Lo scorso 11 giugno 2020, su proposta del Ministro delle Pari Opportunità, è stato licenziato un disegno di legge che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
L’intenzione è quella di sostenere le famiglie e consentire alle donne (madri) di avere gli strumenti necessari per conciliare lavoro e famiglia.
Dovremo attendere l’attuazione della delega al Governo per vedere quali saranno gli strumenti che verranno concretamente realizzati, ma le finalità e i criteri direttivi stabiliti, sono ottimi punti di partenza.
Il proprietario dell’appartamento concesso in locazione ha obblighi nei confronti del conduttore?
Il codice civile stabilisce in capo al locatore tre obbligazioni principali:
La consegna del bene
la conservazione delle caratteristiche del bene che lo rendono utilizzabile per l’uso concordato
la garanzia del pacifico godimento per il periodo di tempo concordato.
Cosa succede se sono necessari interventi di particolare rilievo sul bene?
Il locatore deve garantire che il bene concesso in locazione sia utilizzabile per le finalità stabile dal contratto. Per tale ragione, tutte le riparazioni e gli interventi necessari sul bene che riguardano la straordinaria manutenzione sono in capo al proprietario di casa.
Rientrano negli interventi di straordinaria manutenzione tutti quei lavori che, ad esempio, riguardano l’impiantistica dell’immobile, gli infissi e le opere strutturali.
In merito all’impianto di riscaldamento spetta al proprietario l’eventuale sostituzione del boiler o della caldaia, quando il guasto non sia dovuto alla mancata manutenzione ordinaria (che grava sul conduttore).
COME COMPORTARSI IN CASO DI NECESSARIE OPERE DI STRAORDIANRIA MANUTENZIONE?
Il conduttore, resosi conto della necessità dell’intervento deve avvisare il locatore. Qualora l’intervento sia urgente, potrà intervenire tempestivamente, sempre avvisando la proprietà. In quest’ultimo caso, le spese sostenute per l’intervento d’urgenza, dovranno essere restituite da parte del locatore.
Qualora gli interventi urgenti dovessero comportare una impossibilità di godimento della cosa locata per un periodo superiore a 20 giorni ( 1/6 della durata totale della locazione, il conduttore avrà diritto alla riduzione del canone.
Inoltre, se le riparazioni rendono inabitabile l’immobile, il conduttore può ottenere lo scioglimento del contratto (art. 1584 c. 2 c.c.).
L’ordinamento italiano prevede in questo caso una particolare convenzione chiamata FONDO PATRIMONIALE. Attraverso questo strumento la coppia può destinare determinati beni unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ciò significa che tali beni sono destinati unicamente a tale scopo e pertanto sono soggetti a regole particolari. Nel fondo patrimoniale per la famiglia possono essere inseriti: beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito; ciò in quanto i beni devono essere soggetti ad un vincolo di destinazione (quello appunto del soddisfacimento dei bisogni della famiglia) e deve essere pubblico tale scopo. Per costituire un fondo patrimoniale ci sono due modalità: la scelta di entrambi i coniugi o la costituzione da parte di un terzo. Nel primo caso la scelta fa costituire immediatamente il fondo in cui potranno essere conferiti beni di proprietà di entrambi i coniugi o di proprietà esclusiva di uno solo di essi. Nel secondo caso, invece, la costituzione viene formalizzata quando l’atto dispositivo del terzo viene accettato da parte di entrambi i coniugi. Per poter costituire un fondo patrimoniale per la famiglia è necessario stipulare la convenzione nella forma dell’atto pubblico.
L’amministrazione dei beni costituendi il fondo patrimoniale segue le regole della comunione legale. È necessario specificare che qualora si voglia disporre di un bene del fondo o alienare lo stesso, nel caso in cui in famiglia ci siano dei figli minori deve obbligatoriamente esserci l’autorizzazione all’operazione da parte del Giudice Tutelare.
Perché costituire un fondo patrimoniale per la famiglia?
Quando si decide di costituire un fondo patrimoniale si compie una separazione di parte del patrimonio. Infatti, i beni in esso conferiti vengono destinati unicamente allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia. Ciò significa che tali beni potranno essere aggrediti unicamente per soddisfare debiti creati per i bisogni della famiglia. Pertanto qualora un coniuge dovesse, ad esempio, contrarre debiti per la propria attività lavorativa, i di lui creditori non potranno agire sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
I minori godono di una particolare e rafforzata tutela da parte dell’ordinamento italiano. La responsabilità genitoriale è (normalmente) in capo a entrambi i genitori, i quali possono assumere anche le decisioni di maggior importanza per i figli. Ci sono però delle situazioni in cui non basta l’accordo e la decisione dei genitori, ma è necessaria un’apposita autorizzazione da parte del Giudice. Si tratta delle operazioni di straordinaria amministrazione, principalmente legate alla sfera patrimoniale dei minori. Possiamo far rientrare in questi casi la volontà di acquistare un immobile e intestarlo ai figli minorenni (o trasferire loro un immobile già nel patrimonio della famiglia) o anche accettare o rinunciare ad una eredità. In questi casi, ma anche in altri, è necessario chiedere al Giudice Tutelare autorizzazione ad agire in nome e per conto dei figli minori. Questa imposizione è stata prevista proprio per conferire una tutela rafforzata ai minori. La valutazione del Giudice Tutelare è infatti volta a proteggere il patrimonio di questi soggetti. MA COME FUNZIONA? Nel momento in cui sorge la necessità di compiere un atto di straordinaria amministrazione nella gestione del patrimonio dei minori, coloro (o colui) che esercita la responsabilità genitoriale devono proporre un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. Il ricorso va depositato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Verrà a quel punto aperto un fascicolo e il ricorso sarà sottoposto all’esame del Giudice designato. A seguito di ciò il Giudice Tutelare deciderà se concedere o meno autorizzazione all’operazione. QUALE E’ IL TRIBUNALE COMPETENTE? Il Tribunale presso cui depositare il ricorso è quello del luogo di residenza del minore. E’ NECESSARIO UN AVVOCATO? La scelta di appoggiarsi a un avvocato è discrezionale della parte.
Con la conversione in legge del decreto Cura Italia, avvenuta lo scorso 24 aprile, sono state prorogate alcune misure per far fronte alla crisi che sta attraversando il paese.
Nello specifico, oltre alla possibilità di sospendere il pagamento del muto, in merito alle locazioni, la legge di conversione ha sospeso gli sfratti, sia abitativi che non abitativi, sino al 1° settembre 2020 (misura inizialmente prevista sino al 30 giugno).
La legge di conversione del Decreto Cura Italia prevede che i provvedimenti di rilascio immobile (sfratti) non possano essere eseguiti sino alla data del 1° settembre 2020. Ciò significa che, anche se la procedura è pendente, non può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario sino a tale data.
Per quanto invece riguarda le modalità per ottenere tale sospensione, si fa presente che è necessario un ricorso avanti al Tribunale del luogo in cui l’immobile è collocato e deve ad esso essere allegata la documentazione necessaria ad attestare la situazione di difficoltà dovuta alla situazione emergenziale, nonché il reddito familiare. Tutto ciò in quanto la domanda di proroga deve essere giustificata.
È quindi evidente che non si tratta di una misura che verrà applicata automaticamente a tutte le procedure in essere, ma dovrà essere la parte conduttrice a avanzare la richiesta qualora sia concretamente in difficoltà economica.
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.
Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 maggio 2020, ha previsto alcune misure a sostegno delle famiglie, alcune in particolare per famiglie con figli disabili.
