I genitori che mi chiedono assistenza spesso si chiedono cosa siano le spese straordinarie non ricomprese nell’assegno di mantenimento per i propri figli.
Di certo possiamo ritenere che l’assegno di mantenimento per i figli ricomprenda un contributo per le spese alimentari e per l’abitazione in cui Γ¨ prevalentemente collocato il figlio, nonchΓ¨ una contribuzione a quello che l’ordinario mantenimento.
Per quanto riguarda l’elencazione delle spese straordinarie, per quanto sia facile immaginare che vi rientrino le spese scolastiche e quelle mediche, ma come ci si deve comportare per chiedere il rimborso al genitore che non ha sostenuto la spesa? E’ sempre dovuto il rimborso? Per rispondere a questa e a molte altre domande, sempre piΓΉ Tribunali stanno formalizzando Protocolli di intesa (realizzati da gruppi di lavoro comporti da Avvocati e Magistrati) per uniformare la prassi del Foro.
Anche il Tribunale di Verona, di concerto con l’Ordine degli Avvocati ha realizzato un dettagliato protocollo che tratta delle spese straordinarie, dividendole in sei categorie: – spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo; – spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo; – spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo; – spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo; – spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo; – spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo.
Tali categorie sono in continua evoluzione e aggiornamento in base alle necessitΓ che sempre piΓΉ mutano.
COS’E’ IL NUMERO 114? Si tratta del numero di Emergenza Infanzia, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Γ¨ gestito da SOS Il Telefono Azzurro Onlus. A questo numero potrΓ rivolgersi chiunque senta l’esigenza di segnalare una situazione di pericolo o di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. Possono certamente chiamare anche i ragazzi direttamente coinvolti nelle emergenze!
COSA POSSO TROVARE CHIAMANDO IL 114? RisponderΓ alle telefonate personale altamente qualificato, in grado di fornire consulenza psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e di intervenire in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori. Non solo, attraverso la chiamata al numero 114 si potrΓ accedere a una rete di Istituzioni, servizi e professionisti del territorio, per creare una rete di protezione attorno al soggetto che richiede assistenza.
L’iter per l’approvazione dell’assegno unico per la famiglia prosegue e dopo aver visto l’approvazione del disegno di legge alla Camera, toccherΓ al Senato pronunciarsi a gennaio 2021. Nell’approfondimento de Il Sole 24 ORE viene fatto un chiaro riepilogo di tutte le misure che dovrebbero adottarsi. L’erogazione dovrebbe iniziare dal mese di luglio del prossimo anno. BisognerΓ perΓ² attendere per capire se vi sia copertura finanziaria
Non sempre la crisi coniugale puΓ² essere successiva al matrimonio. In alcuni casi puΓ² accadere che prima di fare il grande passo, si abbiano ripensamenti e si decida di non arrivare al matrimonio. Cosa accade in questi casi? L’interessante articolo diΒ AltalexΒ analizza in modo molto preciso un’Ordinanza della Corte di Cassazione dello scorso maggio. Il caso in esame riguarda il riconoscimento del patrimonio investito da un “mancato sposo” nella ristrutturazione della casa che si sarebbe dovuta adibire ad abitazione coniugale. Emerge chiaramente che il padre della sposa (proprietario dell’immobile in questione) non ha la possibilitΓ di cambiare la serratura della casa senza riconoscere alcunchΓ¨ all’ex genero.
Non sempre essere genitori significa essere sposati.In questi casi, cosa accade se la famiglia entra in crisi e i genitori decidono di percorrere due strade differenti? Con la riforma prevista dalla l. 219/2012 Γ¨ stato infatti previsto che vi sia un unico status di figlio, sia che si nasca all’interno di un matrimonio, sia che i genitori non siano sposati.CiΓ² ha comportato che la competenza per decidere sull’affidamento e sul mantenimento di TUTTI i figli, sia il Tribunale Ordinario (non piΓΉ quindi il Tribunale dei Minori per i figli nati fuori dal matrimonio). Quando una coppia non sposata decide di dividersi, quindi, Γ¨ consigliabile che i genitori addivengano a un accordo sulla gestione del figlio, sia dal punto di vista dell’affidamento, sia relativamente al mantenimento degli stessi.L’accordo puΓ² essere raggiunto sia in autonomia dai genitori, sia con l’aiuto di un professionista esterno.L’accordo raggiunto puΓ² essere poi ratificato dal Tribunale competente.Far convalidare l’accordo al Tribunale tutela maggiormente i figli, in quanto cosΓ¬ l’impegno dei genitori Γ¨ giΓ un titolo esecutivo; qualora quindi uno dei due genitori non rispetti gli accordi presi, si puΓ² agire per richiedere al Tribunale che ciΓ² avvenga coattivamente. Qualora, invece, i genitori non riuscissero a giungere ad un accordo, si puΓ² depositare un ricorso in Tribunale, affinchΓ¨ sia il Giudice a decidere come affidare e quale importo sia necessario per mantenere i figli, sempre tenendo presente il superiore interesse del minore. E’ infatti il superiore interesse del minore ad essere il faro che conduce il Giudice nelle decisioni da prendere. Il procedimento di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio Γ¨ un procedimento camerale, non ha le medesime fasi di una separazione o di un divorzio. Il procedimento Γ¨ piΓΉ snello, non essendo un rito ordinario.Alla prima udienza, come avviene nelle separazioni e nei divorzio, le parti dovranno comparire personalmente e il Giudice procede con un tentativo di conciliazione. Per approfondimenti e per maggiori delucidazioni, potete contattare CASI di Famiglia!
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.
QuandβΓ¨ che il locatore (proprietario) puΓ² recedere dal contratto di locazione?
La possibilitΓ di recedere prima della scadenza contrattuale, Γ¨ fortemente limitata per il locatore.
Egli infatti ha la possibilitΓ di recere prima della scadenza solo in specifici casi determinati dalla legge.
Eβ facoltΓ del locatore recedere ALLA PRIMA SCADENZA nei seguenti casi:
– quando il locatore intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio (ovvero del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2Β° grado);
– quando il locatore intende destinare l’immobile all’esercizio di attivitΓ dirette a perseguire finalitΓ pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali culturali o di culto (il locatore deve essere persona giuridica societΓ o ente pubblico e deve offrire al conduttore altro immobile idoneo di cui abbia piena disponibilitΓ );
– quando il conduttore abbia la piena disponibilitΓ di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune;
– quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito (o deve esserne assicurata la stabilitΓ ) e la permanenza del conduttore Γ¨ di ostacolo allo svolgimento di questi lavori, ovvero quando lβimmobile si trova in uno stabile per cui Γ¨ prevista lβintegrale ristrutturazione, demolizione o trasformazione e si rende quindi necessario, per ragioni tecniche, lo sgombero dell’immobile stesso;
– quando il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo e non vi Γ¨ stata alcuna successione nel contratto;
– quando il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietΓ di altri immobili ad uso abitativo tranne quello adibito a propria abitazione (in tal caso, comunque, il conduttore ha diritto di prelazione).
Non solo, il proprietario-locatore può altresì dare disdetta per finita locazione con almeno 6 mesi di anticipo sulla scadenza del contratto (tale termine può variare in base alle disposizioni contrattuali).
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.