OBBLIGO DI MASCHERINA

L’ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020 ha stabilito l’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto dalle ore 18.00 alle ore 6.00 sull’intero territorio nazionale, senza possibilità di deroga da parte dei Governatori regionali.
ViralVeneto precisa che tale obbligo ricorre “anche negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonchè negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.

E’ quindi obbligatorio indossare una protezione delle vie respiratorie ogniqualvolta non possa essere garantito il distanziamento sociale necessario a prevenire la diffusione del Covid19.

IL TESTAMENTO

COS’È IL TESTAMENTO?
Il codice civile definisce il testamento come un atto revocabile con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, del proprio patrimonio o di parte di esso.
Non ci sono altri strumenti per poter disporre, dopo la morte, del proprio patrimonio.

POSSO SEMPRE DISPORRE DI TUTTO IL PATRIMONIO?
Quando il soggetto non ha familiari prossimi, si può disporre del patrimonio nella sua interessa. Se invece ci sono familiari che la legge tutela, questo non può avvenire.
È infatti il codice civile a definire quali soggetti la legge tutela al momento dell’apertura della successione di un familiare prossimo. Si tratta dei parenti fino al sesto grado.

PUO’ ESSERE REVOCATO IL TESTAMENTO?
Le disposizioni testamentarie sono revocabili in ogni momento, senza alcuna limitazione, finchè, ovviamente, il soggetto è in vita.
Ogni vincolo alla facoltà di revoca si deve intendere nullo.

CI SONO DIVERSI TIPI DI TESTAMENTO?
La nostra normativa prevede tre forme di testamento:
1. Il testamento olografo: trattasi delle disposizioni del patrimonio scritte di proprio pungo su un qualunque foglio con data e firma dello scrivente.
2. Il testamento pubblico: viene fatto davanti al Notaio con la presenza di due testimoni.
3. Il testamento segreto: si ha quando il Notaio, sempre alla presenza di due testimoni, riceve il testamento, ignorandone però il contenuto. Il testamento segreto può essere sigillato dal notaio, al momento del ricevimento, o dal testatore stesso.

E SE SALTA IL MATRIMONIO?

Non sempre la crisi coniugale può essere successiva al matrimonio. In alcuni casi può accadere che prima di fare il grande passo, si abbiano ripensamenti e si decida di non arrivare al matrimonio.
Cosa accade in questi casi?
L’interessante articolo di Altalex analizza in modo molto preciso un’Ordinanza della Corte di Cassazione dello scorso maggio.
Il caso in esame riguarda il riconoscimento del patrimonio investito da un “mancato sposo” nella ristrutturazione della casa che si sarebbe dovuta adibire ad abitazione coniugale.
Emerge chiaramente che il padre della sposa (proprietario dell’immobile in questione) non ha la possibilità di cambiare la serratura della casa senza riconoscere alcunchè all’ex genero.

Buona lettura!!

https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/01/matrimonio-salta-all-ex-genero-spettano-i-soldi-spesi-nella-ristrutturazione?fbclid=IwAR2-DDJShP2zeSugQ1rvxFYkDde0tLlPNlsgp0AJNESY2m0-fokE45PmyFY

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO


Non sempre essere genitori significa essere sposati.In questi casi, cosa accade se la famiglia entra in crisi e i genitori decidono di percorrere due strade differenti? Con la riforma prevista dalla l. 219/2012 è stato infatti previsto che vi sia un unico status di figlio, sia che si nasca all’interno di un matrimonio, sia che i genitori non siano sposati.Ciò ha comportato che la competenza per decidere sull’affidamento e sul mantenimento di TUTTI i figli, sia il Tribunale Ordinario (non più quindi il Tribunale dei Minori per i figli nati fuori dal matrimonio).
Quando una coppia non sposata decide di dividersi, quindi, è consigliabile che i genitori addivengano a un accordo sulla gestione del figlio, sia dal punto di vista dell’affidamento, sia relativamente al mantenimento degli stessi.L’accordo può essere raggiunto sia in autonomia dai genitori, sia con l’aiuto di un professionista esterno.L’accordo raggiunto può essere poi ratificato dal Tribunale competente.Far convalidare l’accordo al Tribunale tutela maggiormente i figli, in quanto così l’impegno dei genitori è già un titolo esecutivo; qualora quindi uno dei due genitori non rispetti gli accordi presi, si può agire per richiedere al Tribunale che ciò avvenga coattivamente.
Qualora, invece, i genitori non riuscissero a giungere ad un accordo, si può depositare un ricorso in Tribunale, affinchè sia il Giudice a decidere come affidare e quale importo sia necessario per mantenere i figli, sempre tenendo presente il superiore interesse del minore.
E’ infatti il superiore interesse del minore ad essere il faro che conduce il Giudice nelle decisioni da prendere.
Il procedimento di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio è un procedimento camerale, non ha le medesime fasi di una separazione o di un divorzio. Il procedimento è più snello, non essendo un rito ordinario.Alla prima udienza, come avviene nelle separazioni e nei divorzio, le parti dovranno comparire personalmente e il Giudice procede con un tentativo di conciliazione.
Per approfondimenti e per maggiori delucidazioni, potete contattare CASI di Famiglia!


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

PUNTO LOCAZIONI – Il recesso del locatore

Quand’è che il locatore (proprietario) può recedere dal contratto di locazione?

La possibilità di recedere prima della scadenza contrattuale, è fortemente limitata per il locatore.

Egli infatti ha la possibilità di recere prima della scadenza solo in specifici casi determinati dalla legge.

E’ facoltà del locatore recedere ALLA PRIMA SCADENZA nei seguenti casi:

– quando il locatore intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio (ovvero del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2° grado);

– quando il locatore intende destinare l’immobile all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali culturali o di culto (il locatore deve essere persona giuridica società o ente pubblico e deve offrire al conduttore altro immobile idoneo di cui abbia piena disponibilità);

– quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune;

– quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito (o deve esserne assicurata la stabilità) e la permanenza del conduttore è di ostacolo allo svolgimento di questi lavori, ovvero quando l’immobile si trova in uno stabile per cui è prevista l’integrale ristrutturazione, demolizione o trasformazione e si rende quindi necessario, per ragioni tecniche, lo sgombero dell’immobile stesso;

– quando il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo e non vi è stata alcuna successione nel contratto;

– quando il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo tranne quello adibito a propria abitazione (in tal caso, comunque, il conduttore ha diritto di prelazione).

Non solo, il proprietario-locatore può altresì dare disdetta per finita locazione con almeno 6 mesi di anticipo sulla scadenza del contratto (tale termine può variare in base alle disposizioni contrattuali).


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

FAMILY ACT

Lo scorso 11 giugno 2020, su proposta del Ministro delle Pari Opportunità, è stato licenziato un disegno di legge che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

L’intenzione è quella di sostenere le famiglie e consentire alle donne (madri) di avere gli strumenti necessari per conciliare lavoro e famiglia.

In questo interessante articolo di Altalex i punti fondamentali del disegno di legge. https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/12/family-act?utm_medium=email&utm_source=WKIT_NSL_Altalex-00020452&utm_campaign=WKIT_NSL_AltalexFree14.06.2020_LFM&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000024611463&elqTrackId=919ea92e733e4ec4b2b487ca3bf4ed62&elq=d2eda88f1b064d188d23cd57c03e15ff&elqaid=51061&elqat=1&elqCampaignId=29505

Dovremo attendere l’attuazione della delega al Governo per vedere quali saranno gli strumenti che verranno concretamente realizzati, ma le finalità e i criteri direttivi stabiliti, sono ottimi punti di partenza.

PUNTO LOCAZIONI: obblighi del locatore

Il proprietario dell’appartamento concesso in locazione ha obblighi nei confronti del conduttore?

 Il codice civile stabilisce in capo al locatore tre obbligazioni principali:

  • La consegna del bene
  • la conservazione delle caratteristiche del bene che lo rendono utilizzabile per l’uso concordato
  • la garanzia del pacifico godimento per il periodo di tempo concordato.

Cosa succede se sono necessari interventi di particolare rilievo sul bene?

