PUNTO LOCAZIONI – Locazioni commerciali e Covid19

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All’interno del decreto legge c.d. Cura Italia (D.L. 18/2020), l’articolo 65 ha disposto per i soggetti esercenti attività di impresa, costretti a non esercitare a causa dell’emergenza Covid19, un credito di imposta pari al 65% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020. Non si tratta quindi di una possibilità non effettuare il pagamento, ma che a seguito di detto pagamento verrà applicata un’agevolazione in sede di imposte.

Gli immobili interessati a tale misura sono quelli catastalmente riconosciuti come negozi e botteghe (C1). Purtroppo tale aiuto non può essere applicato ad altre categorie di immobili come ad esempio uffici e magazzini.

Il presupposto fondamentale è l’aver corrisposto il canone di locazione, essendo tale norma un aiuto per coloro che hanno sostenuto la spesa senza poter usufruire dell’immobile per la propria attività.

Vi è però un’altra norma importante, con portata assolutamente generale, che potrà essere richiamata al fine di trovare soluzione al mancato adempimento del pagamento del canone di locazione a causa della chiusura delle attività a causa dell’emergenza Covid19.

Tale norma è rappresentata dall’art. 91 del D.L. “Cura Italia”, che prevede: “il rispetto delle misure di contenimento [del Covid19] è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Anche in questo caso non si tratta di una disposizione direttamente applicabile e che pertanto esonera dal pagamento dei canoni di locazione.

Per comprendere se la normativa possa essere applicata al caso concreto, contatta lo studio!

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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

PUNTO LOCAZIONI – Recupero canoni non pagati

Qualora i canoni di locazione non fossero stato corrisposti, a prescindere dalla scelta di operare uno sfratto per morosità (trattato nell’approfondimento della settimana scorsa), è possibile agire con ricorso per decreto ingiuntivo.
COME FUNZIONA?
Il locatore, assistito da un proprio legale, può presentare al Tribunale competente un ricorso per decreto ingiuntivo, tramite cui (se accolto) il Giudice ingiunge il pagamento della somma dovuta.
Tale decreto sarà provvisoriamente esecutivo per legge (art. 664 c.p.c.) e pertanto, assieme al decreto potrà essere notificato il precetto, atto con cui si intima il pagamento entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto.
Qualora il pagamento non avvenisse, il creditore (in questo caso il locatario) potrà agire per il recupero forzoso del credito.
E IL DEBITORE?
Qualora il debitore non ritenesse di dovere gli importi richiesti, a prescindere dalla provvisoria esecutività, potrà proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato

L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste