediti).

Cosa fare se non si vuole rispondere ai debiti col proprio patrimonio?

SI PUO’ RINUNCIARE ALL’EREDITA’

Attraverso questa possibilità il patrimonio del de cuius non viene accettato e quindi il chiamato all’eredità non dovrà rispondere col proprio patrimonio dei debiti dell’eredità.

COME FARE?

1. Quando si è nel possesso dei beni: se si è in possesso di beni del de cuius, l’eredità può essere rifiutata entro 3 mesi dall’apertura della successione. La rinuncia deve essere effettuata avanti a un notaio (su tutto il territorio italiano) o avanti al cancelliere addetto del Tribunale del luogo in cui la successione si è aperta.

2. Quando non si è nel possesso dei beni: 10 anni dall’apertura della successione.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

IL TESTAMENTO

COS’È IL TESTAMENTO?
Il codice civile definisce il testamento come un atto revocabile con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, del proprio patrimonio o di parte di esso.
Non ci sono altri strumenti per poter disporre, dopo la morte, del proprio patrimonio.

POSSO SEMPRE DISPORRE DI TUTTO IL PATRIMONIO?
Quando il soggetto non ha familiari prossimi, si può disporre del patrimonio nella sua interessa. Se invece ci sono familiari che la legge tutela, questo non può avvenire.
È infatti il codice civile a definire quali soggetti la legge tutela al momento dell’apertura della successione di un familiare prossimo. Si tratta dei parenti fino al sesto grado.

PUO’ ESSERE REVOCATO IL TESTAMENTO?
Le disposizioni testamentarie sono revocabili in ogni momento, senza alcuna limitazione, finchè, ovviamente, il soggetto è in vita.
Ogni vincolo alla facoltà di revoca si deve intendere nullo.

CI SONO DIVERSI TIPI DI TESTAMENTO?
La nostra normativa prevede tre forme di testamento:
1. Il testamento olografo: trattasi delle disposizioni del patrimonio scritte di proprio pungo su un qualunque foglio con data e firma dello scrivente.
2. Il testamento pubblico: viene fatto davanti al Notaio con la presenza di due testimoni.
3. Il testamento segreto: si ha quando il Notaio, sempre alla presenza di due testimoni, riceve il testamento, ignorandone però il contenuto. Il testamento segreto può essere sigillato dal notaio, al momento del ricevimento, o dal testatore stesso.

E SE SALTA IL MATRIMONIO?

Non sempre la crisi coniugale può essere successiva al matrimonio. In alcuni casi può accadere che prima di fare il grande passo, si abbiano ripensamenti e si decida di non arrivare al matrimonio.
Cosa accade in questi casi?
L’interessante articolo di Altalex analizza in modo molto preciso un’Ordinanza della Corte di Cassazione dello scorso maggio.
Il caso in esame riguarda il riconoscimento del patrimonio investito da un “mancato sposo” nella ristrutturazione della casa che si sarebbe dovuta adibire ad abitazione coniugale.
Emerge chiaramente che il padre della sposa (proprietario dell’immobile in questione) non ha la possibilità di cambiare la serratura della casa senza riconoscere alcunchè all’ex genero.

Buona lettura!!

https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/01/matrimonio-salta-all-ex-genero-spettano-i-soldi-spesi-nella-ristrutturazione?fbclid=IwAR2-DDJShP2zeSugQ1rvxFYkDde0tLlPNlsgp0AJNESY2m0-fokE45PmyFY

POSSO PROTEGGERE UNA PARTE DEL PATRIMONIO DESTINANDOLO UNICAMENTE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA?

