LE SPESE STRAORDINARIE

I genitori che mi chiedono assistenza spesso si chiedono cosa siano le spese straordinarie non ricomprese nell’assegno di mantenimento per i propri figli.

Di certo possiamo ritenere che l’assegno di mantenimento per i figli ricomprenda un contributo per le spese alimentari e per l’abitazione in cui è prevalentemente collocato il figlio, nonchè una contribuzione a quello che l’ordinario mantenimento.

Per quanto riguarda l’elencazione delle spese straordinarie, per quanto sia facile immaginare che vi rientrino le spese scolastiche e quelle mediche, ma come ci si deve comportare per chiedere il rimborso al genitore che non ha sostenuto la spesa? E’ sempre dovuto il rimborso? Per rispondere a questa e a molte altre domande, sempre più Tribunali stanno formalizzando Protocolli di intesa (realizzati da gruppi di lavoro comporti da Avvocati e Magistrati) per uniformare la prassi del Foro.

Anche il Tribunale di Verona, di concerto con l’Ordine degli Avvocati ha realizzato un dettagliato protocollo che tratta delle spese straordinarie, dividendole in sei categorie:
– spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo;
– spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo;
– spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo;
– spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo;
– spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo;
– spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo.

Tali categorie sono in continua evoluzione e aggiornamento in base alle necessità che sempre più mutano.

AGGIORNAMENTO su ASSEGNO UNICO ALLA FAMIGLIA

Abbiamo già parlato di assegno unico alla famiglia in questo post https://www.facebook.com/casidifamiglia/photos/203752161146002Con la finanziaria approvata il 30 dicembre 2020, sono stati stanziati i fondi necessari per la copertura economica ti tale importante intervento fatto per il sostegno delle famiglie.

Al link di seguito riportato il nuovo interessante articolo de Il Sole 24 Ore sul punto! Buona lettura!!!

https://www.ilsole24ore.com/art/assegno-unico-famiglie-luglio-2021-50-250-euro-mese-12-milioni-under-21-ADnpYIw?refresh_ce=1

114

COS’E’ IL NUMERO 114?
Si tratta del numero di Emergenza Infanzia, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è gestito da SOS Il Telefono Azzurro Onlus. A questo numero potrà rivolgersi chiunque senta l’esigenza di segnalare una situazione di pericolo o di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. Possono certamente chiamare anche i ragazzi direttamente coinvolti nelle emergenze!

COSA POSSO TROVARE CHIAMANDO IL 114?
Risponderà alle telefonate personale altamente qualificato, in grado di fornire consulenza psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e di intervenire in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori. Non solo, attraverso la chiamata al numero 114 si potrà accedere a una rete di Istituzioni, servizi e professionisti del territorio, per creare una rete di protezione attorno al soggetto che richiede assistenza.

ASEGNO UNICO ALLA FAMIGLIA

L’iter per l’approvazione dell’assegno unico per la famiglia prosegue e dopo aver visto l’approvazione del disegno di legge alla Camera, toccherà al Senato pronunciarsi a gennaio 2021.
Nell’approfondimento de Il Sole 24 ORE viene fatto un chiaro riepilogo di tutte le misure che dovrebbero adottarsi.
L’erogazione dovrebbe iniziare dal mese di luglio del prossimo anno. Bisognerà però attendere per capire se vi sia copertura finanziaria

https://www.ilsole24ore.com/art/assegno-unico-famiglie-luglio-2021-50-250-euro-mese-12-milioni-under-21-ADnpYIw

IL TESTAMENTO

COS’È IL TESTAMENTO?
Il codice civile definisce il testamento come un atto revocabile con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, del proprio patrimonio o di parte di esso.
Non ci sono altri strumenti per poter disporre, dopo la morte, del proprio patrimonio.

POSSO SEMPRE DISPORRE DI TUTTO IL PATRIMONIO?
Quando il soggetto non ha familiari prossimi, si può disporre del patrimonio nella sua interessa. Se invece ci sono familiari che la legge tutela, questo non può avvenire.
È infatti il codice civile a definire quali soggetti la legge tutela al momento dell’apertura della successione di un familiare prossimo. Si tratta dei parenti fino al sesto grado.

PUO’ ESSERE REVOCATO IL TESTAMENTO?
Le disposizioni testamentarie sono revocabili in ogni momento, senza alcuna limitazione, finchè, ovviamente, il soggetto è in vita.
Ogni vincolo alla facoltà di revoca si deve intendere nullo.

