PUNTO LOCAZIONI – Il contratto ad uso abitativo transitorio

Il contratto di #locazione a #transitorio è un tipo di #contratto di locazione per gli #immobili ad uso abitativo che viene stipulato per esigenze temporanee e non turistiche.
Attraverso tale contratto il #locatore concede il diritto di godimento di un immobile destinato ad abitazione al conduttore, per un limitato #periodo di #tempo e per un’esigenza transitoria ben identificata, verso il corrispettivo di un #canone concordato.
Il contratto #transitorio, proprio perché destinato a soddisfare un’esigenza temporanea ben identificata, può avere una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi.
Nella redazione del contratto di locazione transitorio è importante porre rilievo sull’esigenza transitoria che si deve soddisfare, facendone espressamente riferimento all’interno del contratto. Tale esigenza deve essere documentalmente provata e allegata al contratto. Qualora non venisse rappresentata e documentata la necessità transitoria, il contratto viene automaticamente assoggettato alla disciplina ordinaria dei #contratti con durata 4+4 anni.
In merito alla cessazione del contratto di locazione transitorio non è necessario dare #disdetta, in quanto il contratto terminerà alla data prestabilita.
Se invece le esigenze transitorie dovessero perdurare, il conduttore dovrà comunicare la circostanza al locatore e quindi si procederà con un #rinnovo del contratto ad uso transitorio.
Qualora invece si richieda un rinnovo senza documentare il perpetuarsi dell’esigenza transitoria, il contratto si verrà rinnovato come contratto ordinario con durata 4+4.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste