A partire dal 3 giugno 2020 è stata ripristinata la mobilità tra le Regioni. Il dubbio da sciogliere è però quello della possibilità dei trasporti in auto. La Regione Veneto ha più volte chiarito, attraverso il proprio canale ViralVeneto che in auto possono essere trasportati il numero di passeggeri massimo per cui l’autovettura è omologata, precisando che, qualora si tratti di conviventi dello stesso nucleo familiare, non sarà necessario indossare la mascherina, mentre se si tratta di persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare, vige l’obbligo di indossare la mascherina.
Attenzione però, le regole previste dalla Regione del Veneto sono valide unicamente per il territorio regionale. Attualmente le FAQ del Governo indicano che a livello statale si possa viaggiare in auto solo con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.
I minori godono di una particolare e rafforzata tutela da parte dell’ordinamento italiano. La responsabilità genitoriale è (normalmente) in capo a entrambi i genitori, i quali possono assumere anche le decisioni di maggior importanza per i figli. Ci sono però delle situazioni in cui non basta l’accordo e la decisione dei genitori, ma è necessaria un’apposita autorizzazione da parte del Giudice. Si tratta delle operazioni di straordinaria amministrazione, principalmente legate alla sfera patrimoniale dei minori. Possiamo far rientrare in questi casi la volontà di acquistare un immobile e intestarlo ai figli minorenni (o trasferire loro un immobile già nel patrimonio della famiglia) o anche accettare o rinunciare ad una eredità. In questi casi, ma anche in altri, è necessario chiedere al Giudice Tutelare autorizzazione ad agire in nome e per conto dei figli minori. Questa imposizione è stata prevista proprio per conferire una tutela rafforzata ai minori. La valutazione del Giudice Tutelare è infatti volta a proteggere il patrimonio di questi soggetti. MA COME FUNZIONA? Nel momento in cui sorge la necessità di compiere un atto di straordinaria amministrazione nella gestione del patrimonio dei minori, coloro (o colui) che esercita la responsabilità genitoriale devono proporre un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. Il ricorso va depositato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Verrà a quel punto aperto un fascicolo e il ricorso sarà sottoposto all’esame del Giudice designato. A seguito di ciò il Giudice Tutelare deciderà se concedere o meno autorizzazione all’operazione. QUALE E’ IL TRIBUNALE COMPETENTE? Il Tribunale presso cui depositare il ricorso è quello del luogo di residenza del minore. E’ NECESSARIO UN AVVOCATO? La scelta di appoggiarsi a un avvocato è discrezionale della parte.
Con la conversione in legge del decreto Cura Italia, avvenuta lo scorso 24 aprile, sono state prorogate alcune misure per far fronte alla crisi che sta attraversando il paese.
Nello specifico, oltre alla possibilità di sospendere il pagamento del muto, in merito alle locazioni, la legge di conversione ha sospeso gli sfratti, sia abitativi che non abitativi, sino al 1° settembre 2020 (misura inizialmente prevista sino al 30 giugno).
La legge di conversione del Decreto Cura Italia prevede che i provvedimenti di rilascio immobile (sfratti) non possano essere eseguiti sino alla data del 1° settembre 2020. Ciò significa che, anche se la procedura è pendente, non può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario sino a tale data.
Per quanto invece riguarda le modalità per ottenere tale sospensione, si fa presente che è necessario un ricorso avanti al Tribunale del luogo in cui l’immobile è collocato e deve ad esso essere allegata la documentazione necessaria ad attestare la situazione di difficoltà dovuta alla situazione emergenziale, nonché il reddito familiare. Tutto ciò in quanto la domanda di proroga deve essere giustificata.
È quindi evidente che non si tratta di una misura che verrà applicata automaticamente a tutte le procedure in essere, ma dovrà essere la parte conduttrice a avanzare la richiesta qualora sia concretamente in difficoltà economica.
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.
Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 maggio 2020, ha previsto alcune misure a sostegno delle famiglie, alcune in particolare per famiglie con figli disabili.
Il Decreto prevede infatti il raddoppio dei giorni di congedo straordinario retribuito al 50% (si passa quindi da 15 a 30 giorni) per tutte le famiglie con figli sino a 12 anni o di età superiore, ma con disabilità. Questa misura potrà essere utilizzata sino al termine dello stato di emergenza, il prossimo 31 luglio. Questa misura può essere richiesta anche nel caso vi siano figli di età tra 12 e 16 anni, ma in questo caso non verrà corrisposta l’indennità del 50% della retribuzione. Il genitore che richiede tale congedo straordinario, non potrà essere licenziato e quindi potrà conservare il posto di lavoro nonostante l’assenza. Nel caso nel nucleo familiare vi fosse un figlio disabile, queste misure sono riconosciute a prescindere dall’età dello stesso.
Tale congedo potrà essere riconosciuto a uno solo dei genitori (alternativamente alla mamma o al papà), a patto che l’altro genitore non sia beneficiario di altri sostegni al reddito (es. cassa integrazione) o disoccupato o privo di occupazione lavorativa.
Alternativamente a tale misura, i genitori potranno chiedere (come già visto nelle settimane scorse) i voucher di contributo alla spesa per i servizi di baby sitting. Tale contributo spesa passa da €600 ad €1.200 (maggiori importi per dipendenti del settore sanitario, personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza dovuta al Coronavirus). Tali importi potranno essere usufruiti anche per l’iscrizione dei bambini ai centri estivi.
Non solo, il Decreto prevede anche ulteriori 12 giorni di permessi mensili da usufruire nei mesi di maggio e giugno, al fine di assistere familiari disabili (ai sensi dell’articolo 33, co. 2 della legge 104/1992) o proprio per lavoratori dipendenti disabili. Tali misure, già previste per i mesi di marzo e aprile 2020, vengono estese anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Tali permessi potranno essere utilizzati anche consecutivamente nel corso di ogni mese.
Le cosiddette “app” sono dei software – cioè un insieme di istruzioni scritte in un determinato linguaggio di programmazione – che vengono installati su uno smartphone o altro dispositivo mobile e che, avvalendosi di una certa quantità di informazioni, svolgono le più svariate funzioni (servizi di pagamento, traduzione, networking, antivirus, ecc.).
La tutela giuridica
Le app possono, in astratto, essere oggetto dei seguenti diritti:
1) Diritto d’autore
Le app possono costituire opere tutelabili secondo il diritto d’autore, sia in quanto software (o programmi per elaboratore)sia in quanto banche dati.
In particolare, l’art. 2, n. 8) della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore o l.d.a.) ricomprende nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi [sia quale codice sorgente sia quale codice oggetto, ndr] purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.”
A tal proposito la giurisprudenza ha inoltre precisato che – oltre alle idee e ai principi che stanno alla base del programma, che la legge esclude espressamente dalla protezione autorale – non costituiscono forma di espressione di un programma per elaboratore, e non sono quindi oggetto di tutela, nemmeno le funzionalità del programma, il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un software per sfruttare alcune delle sue funzioni.
Per quanto riguarda le banche dati, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, n. 9) l.d.a., godono della tutela autorale le “banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”, intendendosi a tal fine con il termine “banche di dati” quelle “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.”
2) Diritto del costitutore di banche dati
Il diritto d’autore sulle banche dati, sopra illustrato, spetta all’autore delle stesse. L’art. 102bis l.d.a., tuttavia, riconosce alcuni diritti – c.d. sui generis – anche al costitutore della banca dati, cioè a quel soggetto (che può certamente coincidere con l’autore) che “effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro”.
Al costitutore è riconosciuto il diritto esclusivo di “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale” della banca dati e ciò indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d’autore (quindi anche nel caso in cui la banca dati non abbia carattere creativo).
3) Diritto di brevetto
Il procedimento svolto dal software – se nuovo, inventivo e suscettibile di applicazione industriale –potrebbe formare oggetto di un brevetto di procedimento. A tal proposito, tuttavia, va ricordato che la legge esclude espressamente la brevettabilità dei programmi per elaboratore “in quanto tali”, cioè dei programmi intesi in senso astratto e quindi privi di qualsiasi carattere tecnico (art. 45, commi 2 e 3, D.Lgs. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale) .
Ma quando un software può dirsi possedere un carattere tecnico? In linea di massima ciò si verifica quando il programma non si riduce alla mera interazione fra componenti software e hardware ma sia invece in grado di produrre un effetto tecnico ulteriore, come ad esempio l’alterazione del funzionamento di un apparato fisico esterno al computer.
4) Disciplina posta a tutela della concorrenza
L’imitazione delle caratteristiche proprie di un’app – quali ad esempio le grafiche, le modalità di presentazione e anche le funzionalità – potrebbero configurare delle ipotesi di concorrenza sleale vietate ai sensi dell’art. 2598 c.c., in particolare sotto i profili dell’imitazione confusoria e della concorrenza parassitaria (quest’ultima configurandosi in una ripresa sistematica delle scelte imprenditoriali compiute dal concorrente, così da avvantaggiarsi gratuitamente dei risultati positivi che quest’ultimo ha ottenuto mediante investimenti in termini di lavoro e/o denaro).
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Diversi sono gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento per garantire il rispetto dei diritti sopra illustrati. In particolare, qualora si verifichi la violazione (o vi sia anche solo il rischio di un’imminente violazione dello stesso), il relativo titolare potrà ottenere dal Giudice l’emanazione di un ordine di inibitoria alla prosecuzione – o, se non è ancora iniziato, al compimento – del comportamento illecito.
La recente decisione del Tribunale di Milano
Recentemente, il titolare di un’app consistente in un sistema di pagamento tramite dispositivo mobile Android o iOS, ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre l’inibitoria urgente alla commercializzazione di un’app concorrente introdotta sul mercato successivamente e che, secondo il ricorrente, costituiva una replica della prima, così integrando sia violazione del diritto d’autore sia una fattispecie di concorrenza parassitaria.
Al termine dell’istruttoria la corte milanese concludeva che la prima app possedeva i requisiti di novità e creatività necessari per essere tutelata dal diritto d’autore, ma anche che la seconda app – pur presentando molte funzioni comuni alla prima app – aveva un codice sorgente e si avvaleva di una banca dati costituenti a loro volta opere originali e autonomamente costituite, con ciò dovendosi escludere qualsivoglia violazione del diritto d’autore del ricorrente.
Il Tribunale evidenziava poi che delle 29 funzioni fornite dalla seconda app, 26 risultavano in comune con la prima. Di queste, 21 erano funzioni ampiamente diffuse nello specifico settore di riferimento, prive di qualsiasi creatività; 4 erano funzioni che derivavano da un’idea comune, ma erano pur sempre originali in quanto risultato di uno sforzo creativo; 1 (il c.d. budget settimanale) era un’imitazione pedissequa dell’analoga funzione realizzata nella prima app e che non si ritrovava in nessun’altra applicazione presente sul mercato. A ciò aggiungasi che la seconda app presentava, rispetto alla prima, anche un’identità letterale di intere parti del regolamento, un’identità di scelte terminologiche non necessitate e una analogia nella grafica di presentazione all’utente.
Tali condotte, secondo il Tribunale, integravano un’attività di concorrenza parassitaria, dal momento che il titolare della seconda app si era “procurato in modo illecito un vantaggio concorrenziale offrendo, pressoché integralmente, alcune opzioni della piattaforma e alcune modalità di presentazione all’esterno, inserendosi con maggiore rapidità sul medesimo mercato, con un indebito risparmio sui costi e sui tempi occorrenti a predisporre una propria autonoma soluzione per tali profili”. Conseguentemente la corte milanese emanava l’inibitoria alla prosecuzione – non della commercializzazione della seconda app nella sua interezza bensì – delle sole condotte sopra descritte, per il periodo temporale di un anno dalla comunicazione del provvedimento.
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.
L’Enciclopedia Treccani riporta la seguente definizione: Riunione occasionale di persone all’aperto per dimostrazioni o altro.
Dal 18 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020, l’Ordinanza della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020, ha stabilito che ogni assembramento tra non conviventi in luoghi pubblici o all’interno di proprietà private, è vietato.
Ma quante persone formano un assembramento?
Sembra possibile dire che nel momento in cui ci sono più di due persone che non possono rispettare il distanziamento minimo di 1 metro, necessario alla prevenzione da Covid19.
Ciò sia in luoghi pubblici che privati.
Sarà quindi possibile liberamente muoversi all’interno della Regione Veneto, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto, ma senza creare assembramenti.
COME SI RIPARTISCONO LE SPESE CONDOMINIALI NEL CASO SIA PRESENTE UNA LOCAZIONE?
Prima di tutto deve essere considerato l’articolo 1576 c.c.: “Il locatore (proprietario dell’immobile) deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (inquilino).
Per iniziare a comprendere a chi spetta il pagamento di una spesa, si deve comprendere che tipo di intervento debba essere fatto.
Già a una prima lettura dell’articolo sopra detto emerge che le spese di piccola manutenzione, anche configurabili come manutenzione ordinaria, siano a carico del conduttore. In questa categoria di interventi si deve certamente inserire tutto quello che riguarda, a livello condominiale e in base ai millesimi dell’appartamento, ad esempio, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’ascensore, nonché tutte le spese relative alle utenze condominiali (anche di riscaldamento qualora l’impianto sia centralizzato), sempre pro quota. Non solo, il conduttore si dovrà fare carico della propria quota di tutti i servizi comuni, tra cui lo spurgo dei pozzi neri o i servizi di giardinaggio.
Invece, se tra i servizi condominiali ci fosse quello di portineria, a carico del locatore è il 90% di tale spesa.
Il proprietario dell’immobile, invece, si dovrà fare carico di tutte le spese di straordinaria amministrazione. Per comprendere meglio cosa si intenda, si pensi, ad esempio, a interventi all’ascensore o all’impianto di riscaldamento centralizzato o alla fognatura o, ancora, a tutti gli interventi strutturali all’immobile relativo alle parti comuni (a titolo esemplificativo si pensi al tetto o al rifacimento delle facciate.
Per cercare di risolvere l’annosa questione sull’imputazione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino sono state realizzate apposite tabelle che identificano chi debba farsi carico della precisa spesa.
Resta il fatto che il proprietario dell’immobile è il responsabile nei confronti del condominio. Ciò significa che qualora il conduttore (inquilino) non dovesse provvedere alla quota di propria spettanza delle spese condominiali, sarà il locatore a dover rispondere e procedere con il pagamento.
Sarà poi possibile per il locatore rivalersi sul conduttore; qualora il conduttore, nonostante la richiesta di pagamento, non dovesse provvedere al saldo, questa potrà essere una motivazione per risoluzione del contratto di locazione e per procedere con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo presso il Tribunale competente.
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.
anche questa settimana consiglio una interessante guida di Altalex, sugli assegni per il nucleo familiare. COSA SONO GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE?L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. QUANTO POSSO PERCEPIRE?L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Buona lettura!! https://www.altalex.com/guide/assegni-familiari
Capita ormai sempre più spesso, ad ognuno di noi, per soddisfare diversi “bisogni” della nostra vita quotidiana, di utilizzare i più svariati sistemi di intelligenza artificiale.
Ciò avviene ad esempio quando un algoritmo di Google, sulla base dei siti da noi visitati e degli acquisti online da noi effettuati in passato, trae delle conclusioni su quali sono i nostri gusti, necessità e preferenze e, sulla base di questa analisi, ci suggerisce nuovi oggetti da acquistare e nuovi siti da visitare.
Negli esempi sopra illustrati la funzione svolta dal sistema di IA è evidentemente quella di ricostruire l’identikit di un consumatore e individuare nuovi beni che questo consumatore potrebbe essere interessato ad acquistare, ma le funzioni dei sistemi di IA sono moltissime (rielaborazione grafica di una fotografia, traduzione di un testo in un’altra lingua, ecc.)
Ciò premesso, va considerato che leinformazioni generate dall’intelligenza artificiale possono certamente essere oggetto di specifici diritti. Le stesse, ad esempio, potrebbero essere considerate opere creative suscettibili di essere protette dal diritto d’autore. Oppure, ancora, essere soluzioni tecniche aventi applicazione industriale,nuove e originali, con conseguente idoneità delle stesse ad essere oggetto di un brevetto.
Ma chi è l’autore di tali invenzioni? Il programmatore che ha creato l’algoritmo? L’utilizzatore dell’algoritmo? L’algoritmo in quanto tale?
Due recenti decisioni gemelle dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) si sono occupate della questione. Le decisioni riguardano due domande di brevetto per due invenzioni create dal medesimo sistema di intelligenza artificiale (denominato DABUS – Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience): la prima avente ad oggetto un contenitore per alimenti, la seconda un sistema di segnalazione luminosa.
DABUS è composto da due distinte reti neurali artificiali, che grosso modo funzionano così: la prima rete (che potremmo definire di “elaborazione”), partendo da un set di dati elabora una serie di concetti che, secondo la rete stessa, si distinguono dal set di dati di partenza. A questo punto entra in gioco la seconda rete neurale (che potremmo definire di “selezione”), la quale confronta i concetti elaborati dalla prima rete con il set di informazioni base, selezionando solo quelli aventi carattere innovativo e quindi suscettibili di brevettazione.