Il Decreto prevede infatti il raddoppio dei giorni di congedo straordinario retribuito al 50% (si passa quindi da 15 a 30 giorni) per tutte le famiglie con figli sino a 12 anni o di età superiore, ma con disabilità. Questa misura potrà essere utilizzata sino al termine dello stato di emergenza, il prossimo 31 luglio. Questa misura può essere richiesta anche nel caso vi siano figli di età tra 12 e 16 anni, ma in questo caso non verrà corrisposta l’indennità del 50% della retribuzione. Il genitore che richiede tale congedo straordinario, non potrà essere licenziato e quindi potrà conservare il posto di lavoro nonostante l’assenza. Nel caso nel nucleo familiare vi fosse un figlio disabile, queste misure sono riconosciute a prescindere dall’età dello stesso.
Tale congedo potrà essere riconosciuto a uno solo dei genitori (alternativamente alla mamma o al papà), a patto che l’altro genitore non sia beneficiario di altri sostegni al reddito (es. cassa integrazione) o disoccupato o privo di occupazione lavorativa.
Alternativamente a tale misura, i genitori potranno chiedere (come già visto nelle settimane scorse) i voucher di contributo alla spesa per i servizi di baby sitting. Tale contributo spesa passa da €600 ad €1.200 (maggiori importi per dipendenti del settore sanitario, personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza dovuta al Coronavirus). Tali importi potranno essere usufruiti anche per l’iscrizione dei bambini ai centri estivi.
Non solo, il Decreto prevede anche ulteriori 12 giorni di permessi mensili da usufruire nei mesi di maggio e giugno, al fine di assistere familiari disabili (ai sensi dell’articolo 33, co. 2 della legge 104/1992) o proprio per lavoratori dipendenti disabili. Tali misure, già previste per i mesi di marzo e aprile 2020, vengono estese anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Tali permessi potranno essere utilizzati anche consecutivamente nel corso di ogni mese.
anche questa settimana consiglio una interessante guida di Altalex, sugli assegni per il nucleo familiare. COSA SONO GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE?L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. QUANTO POSSO PERCEPIRE?L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Buona lettura!! https://www.altalex.com/guide/assegni-familiari
Capita ormai sempre più spesso, ad ognuno di noi, per soddisfare diversi “bisogni” della nostra vita quotidiana, di utilizzare i più svariati sistemi di intelligenza artificiale.
Ciò avviene ad esempio quando un algoritmo di Google, sulla base dei siti da noi visitati e degli acquisti online da noi effettuati in passato, trae delle conclusioni su quali sono i nostri gusti, necessità e preferenze e, sulla base di questa analisi, ci suggerisce nuovi oggetti da acquistare e nuovi siti da visitare.
Negli esempi sopra illustrati la funzione svolta dal sistema di IA è evidentemente quella di ricostruire l’identikit di un consumatore e individuare nuovi beni che questo consumatore potrebbe essere interessato ad acquistare, ma le funzioni dei sistemi di IA sono moltissime (rielaborazione grafica di una fotografia, traduzione di un testo in un’altra lingua, ecc.)
Ciò premesso, va considerato che leinformazioni generate dall’intelligenza artificiale possono certamente essere oggetto di specifici diritti. Le stesse, ad esempio, potrebbero essere considerate opere creative suscettibili di essere protette dal diritto d’autore. Oppure, ancora, essere soluzioni tecniche aventi applicazione industriale,nuove e originali, con conseguente idoneità delle stesse ad essere oggetto di un brevetto.
Ma chi è l’autore di tali invenzioni? Il programmatore che ha creato l’algoritmo? L’utilizzatore dell’algoritmo? L’algoritmo in quanto tale?
Due recenti decisioni gemelle dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) si sono occupate della questione. Le decisioni riguardano due domande di brevetto per due invenzioni create dal medesimo sistema di intelligenza artificiale (denominato DABUS – Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience): la prima avente ad oggetto un contenitore per alimenti, la seconda un sistema di segnalazione luminosa.
DABUS è composto da due distinte reti neurali artificiali, che grosso modo funzionano così: la prima rete (che potremmo definire di “elaborazione”), partendo da un set di dati elabora una serie di concetti che, secondo la rete stessa, si distinguono dal set di dati di partenza. A questo punto entra in gioco la seconda rete neurale (che potremmo definire di “selezione”), la quale confronta i concetti elaborati dalla prima rete con il set di informazioni base, selezionando solo quelli aventi carattere innovativo e quindi suscettibili di brevettazione.
