Accade a volte che anche lunghi mesi di #trattative non riescono a portare ad un #accordo tra le #parti e quindi si procede con una #separazione giudiziale. In questo caso una delle due parti per prima, dovrà chiedere che sia il #Giudice a stabilire le #condizioni di separazione. Verrà quindi proposto un ricorso dall’avvocato di una delle due parti e successivamente al deposito, il Tribunale fisserà l’udienza Presidenziale. In tale sede il Giudice procederà con un ulteriore tentativo di #conciliazione delle parti. Avviene spesso in tale sede la #trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale e quindi si raggiunge un accordo. In tal caso la separazione si conclude. Se invece anche il tentativo del Giudice non dovesse portare esito positivo, la #causa procede e si avvia quindi la seconda fase. Il Presidente, dopo aver eventualmente adottato i necessari provvedimenti provvisori e urgenti per la tutela dei soggetti che ne necessitano, nominerà un Giudice Istruttore. Si aprirà quindi la fase delle #prove che porterà poi alla #decisione finale che verrà adottata con #sentenza. E’ importante precisare che in ogni momento del #giudizio le parti potranno raggiungere un accordo e, di conseguenza, la causa potrà interrompersi e giungere alla conclusione senza dover obbligatoriamente procedere con tutti gli incombenti previsti dal codice.
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste
Il #marchio è un segno (ad esempio una parola, una cifra, una combinazione di colori o un suono) che serve a distinguere i prodotti – o i servizi – di un’impresa da quelli di altre imprese.
In Italia il diritto all’utilizzo esclusivo di un marchio si può acquisire o con l’uso (c.d. marchio di fatto) o con una procedura di registrazione dai costi decisamente contenuti (marchio registrato).
Un marchio validamente registrato conferisce al suo titolare un potere molto forte, consistente nel diritto di vietare ai terzi – nel territorio in cui il marchio è efficace (un marchio italiano sarà efficace in Italia, un marchio dell’Unione Europea sarà efficace in tutti gli stati membri della stessa) – (i) di utilizzarenell’attività economica il segno oggetto di registrazione e segni simili, (ii) in relazione ai prodotti/servizi specificamente indicati nella domanda di registrazione e a prodotti/servizi a questi affini (nel caso in cui non vi sia identità, ma solo somiglianza/affinità, di segni e/o di prodotti/servizi, sarà necessario dimostrare che sussiste anche un rischio di confusione nel pubblico). Nel caso di marchi rinomati (pensate ad es. al marchio Ferrari o al marchio Armani), il diritto conferito al proprio titolare è ancora più forte, perché, al ricorrere di determinate condizioni, si estende anche a prodotti e servizi completamente diversi da quelli per cui è stata chiesta la registrazione (c.d. tutela “ultra-merceologica”).
Si tenga poi conto che la registrazione di marchio ha una durata decennale ma, se correttamente ed effettivamente utilizzato, può essere rinnovato senza limiti per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno. Un marchio registrato ha quindi potenzialmente durata illimitata.
Proprio alla luce dell’ampio diritto di monopolio conferito al titolare, per poter essere validamente registrato come marchio un segno deve soddisfare determinati requisiti: in particolare, (i) non deve essere descrittivo dei prodotti/servizi per cui si intende chiedere la registrazione (non è possibile registrare il nome “frutta” per servizi ortofrutticoli) e (ii) non deve risultare in conflitto con domande di marchio già depositate da terzi o altri determinati segni distintivi già utilizzati da terzi.
In assenza di questi e degli altri requisiti richiesti dalla legge, la vostra domanda di registrazione di marchio potrebbe quindi essere respinta o comunque, anche se inizialmente accolta, il relativo marchio può essere successivamente in qualsiasi momento dichiarato nullo (con conseguente perdita di tutti gli investimenti fatti per la sua realizzazione e promozione).
Prima di depositare un marchio – e, per la verità, anche prima di iniziare ad utilizzarlo – è dunque molto importante effettuare adeguate valutazioni sull’assenza di conflitti con segni distintivi di terzi e sulla sussistenza di tutti gli altri i requisiti richiesti dalla legge per ottenere una valida registrazione del segno in questione.
L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste
Il deposito cauzionale è una somma di denaro data a garanzia dell’esatto adempimento da parte del debitore. In materia di #locazione, tale #deposito è previsto per legge per tutelare il locatore da ogni inadempimento posto in essere dal conduttore e non può superare un importo pari a tre #mensilità del #canone di locazione. Il #deposito #cauzionale deve essere corrisposto al momento della stipula del #contratto e dovrà essere #restituita al termine dello stesso. E’ importante sottolineare che la #Cassazione nel 2019 ha evidenziato che l’#obbligo di #restituzione del deposito cauzionale #sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato. Se quindi il locatore trattiene l’importo versato dal conduttore successivamente al #rilascio dell’immobile, senza proporre una domanda giudiziale per il trattenimento dello stesso a copertura di danni subiti o inadempimenti contrattuali, il #conduttore può richiedere la #restituzione.
