🔶️🔶️Da domani il Veneto resterà in zona arancione️🔶️🔶️
Cosa succede alle visite ad amici e parenti? Con il termine delle festività natalizie non è più in essere la deroga per le viaite ad amici e parenti (una volta al giorno per un massimo didue persone all’interno della stessa Regione). Pertanto il persistere della zona arancione in Veneto consente di far visita ad amici e parenti, con le regole.sopra dette, solo all’interno del proprio comune di residenza. Esiste però un’unica eccezione: qualora si risieda in comuni con popolazione sotto i 5000 abitanti, ci si può spostare per un raggio di 30km, con divieto di recarsi nei capoluoghi di provincia.
L’ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020 ha stabilito l’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto dalle ore 18.00 alle ore 6.00 sull’intero territorio nazionale, senza possibilità di deroga da parte dei Governatori regionali. ViralVeneto precisa che tale obbligo ricorre “anche negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonchè negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.
E’ quindi obbligatorio indossare una protezione delle vie respiratorie ogniqualvolta non possa essere garantito il distanziamento sociale necessario a prevenire la diffusione del Covid19.
A seguito della ripresa degli spostamenti e del ripristino della mobilità tra Regioni è opportuno comprendere come ci si deve comportare qualora si voglia fare una cena con amici.
La regola generale è che non si deve creare assembramento. Ciò significa che si devono tenere ben presenti gli spazi in cui si vuole organizzare la cena e invitare un numero di persone che consenta di mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i commensali.
Queste informazioni sono confermate anche dalla Regione Veneto sul canale ufficiale ViralVeneto in cui possono essere reperite importanti e utili informazioni
A partire dal 3 giugno 2020 è stata ripristinata la mobilità tra le Regioni. Il dubbio da sciogliere è però quello della possibilità dei trasporti in auto. La Regione Veneto ha più volte chiarito, attraverso il proprio canale ViralVeneto che in auto possono essere trasportati il numero di passeggeri massimo per cui l’autovettura è omologata, precisando che, qualora si tratti di conviventi dello stesso nucleo familiare, non sarà necessario indossare la mascherina, mentre se si tratta di persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare, vige l’obbligo di indossare la mascherina.
Attenzione però, le regole previste dalla Regione del Veneto sono valide unicamente per il territorio regionale. Attualmente le FAQ del Governo indicano che a livello statale si possa viaggiare in auto solo con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.
Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 maggio 2020, ha previsto alcune misure a sostegno delle famiglie, alcune in particolare per famiglie con figli disabili.
Il Decreto prevede infatti il raddoppio dei giorni di congedo straordinario retribuito al 50% (si passa quindi da 15 a 30 giorni) per tutte le famiglie con figli sino a 12 anni o di età superiore, ma con disabilità. Questa misura potrà essere utilizzata sino al termine dello stato di emergenza, il prossimo 31 luglio. Questa misura può essere richiesta anche nel caso vi siano figli di età tra 12 e 16 anni, ma in questo caso non verrà corrisposta l’indennità del 50% della retribuzione. Il genitore che richiede tale congedo straordinario, non potrà essere licenziato e quindi potrà conservare il posto di lavoro nonostante l’assenza. Nel caso nel nucleo familiare vi fosse un figlio disabile, queste misure sono riconosciute a prescindere dall’età dello stesso.
Tale congedo potrà essere riconosciuto a uno solo dei genitori (alternativamente alla mamma o al papà), a patto che l’altro genitore non sia beneficiario di altri sostegni al reddito (es. cassa integrazione) o disoccupato o privo di occupazione lavorativa.
Alternativamente a tale misura, i genitori potranno chiedere (come già visto nelle settimane scorse) i voucher di contributo alla spesa per i servizi di baby sitting. Tale contributo spesa passa da €600 ad €1.200 (maggiori importi per dipendenti del settore sanitario, personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza dovuta al Coronavirus). Tali importi potranno essere usufruiti anche per l’iscrizione dei bambini ai centri estivi.
Non solo, il Decreto prevede anche ulteriori 12 giorni di permessi mensili da usufruire nei mesi di maggio e giugno, al fine di assistere familiari disabili (ai sensi dell’articolo 33, co. 2 della legge 104/1992) o proprio per lavoratori dipendenti disabili. Tali misure, già previste per i mesi di marzo e aprile 2020, vengono estese anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Tali permessi potranno essere utilizzati anche consecutivamente nel corso di ogni mese.
All’interno del decreto legge c.d. Cura Italia (D.L. 18/2020), l’articolo 65 ha disposto per i soggetti esercenti attività di impresa, costretti a non esercitare a causa dell’emergenza Covid19, un credito di imposta pari al 65% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020. Non si tratta quindi di una possibilità non effettuare il pagamento, ma che a seguito di detto pagamento verrà applicata un’agevolazione in sede di imposte.
Gli immobili interessati a tale misura sono quelli catastalmente riconosciuti come negozi e botteghe (C1). Purtroppo tale aiuto non può essere applicato ad altre categorie di immobili come ad esempio uffici e magazzini.
Il presupposto fondamentale è l’aver corrisposto il canone di locazione, essendo tale norma un aiuto per coloro che hanno sostenuto la spesa senza poter usufruire dell’immobile per la propria attività.
Vi è però un’altra norma importante, con portata assolutamente generale, che potrà essere richiamata al fine di trovare soluzione al mancato adempimento del pagamento del canone di locazione a causa della chiusura delle attività a causa dell’emergenza Covid19.
Tale norma è rappresentata dall’art. 91 del D.L. “Cura Italia”, che prevede: “il rispetto delle misure di contenimento [del Covid19] è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Anche in questo caso non si tratta di una disposizione direttamente applicabile e che pertanto esonera dal pagamento dei canoni di locazione.
Per comprendere se la normativa possa essere applicata al caso concreto, contatta lo studio!
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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.