L’ordinamento italiano prevede in questo caso una particolare convenzione chiamata FONDO PATRIMONIALE. Attraverso questo strumento la coppia può destinare determinati beni unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ciò significa che tali beni sono destinati unicamente a tale scopo e pertanto sono soggetti a regole particolari.
Nel fondo patrimoniale per la famiglia possono essere inseriti: beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito; ciò in quanto i beni devono essere soggetti ad un vincolo di destinazione (quello appunto del soddisfacimento dei bisogni della famiglia) e deve essere pubblico tale scopo.
Per costituire un fondo patrimoniale ci sono due modalità: la scelta di entrambi i coniugi o la costituzione da parte di un terzo.
Nel primo caso la scelta fa costituire immediatamente il fondo in cui potranno essere conferiti beni di proprietà di entrambi i coniugi o di proprietà esclusiva di uno solo di essi. Nel secondo caso, invece, la costituzione viene formalizzata quando l’atto dispositivo del terzo viene accettato da parte di entrambi i coniugi.
Per poter costituire un fondo patrimoniale per la famiglia è necessario stipulare la convenzione nella forma dell’atto pubblico.

L’amministrazione dei beni costituendi il fondo patrimoniale segue le regole della comunione legale. È necessario specificare che qualora si voglia disporre di un bene del fondo o alienare lo stesso, nel caso in cui in famiglia ci siano dei figli minori deve obbligatoriamente esserci l’autorizzazione all’operazione da parte del Giudice Tutelare.

Perché costituire un fondo patrimoniale per la famiglia?

Quando si decide di costituire un fondo patrimoniale si compie una separazione di parte del patrimonio. Infatti, i beni in esso conferiti vengono destinati unicamente allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.
Ciò significa che tali beni potranno essere aggrediti unicamente per soddisfare debiti creati per i bisogni della famiglia. Pertanto qualora un coniuge dovesse, ad esempio, contrarre debiti per la propria attività lavorativa, i di lui creditori non potranno agire sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

D.L. RILANCIO E MISURE PER LA FAMIGLIA, ANCHE CON DISABILITA’

Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 maggio 2020, ha previsto alcune misure a sostegno delle famiglie, alcune in particolare per famiglie con figli disabili.

Il Decreto prevede infatti il raddoppio dei giorni di congedo straordinario retribuito al 50% (si passa quindi da 15 a 30 giorni) per tutte le famiglie con figli sino a 12 anni o di età superiore, ma con disabilità. Questa misura potrà essere utilizzata sino al termine dello stato di emergenza, il prossimo 31 luglio. Questa misura può essere richiesta anche nel caso vi siano figli di età tra 12 e 16 anni, ma in questo caso non verrà corrisposta l’indennità del 50% della retribuzione. Il genitore che richiede tale congedo straordinario, non potrà essere licenziato e quindi potrà conservare il posto di lavoro nonostante l’assenza. Nel caso nel nucleo familiare vi fosse un figlio disabile, queste misure sono riconosciute a prescindere dall’età dello stesso.

Tale congedo potrà essere riconosciuto a uno solo dei genitori (alternativamente alla mamma o al papà), a patto che l’altro genitore non sia beneficiario di altri sostegni al reddito (es. cassa integrazione) o disoccupato o privo di occupazione lavorativa. 

Alternativamente a tale misura, i genitori potranno chiedere (come già visto nelle settimane scorse) i voucher di contributo alla spesa per i servizi di baby sitting. Tale contributo spesa passa da €600 ad €1.200 (maggiori importi per dipendenti del settore sanitario, personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza dovuta al Coronavirus). Tali importi potranno essere usufruiti anche per l’iscrizione dei bambini ai centri estivi.

Non solo, il Decreto prevede anche ulteriori 12 giorni di permessi mensili da usufruire nei mesi di maggio e giugno, al fine di assistere familiari disabili (ai sensi dell’articolo 33, co. 2 della legge 104/1992) o proprio per lavoratori dipendenti disabili. Tali misure, già previste per i mesi di marzo e aprile 2020, vengono estese anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Tali permessi potranno essere utilizzati anche consecutivamente nel corso di ogni mese.

GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

anche questa settimana consiglio una interessante guida di Altalex, sugli assegni per il nucleo familiare.
COSA SONO GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE?L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.
QUANTO POSSO PERCEPIRE?L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
Buona lettura!!
https://www.altalex.com/guide/assegni-familiari