Le due domande di brevetto sono state depositate a nome del creatore di DABUS, il dr. Stephen Thaler, ma designano DABUS come inventore e quindi, in particolare, titolare originario e dante causa dei diritti patrimoniali sull’invenzione – incluso il diritto al brevetto – trasferiti al dr. Thaler.
In data 27 gennaio 2020 l’UEB ha rigettato le due domande di brevetto, sulla scorta del fatto che le stesse non soddisfano i requisiti formali stabiliti, in particolare, dalla rule 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo, la quale stabilisce che la domanda di brevetto deve indicare nome, cognome e indirizzo dell’inventore.
Da ciò, secondo l’Ufficio, deriva innanzitutto che l’inventore non può che essere una persona fisica.
Contrariamente a quanto affermato da Thaler, secondo l’Ufficio il nome che spetta ad una persona per legge serve non solo ad indentificarla ma anche a permetterle di essere titolare di diritti e di esercitarli. In altre parole, secondo l’UEB, funzione della rule 19 è quella di individuare un soggetto giuridico, cioè un’entità suscettibiledi essere titolare di obblighi e diritti (nella fattispecie, in particolare, il diritto originario al brevetto – alienabile ex lege o contrattualmente – e il diritto inalienabile di essere riconosciuto autore dell’invenzione).
Ebbene, allo stato non vi sono norme giuridiche che sanciscano in capo ai sistemi di AI la soggettività giuridica, come accade per le persone fisiche (in quanto essere umani) o per le società (in base ad una finzione giuridica che le assimila in molti aspetti alle persone fisiche), fermo restando che – come abbiamo visto – del diritto ad essere designato come inventore di un brevetto può essere titolare solo una persona fisica.
Per questo stesso motivo, non solo DABUS non può essere formalmente indicato come inventore, ma non può ovviamente nemmeno essere il cedente (al dr. Thaler) di alcun diritto (di cui non può essere titolare) sull’invenzione.
Ad analoghe decisioni di rigetto sono giunti anche l’ufficio brevetti statunitense (USPTO) e quello britannico (UKIPO), presso i quali erano state depositate domande di brevetto corrispondenti a quelle depositate presso l’UEB.
Questo lo stato dell’arte in relazione alla (non) brevettabilità di invenzioni il cui inventore designato sia un sistema di IA.
Non va tuttavia sottaciuto che il dr. Thaler ha appellato le suddette decisioni e che, in ogni caso, le conclusioni cui sono giunte le autorità brevettuali in questione sono ovviamente fondate sul quadro normativo vigente il quale è stato probabilmente redatto senza considerare le evoluzioni tecnologiche in questione e che è verosimilmente destinato a cambiare, considerato il peso sempre maggiore delle IA nelle attività di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche.
Da ultimo, si segnala anche che in alcuni paesi è espressamente prevista la possibilità di proteggere con il diritto d’autore le opere creative generate da sistemi di intelligenza artificiale. Ma di questo ci occuperemo un’altra volta.
Stay tuned.
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.
La guida che troverete al link qui sotto riportato riassume tutte le agevolazioni e i bonus economici previsti per la famiglia per l’anno 2020. Il punto 10 della guida tratta le misure adottate a seguito dell’emergenza Covid19: importante novità è la Carta Famiglia per tutti i nuclei familiari con un figlio minore di 26 anni (prima prevista solo per i nuclei familiari con almeno tre figli minori di 26 anni). Buona lettura!!!
1. Spesso, navigando in internet, ci capita di imbatterci in fotografie che catturano la nostra attenzione e di scaricarle (quindi copiarle) per riutilizzarle, ad esempio, come foto profilo di qualche social network o nel sito internet di presentazione della nostra attività professionale/imprenditoriale. Ma siamo liberi di farlo senza chiedere il permesso a nessuno? Dipende.