Le due domande di brevetto sono state depositate a nome del creatore di DABUS, il dr. Stephen Thaler, ma designano DABUS come inventore e quindi, in particolare, titolare originario e dante causa dei diritti patrimoniali sull’invenzione – incluso il diritto al brevetto – trasferiti al dr. Thaler.
In data 27 gennaio 2020 l’UEB ha rigettato le due domande di brevetto, sulla scorta del fatto che le stesse non soddisfano i requisiti formali stabiliti, in particolare, dalla rule 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo, la quale stabilisce che la domanda di brevetto deve indicare nome, cognome e indirizzo dell’inventore.
Da ciò, secondo l’Ufficio, deriva innanzitutto che l’inventore non può che essere una persona fisica.
Contrariamente a quanto affermato da Thaler, secondo l’Ufficio il nome che spetta ad una persona per legge serve non solo ad indentificarla ma anche a permetterle di essere titolare di diritti e di esercitarli. In altre parole, secondo l’UEB, funzione della rule 19 è quella di individuare un soggetto giuridico, cioè un’entità suscettibiledi essere titolare di obblighi e diritti (nella fattispecie, in particolare, il diritto originario al brevetto – alienabile ex lege o contrattualmente – e il diritto inalienabile di essere riconosciuto autore dell’invenzione).
Ebbene, allo stato non vi sono norme giuridiche che sanciscano in capo ai sistemi di AI la soggettività giuridica, come accade per le persone fisiche (in quanto essere umani) o per le società (in base ad una finzione giuridica che le assimila in molti aspetti alle persone fisiche), fermo restando che – come abbiamo visto – del diritto ad essere designato come inventore di un brevetto può essere titolare solo una persona fisica.
Per questo stesso motivo, non solo DABUS non può essere formalmente indicato come inventore, ma non può ovviamente nemmeno essere il cedente (al dr. Thaler) di alcun diritto (di cui non può essere titolare) sull’invenzione.
Ad analoghe decisioni di rigetto sono giunti anche l’ufficio brevetti statunitense (USPTO) e quello britannico (UKIPO), presso i quali erano state depositate domande di brevetto corrispondenti a quelle depositate presso l’UEB.
Questo lo stato dell’arte in relazione alla (non) brevettabilità di invenzioni il cui inventore designato sia un sistema di IA.
Non va tuttavia sottaciuto che il dr. Thaler ha appellato le suddette decisioni e che, in ogni caso, le conclusioni cui sono giunte le autorità brevettuali in questione sono ovviamente fondate sul quadro normativo vigente il quale è stato probabilmente redatto senza considerare le evoluzioni tecnologiche in questione e che è verosimilmente destinato a cambiare, considerato il peso sempre maggiore delle IA nelle attività di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche.
Da ultimo, si segnala anche che in alcuni paesi è espressamente prevista la possibilità di proteggere con il diritto d’autore le opere creative generate da sistemi di intelligenza artificiale. Ma di questo ci occuperemo un’altra volta.
Stay tuned.
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.
All’interno del decreto legge c.d. Cura Italia (D.L. 18/2020), l’articolo 65 ha disposto per i soggetti esercenti attività di impresa, costretti a non esercitare a causa dell’emergenza Covid19, un credito di imposta pari al 65% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020. Non si tratta quindi di una possibilità non effettuare il pagamento, ma che a seguito di detto pagamento verrà applicata un’agevolazione in sede di imposte.
Gli immobili interessati a tale misura sono quelli catastalmente riconosciuti come negozi e botteghe (C1). Purtroppo tale aiuto non può essere applicato ad altre categorie di immobili come ad esempio uffici e magazzini.
Il presupposto fondamentale è l’aver corrisposto il canone di locazione, essendo tale norma un aiuto per coloro che hanno sostenuto la spesa senza poter usufruire dell’immobile per la propria attività.
Vi è però un’altra norma importante, con portata assolutamente generale, che potrà essere richiamata al fine di trovare soluzione al mancato adempimento del pagamento del canone di locazione a causa della chiusura delle attività a causa dell’emergenza Covid19.
Tale norma è rappresentata dall’art. 91 del D.L. “Cura Italia”, che prevede: “il rispetto delle misure di contenimento [del Covid19] è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Anche in questo caso non si tratta di una disposizione direttamente applicabile e che pertanto esonera dal pagamento dei canoni di locazione.
Per comprendere se la normativa possa essere applicata al caso concreto, contatta lo studio!
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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.