CI SONO DIVERSI TIPI DI TESTAMENTO?
La nostra normativa prevede tre forme di testamento:
1. Il testamento olografo: trattasi delle disposizioni del patrimonio scritte di proprio pungo su un qualunque foglio con data e firma dello scrivente.
2. Il testamento pubblico: viene fatto davanti al Notaio con la presenza di due testimoni.
3. Il testamento segreto: si ha quando il Notaio, sempre alla presenza di due testimoni, riceve il testamento, ignorandone però il contenuto. Il testamento segreto può essere sigillato dal notaio, al momento del ricevimento, o dal testatore stesso.

E SE SALTA IL MATRIMONIO?

Non sempre la crisi coniugale può essere successiva al matrimonio. In alcuni casi può accadere che prima di fare il grande passo, si abbiano ripensamenti e si decida di non arrivare al matrimonio.
Cosa accade in questi casi?
L’interessante articolo di Altalex analizza in modo molto preciso un’Ordinanza della Corte di Cassazione dello scorso maggio.
Il caso in esame riguarda il riconoscimento del patrimonio investito da un “mancato sposo” nella ristrutturazione della casa che si sarebbe dovuta adibire ad abitazione coniugale.
Emerge chiaramente che il padre della sposa (proprietario dell’immobile in questione) non ha la possibilità di cambiare la serratura della casa senza riconoscere alcunchè all’ex genero.

Buona lettura!!

https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/01/matrimonio-salta-all-ex-genero-spettano-i-soldi-spesi-nella-ristrutturazione?fbclid=IwAR2-DDJShP2zeSugQ1rvxFYkDde0tLlPNlsgp0AJNESY2m0-fokE45PmyFY

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO


Non sempre essere genitori significa essere sposati.In questi casi, cosa accade se la famiglia entra in crisi e i genitori decidono di percorrere due strade differenti? Con la riforma prevista dalla l. 219/2012 è stato infatti previsto che vi sia un unico status di figlio, sia che si nasca all’interno di un matrimonio, sia che i genitori non siano sposati.Ciò ha comportato che la competenza per decidere sull’affidamento e sul mantenimento di TUTTI i figli, sia il Tribunale Ordinario (non più quindi il Tribunale dei Minori per i figli nati fuori dal matrimonio).
Quando una coppia non sposata decide di dividersi, quindi, è consigliabile che i genitori addivengano a un accordo sulla gestione del figlio, sia dal punto di vista dell’affidamento, sia relativamente al mantenimento degli stessi.L’accordo può essere raggiunto sia in autonomia dai genitori, sia con l’aiuto di un professionista esterno.L’accordo raggiunto può essere poi ratificato dal Tribunale competente.Far convalidare l’accordo al Tribunale tutela maggiormente i figli, in quanto così l’impegno dei genitori è già un titolo esecutivo; qualora quindi uno dei due genitori non rispetti gli accordi presi, si può agire per richiedere al Tribunale che ciò avvenga coattivamente.
Qualora, invece, i genitori non riuscissero a giungere ad un accordo, si può depositare un ricorso in Tribunale, affinchè sia il Giudice a decidere come affidare e quale importo sia necessario per mantenere i figli, sempre tenendo presente il superiore interesse del minore.
E’ infatti il superiore interesse del minore ad essere il faro che conduce il Giudice nelle decisioni da prendere.
Il procedimento di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio è un procedimento camerale, non ha le medesime fasi di una separazione o di un divorzio. Il procedimento è più snello, non essendo un rito ordinario.Alla prima udienza, come avviene nelle separazioni e nei divorzio, le parti dovranno comparire personalmente e il Giudice procede con un tentativo di conciliazione.
Per approfondimenti e per maggiori delucidazioni, potete contattare CASI di Famiglia!


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

FAMILY ACT

Lo scorso 11 giugno 2020, su proposta del Ministro delle Pari Opportunità, è stato licenziato un disegno di legge che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

L’intenzione è quella di sostenere le famiglie e consentire alle donne (madri) di avere gli strumenti necessari per conciliare lavoro e famiglia.