Una fotografia può formare oggetto di diversi diritti che, a seconda dei casi, possono spettare ad una molteplicità di soggetti e il fatto che la fotografia sia presente sul web e che sia tecnicamente possibile scaricarla non significa assolutamente che ciò sia giuridicamente lecito (sarebbe come dire che, siccome è materialmente possibile rubare un’auto, questo è un comportamento lecito).
2. Innanzitutto, una fotografia potrebbe rappresentare qualcosa che, di per sé, è oggetto di un diritto. Si pensi, ad esempio, alla fotografia di un quadro di un artista contemporaneo vivente. L’artista detiene il diritto d’autore su quel quadro e, di conseguenza, ogni riproduzione dello stesso deve essere da lui autorizzata (salvo che l’utilizzo che se ne intende fare non rientri in quei casi in cui il diritto d’autore deve cedere il passo a diritti che la legge ritiene più importanti, quali ad esempio il diritto di critica e il diritto all’istruzione, e sempre che siano rispettati gli specifici requisiti stabiliti dalla legge, come ad esempio l’indicazione del nome dell’autore).
Oppure si pensi, ancora, alla fotografia raffigurante il volto di una persona, la cui riproduzione o altro utilizzo non autorizzato potrebbero costituire un indebito sfruttamento del suo diritto all’immagine.
3. Vi sono poi gli eventuali diritti spettanti al fotografo.
Innanzitutto, il fotografo potrebbe essere titolare del diritto d’autore sulla foto, a prescindere da quale sia il soggetto rappresentato: ciò avviene quando alla foto può essere riconosciuto carattere creativo, il che, si badi, accade non di rado. A tal fine, infatti, è spesso sufficiente dimostrare che, nell’eseguire la fotografia, il fotografo ha effettuato un certo numero di scelte discrezionali (ad esempio in relazione all’inquadratura, al momento della giornata in cui eseguire lo scatto, agli effetti tecnici).
In secondo luogo, anche se una fotografia non presenta quel livello minimo di creatività per conferire alla stessa la tutela autorale, in presenza di determinati requisiti formali – e a meno che la foto non abbia semplice scopo documentativo, come solitamente accade nel caso della foto di uno scritto o di un disegno tecnico – il fotografo può comunque vantare il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la foto per un periodo di tempo di vent’anni dalla sua realizzazione (mentre il diritto d’autore durerebbe fino al settantesimo anno successivo alla morte del fotografo). Tali requisiti consistono nell’apposizione sulla fotografia delle seguenti indicazioni: nome del fotografo, anno di realizzazione della fotografia e, nel caso in cui la foto rappresenti un’opera d’arte, anche il nome dell’autore di quest’ultima. In assenza di tali requisiti, il fotografo può far valere il proprio diritto solo dimostrando la mala fede del terzo utilizzatore non autorizzato.
4. In conclusione, i terzi che intendano copiare o comunque utilizzare la fotografia realizzata da altri dovrebbero dunque sempre verificare se tale utilizzo debba essere autorizzato o meno, salvo evitare di incorrere, anche a distanza di tempo, in richieste di indennizzo da parte del titolare dei diritti sulla foto in questione.
Viceversa, chi pubblica le proprie foto sul web dovrebbe indicare sulle stesse perlomeno il proprio nome, l’anno di realizzazione e il nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente rappresentata, così da poter efficacemente contrastare eventuali usi non autorizzati delle fotografie in questione da parte di terzi.
A tale ultimo proposito, tuttavia, va anche precisato che spesso le fotografie postate sui social networks sono soggette a Terms of Service cui l’utente – più o meno consapevolmente – ha aderito al momento dell’iscrizione. Ebbene, tali Terms of Service potrebbero contenere delle clausole che permettono alla piattaforma – e anche a ciascun utente della stessa – di utilizzare, distribuire e modificare liberamente all’interno del social network il contenuto delle foto condivise dagli utenti.
——-
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.