Il locatore deve garantire che il bene concesso in locazione sia utilizzabile per le finalità stabile dal contratto. Per tale ragione, tutte le riparazioni e gli interventi necessari sul bene che riguardano la straordinaria manutenzione sono in capo al proprietario di casa.

Rientrano negli interventi di straordinaria manutenzione tutti quei lavori che, ad esempio, riguardano l’impiantistica dell’immobile, gli infissi e le opere strutturali.

In merito all’impianto di riscaldamento spetta al proprietario l’eventuale sostituzione del boiler o della caldaia, quando il guasto non sia dovuto alla mancata manutenzione ordinaria (che grava sul conduttore).

COME COMPORTARSI IN CASO DI NECESSARIE OPERE DI STRAORDIANRIA MANUTENZIONE?

Il conduttore, resosi conto della necessità dell’intervento deve avvisare il locatore. Qualora l’intervento sia urgente, potrà intervenire tempestivamente, sempre avvisando la proprietà. In quest’ultimo caso, le spese sostenute per l’intervento d’urgenza, dovranno essere restituite da parte del locatore.

Qualora gli interventi urgenti dovessero comportare una impossibilità di godimento della cosa locata per un periodo superiore a 20 giorni ( 1/6 della durata totale della locazione, il conduttore avrà diritto alla riduzione del canone.

Inoltre, se le riparazioni rendono inabitabile l’immobile, il conduttore può ottenere lo scioglimento del contratto (art. 1584 c. 2 c.c.).

POSSO PROTEGGERE UNA PARTE DEL PATRIMONIO DESTINANDOLO UNICAMENTE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA?

L’ordinamento italiano prevede in questo caso una particolare convenzione chiamata FONDO PATRIMONIALE. Attraverso questo strumento la coppia può destinare determinati beni unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ciò significa che tali beni sono destinati unicamente a tale scopo e pertanto sono soggetti a regole particolari.
Nel fondo patrimoniale per la famiglia possono essere inseriti: beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito; ciò in quanto i beni devono essere soggetti ad un vincolo di destinazione (quello appunto del soddisfacimento dei bisogni della famiglia) e deve essere pubblico tale scopo.
Per costituire un fondo patrimoniale ci sono due modalità: la scelta di entrambi i coniugi o la costituzione da parte di un terzo.
Nel primo caso la scelta fa costituire immediatamente il fondo in cui potranno essere conferiti beni di proprietà di entrambi i coniugi o di proprietà esclusiva di uno solo di essi. Nel secondo caso, invece, la costituzione viene formalizzata quando l’atto dispositivo del terzo viene accettato da parte di entrambi i coniugi.
Per poter costituire un fondo patrimoniale per la famiglia è necessario stipulare la convenzione nella forma dell’atto pubblico.

L’amministrazione dei beni costituendi il fondo patrimoniale segue le regole della comunione legale. È necessario specificare che qualora si voglia disporre di un bene del fondo o alienare lo stesso, nel caso in cui in famiglia ci siano dei figli minori deve obbligatoriamente esserci l’autorizzazione all’operazione da parte del Giudice Tutelare.

Perché costituire un fondo patrimoniale per la famiglia?

Quando si decide di costituire un fondo patrimoniale si compie una separazione di parte del patrimonio. Infatti, i beni in esso conferiti vengono destinati unicamente allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.
Ciò significa che tali beni potranno essere aggrediti unicamente per soddisfare debiti creati per i bisogni della famiglia. Pertanto qualora un coniuge dovesse, ad esempio, contrarre debiti per la propria attività lavorativa, i di lui creditori non potranno agire sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

CENE TRA AMICI

A seguito della ripresa degli spostamenti e del ripristino della mobilità tra Regioni è opportuno comprendere come ci si deve comportare qualora si voglia fare una cena con amici.

La regola generale è che non si deve creare assembramento. Ciò significa che si devono tenere ben presenti gli spazi in cui si vuole organizzare la cena e invitare un numero di persone che consenta di mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i commensali.

Queste informazioni sono confermate anche dalla Regione Veneto sul canale ufficiale ViralVeneto in cui possono essere reperite importanti e utili informazioni