In questo interessante articolo di Altalex i punti fondamentali del disegno di legge. https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/12/family-act?utm_medium=email&utm_source=WKIT_NSL_Altalex-00020452&utm_campaign=WKIT_NSL_AltalexFree14.06.2020_LFM&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000024611463&elqTrackId=919ea92e733e4ec4b2b487ca3bf4ed62&elq=d2eda88f1b064d188d23cd57c03e15ff&elqaid=51061&elqat=1&elqCampaignId=29505

Dovremo attendere l’attuazione della delega al Governo per vedere quali saranno gli strumenti che verranno concretamente realizzati, ma le finalità e i criteri direttivi stabiliti, sono ottimi punti di partenza.

POSSO PROTEGGERE UNA PARTE DEL PATRIMONIO DESTINANDOLO UNICAMENTE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA?

L’ordinamento italiano prevede in questo caso una particolare convenzione chiamata FONDO PATRIMONIALE. Attraverso questo strumento la coppia può destinare determinati beni unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ciò significa che tali beni sono destinati unicamente a tale scopo e pertanto sono soggetti a regole particolari.
Nel fondo patrimoniale per la famiglia possono essere inseriti: beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito; ciò in quanto i beni devono essere soggetti ad un vincolo di destinazione (quello appunto del soddisfacimento dei bisogni della famiglia) e deve essere pubblico tale scopo.
Per costituire un fondo patrimoniale ci sono due modalità: la scelta di entrambi i coniugi o la costituzione da parte di un terzo.
Nel primo caso la scelta fa costituire immediatamente il fondo in cui potranno essere conferiti beni di proprietà di entrambi i coniugi o di proprietà esclusiva di uno solo di essi. Nel secondo caso, invece, la costituzione viene formalizzata quando l’atto dispositivo del terzo viene accettato da parte di entrambi i coniugi.
Per poter costituire un fondo patrimoniale per la famiglia è necessario stipulare la convenzione nella forma dell’atto pubblico.

L’amministrazione dei beni costituendi il fondo patrimoniale segue le regole della comunione legale. È necessario specificare che qualora si voglia disporre di un bene del fondo o alienare lo stesso, nel caso in cui in famiglia ci siano dei figli minori deve obbligatoriamente esserci l’autorizzazione all’operazione da parte del Giudice Tutelare.

Perché costituire un fondo patrimoniale per la famiglia?

Quando si decide di costituire un fondo patrimoniale si compie una separazione di parte del patrimonio. Infatti, i beni in esso conferiti vengono destinati unicamente allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.
Ciò significa che tali beni potranno essere aggrediti unicamente per soddisfare debiti creati per i bisogni della famiglia. Pertanto qualora un coniuge dovesse, ad esempio, contrarre debiti per la propria attività lavorativa, i di lui creditori non potranno agire sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

MINORI: atti di straordinaria amministrazione

I minori godono di una particolare e rafforzata tutela da parte dell’ordinamento italiano.
La responsabilità genitoriale è (normalmente) in capo a entrambi i genitori, i quali possono assumere anche le decisioni di maggior importanza per i figli.
Ci sono però delle situazioni in cui non basta l’accordo e la decisione dei genitori, ma è necessaria un’apposita autorizzazione da parte del Giudice.
Si tratta delle operazioni di straordinaria amministrazione, principalmente legate alla sfera patrimoniale dei minori.
Possiamo far rientrare in questi casi la volontà di acquistare un immobile e intestarlo ai figli minorenni (o trasferire loro un immobile già nel patrimonio della famiglia) o anche accettare o rinunciare ad una eredità.
In questi casi, ma anche in altri, è necessario chiedere al Giudice Tutelare autorizzazione ad agire in nome e per conto dei figli minori.
Questa imposizione è stata prevista proprio per conferire una tutela rafforzata ai minori. La valutazione del Giudice Tutelare è infatti volta a proteggere il patrimonio di questi soggetti.
MA COME FUNZIONA?
Nel momento in cui sorge la necessità di compiere un atto di straordinaria amministrazione nella gestione del patrimonio dei minori, coloro (o colui) che esercita la responsabilità genitoriale devono proporre un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. Il ricorso va depositato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Verrà a quel punto aperto un fascicolo e il ricorso sarà sottoposto all’esame del Giudice designato.
A seguito di ciò il Giudice Tutelare deciderà se concedere o meno autorizzazione all’operazione.
QUALE E’ IL TRIBUNALE COMPETENTE?
Il Tribunale presso cui depositare il ricorso è quello del luogo di residenza del minore.
E’ NECESSARIO UN AVVOCATO?
La scelta di appoggiarsi a un avvocato è discrezionale della parte.