
All’interno del decreto legge c.d. Cura Italia (D.L. 18/2020), l’articolo 65 ha disposto per i soggetti esercenti attività di impresa, costretti a non esercitare a causa dell’emergenza Covid19, un credito di imposta pari al 65% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020. Non si tratta quindi di una possibilità non effettuare il pagamento, ma che a seguito di detto pagamento verrà applicata un’agevolazione in sede di imposte.
Gli immobili interessati a tale misura sono quelli catastalmente riconosciuti come negozi e botteghe (C1). Purtroppo tale aiuto non può essere applicato ad altre categorie di immobili come ad esempio uffici e magazzini.
Il presupposto fondamentale è l’aver corrisposto il canone di locazione, essendo tale norma un aiuto per coloro che hanno sostenuto la spesa senza poter usufruire dell’immobile per la propria attività.
Vi è però un’altra norma importante, con portata assolutamente generale, che potrà essere richiamata al fine di trovare soluzione al mancato adempimento del pagamento del canone di locazione a causa della chiusura delle attività a causa dell’emergenza Covid19.
Tale norma è rappresentata dall’art. 91 del D.L. “Cura Italia”, che prevede: “il rispetto delle misure di contenimento [del Covid19] è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Anche in questo caso non si tratta di una disposizione direttamente applicabile e che pertanto esonera dal pagamento dei canoni di locazione.
Per comprendere se la normativa possa essere applicata al caso concreto, contatta lo studio!
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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.