Articolo pubblicato su pagina FB Avvocato Silvia De Rosa
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Il Comune di #Verona, e più in generale la Regione #Veneto, non consente di uscire di casa per fare passeggiate. Nella giornata di ieri sia il #sindaco Sboarina che il #governatore Zaia, hanno chiaramente espresso la loro preoccupazione qualora i genitori accompagnassero i figli fuori per passeggiate. Il #rischio che si vuole scongiurare è una nuova ondata di contagi e pertanto l’invito è sempre quello di #stare a #casa. Ma quindi cosa è possibile fare? L’ordinanza del Comune di Verona prevede: 1. #consentita la circolazione sulle piste ciclopedonali solo ed esclusivamente ai velocipedi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; 2. #vietato l’accesso ai pedoni su tutte le piste ciclopedonali 3. #vietato l’accesso: • nelle aree verdi (compresi i bastioni del Parco della Mura comunali) • sulle alzaie del fiume Adige; 4. #vietato l’utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade limitato l’accesso alle aree cani ad una sola persona per volta e per un massimo di cinque minuti.
A livello regionale è stata fatta una deroga all’obbligo di stare a casa per i #disabili che abbiano patologie comportamentali incompatibili con una lunga permanenza in spazi chiusi. In tal caso il disabile e l’accompagnatore potranno uscire di casa per il tempo necessario, con i necessari presidi per il contenimento del Coronavirus, con una autodichiarazione dell’accompagnatore e con il certificato medico attestante la #patologia
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In questo periodo in cui siamo obbligati a stare a casa per contenere la diffusione del Coronavirus, spesso mi viene chiesto come ci si deve comportare relativamente al diritto di visita e al mantenimento da versare all’altro genitore.
Certamente, per quanto riguarda il diritto di visita, la risposta non è facile, in quando i diritti che si raffrontano sono la tutela della salute pubblica e il diritto del minore a frequentare entrambi i genitori. Sul punto ci sono stati pareri contrastanti; io ritengo che debba prevalere il buon senso. È infatti vero che in questa situazione alcuni genitori facciano parte di quei comparti lavorativi/produttivi ritenuti essenziali e che non possono essere fermati. Altri magari sono a casa in attesa di superare l’emergenza e quindi potrebbero trascorrere maggior tempo con i figli. E’ pertanto necessario che in questo momento ci sia una straordinaria collaborazione tra genitori, in quanto l’ex famiglia deve riuscire ad organizzarsi con le nuove disposizioni legislative. In più gli strumenti tecnologici, nello specifico le videochiamate, possono aiutare i genitori a mantenere qual contatto anche visivo con i propri figli.
In merito all’assegno di mantenimento, mi viene chiesto dai genitori non affidatari, che in questo momento trascorrono più tempo coi propri figli, se è possibile ridurre l’importo mensile dell’assegno di mantenimento. Ciò non è possibile, in quanto l’assegno di mantenimento è individuato come totale complessivo annuale, suddiviso in rate. Alla luce di ciò, è come se i bambini trascorressero con il genitore non affidatario qualche giorno in più come avviene nel periodo delle vacanze estive. Se in quel periodo non è prevista una riduzione dell’assegno, nemmeno oggi è possibile.
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Spesso quando ricevo un nuovo cliente mi accorgo che non si è ben informati su cosa sia e come funzioni la separazione.
Con questo breve articolo spero di poter dissipare i dubbi più frequenti
La separazione è un istituto che consente alle persone sposate di sospendere il vincolo (di diritto e non religioso) che li lega. Si può procedere consensualmente o giudizialmente.
Oggi vedremo le possibili procedure che possono essere adottate nel caso di accordo dei coniugi e quindi nel caso di una separazione consensuale:Quando i coniugi non devono dividersi o trasferire beni immobili, non ci sono figli minori e non viene stabilito alcun assegno di mantenimento: procedura avanti all’Ufficiale di Stato Civile in Comune, senza la necessità di assistenza di avvocati
Quando sono presenti figli minori, viene stabilito un assegno di mantenimento a carico della moglie o dei figli, ma non si vuole presentarsi davanti al Giudice e non viene previsto alcun trasferimento di beni immobiliari: procedura di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato per parte. In questo caso le parti sottoscrivono, assieme ai propri legali, un accordo e sarà poi obbligo degli avvocati trasmettere tale accordo in Tribunale per un controllo da parte del Pubblico Ministero e, successivamente ad esso, al Comune, affinchè la separazione venga annotata a margine dell’atto di matrimonio.
In tutti i casi in cui vi sia la necessità di procedere al trasferimento dell’intero o di quote di beni immobili e in tutti i casi precedentemente elencati: separazione consensuale in giudizio. In questo caso i coniugi possono anche scegliere un unico avvocato che rappresenti entrambi. Il legale, dopo aver redatto un ricorso in cui vengono stabiliti i termini dell’accordo, lo iscrive in Tribunale e viene fissata un’udienza davanti al Giudice in cui saranno presenti i coniugi. Sarà poi il Tribunale a fare le dovute comunicazioni al Comune per l’annotazione della separazione.
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E’ da oggi possibile effettuare la consulenza legale tramite Skype. Al fine di poter accedere a questo canale è necessario mettersi in contatto con lo studio tramite e-mail o telefono; verranno in quella sede date tutte le informazioni necessarie
Ho deciso di partecipare al progetto C.A.S.I. di Famiglia con due dottoresse Psicologhe che si occupano di adulti e bambini. Il progetto mira a supportare gli individui in tutte le situazioni riguardanti la famiglia (non solo la crisi, ma anche l’età evolutiva e quella avanzata).