La guida che troverete al link qui sotto riportato riassume tutte le agevolazioni e i bonus economici previsti per la famiglia per l’anno 2020. Il punto 10 della guida tratta le misure adottate a seguito dell’emergenza Covid19: importante novità è la Carta Famiglia per tutti i nuclei familiari con un figlio minore di 26 anni (prima prevista solo per i nuclei familiari con almeno tre figli minori di 26 anni). Buona lettura!!!
1. Spesso, navigando in internet, ci capita di imbatterci in fotografie che catturano la nostra attenzione e di scaricarle (quindi copiarle) per riutilizzarle, ad esempio, come foto profilo di qualche social network o nel sito internet di presentazione della nostra attività professionale/imprenditoriale. Ma siamo liberi di farlo senza chiedere il permesso a nessuno? Dipende.
Una fotografia può formare oggetto di diversi diritti che, a seconda dei casi, possono spettare ad una molteplicità di soggetti e il fatto che la fotografia sia presente sul web e che sia tecnicamente possibile scaricarla non significa assolutamente che ciò sia giuridicamente lecito (sarebbe come dire che, siccome è materialmente possibile rubare un’auto, questo è un comportamento lecito).
2. Innanzitutto, una fotografia potrebbe rappresentare qualcosa che, di per sé, è oggetto di un diritto. Si pensi, ad esempio, alla fotografia di un quadro di un artista contemporaneo vivente. L’artista detiene il diritto d’autore su quel quadro e, di conseguenza, ogni riproduzione dello stesso deve essere da lui autorizzata (salvo che l’utilizzo che se ne intende fare non rientri in quei casi in cui il diritto d’autore deve cedere il passo a diritti che la legge ritiene più importanti, quali ad esempio il diritto di critica e il diritto all’istruzione, e sempre che siano rispettati gli specifici requisiti stabiliti dalla legge, come ad esempio l’indicazione del nome dell’autore).
Oppure si pensi, ancora, alla fotografia raffigurante il volto di una persona, la cui riproduzione o altro utilizzo non autorizzato potrebbero costituire un indebito sfruttamento del suo diritto all’immagine.
3. Vi sono poi gli eventuali diritti spettanti al fotografo.
Innanzitutto, il fotografo potrebbe essere titolare del diritto d’autore sulla foto, a prescindere da quale sia il soggetto rappresentato: ciò avviene quando alla foto può essere riconosciuto carattere creativo, il che, si badi, accade non di rado. A tal fine, infatti, è spesso sufficiente dimostrare che, nell’eseguire la fotografia, il fotografo ha effettuato un certo numero di scelte discrezionali (ad esempio in relazione all’inquadratura, al momento della giornata in cui eseguire lo scatto, agli effetti tecnici).
In secondo luogo, anche se una fotografia non presenta quel livello minimo di creatività per conferire alla stessa la tutela autorale, in presenza di determinati requisiti formali – e a meno che la foto non abbia semplice scopo documentativo, come solitamente accade nel caso della foto di uno scritto o di un disegno tecnico – il fotografo può comunque vantare il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la foto per un periodo di tempo di vent’anni dalla sua realizzazione (mentre il diritto d’autore durerebbe fino al settantesimo anno successivo alla morte del fotografo). Tali requisiti consistono nell’apposizione sulla fotografia delle seguenti indicazioni: nome del fotografo, anno di realizzazione della fotografia e, nel caso in cui la foto rappresenti un’opera d’arte, anche il nome dell’autore di quest’ultima. In assenza di tali requisiti, il fotografo può far valere il proprio diritto solo dimostrando la mala fede del terzo utilizzatore non autorizzato.
4. In conclusione, i terzi che intendano copiare o comunque utilizzare la fotografia realizzata da altri dovrebbero dunque sempre verificare se tale utilizzo debba essere autorizzato o meno, salvo evitare di incorrere, anche a distanza di tempo, in richieste di indennizzo da parte del titolare dei diritti sulla foto in questione.
Viceversa, chi pubblica le proprie foto sul web dovrebbe indicare sulle stesse perlomeno il proprio nome, l’anno di realizzazione e il nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente rappresentata, così da poter efficacemente contrastare eventuali usi non autorizzati delle fotografie in questione da parte di terzi.
A tale ultimo proposito, tuttavia, va anche precisato che spesso le fotografie postate sui social networks sono soggette a Terms of Service cui l’utente – più o meno consapevolmente – ha aderito al momento dell’iscrizione. Ebbene, tali Terms of Service potrebbero contenere delle clausole che permettono alla piattaforma – e anche a ciascun utente della stessa – di utilizzare, distribuire e modificare liberamente all’interno del social network il contenuto delle foto condivise dagli utenti.
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L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.
Qualora i canoni di locazione non fossero stato corrisposti, a prescindere dalla scelta di operare uno sfratto per morosità (trattato nell’approfondimento della settimana scorsa), è possibile agire con ricorso per decreto ingiuntivo. COME FUNZIONA? Il locatore, assistito da un proprio legale, può presentare al Tribunale competente un ricorso per decreto ingiuntivo, tramite cui (se accolto) il Giudice ingiunge il pagamento della somma dovuta. Tale decreto sarà provvisoriamente esecutivo per legge (art. 664 c.p.c.) e pertanto, assieme al decreto potrà essere notificato il precetto, atto con cui si intima il pagamento entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto. Qualora il pagamento non avvenisse, il creditore (in questo caso il locatario) potrà agire per il recupero forzoso del credito. E IL DEBITORE? Qualora il debitore non ritenesse di dovere gli importi richiesti, a prescindere dalla provvisoria esecutività, potrà proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato
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L’assegno di mantenimento è un importo di denaro che viene stabilito a favore dei figli, come contributo alle spese necessarie per il loro mantenimento. L’importo che viene stabilito, in accordo tra le parti o dal Giudice, deve tenere conto delle esigenze dei minori, ma anche la situazione economica dei genitori. L’importo che viene stabilito comprende il contributo alle spese abitative (es. utenze), alle spese per l’acquisto dell’abbigliamento e dei generi alimentari. L’assegno di mantenimento può essere previsto anche per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti; l’obbligo perdura finchè il figlio non raggiunge la completa indipendenza economica, ponendo in essere tutto quanto è nelle possibilità per arrivare a tale obiettivo. Qualora il figlio maggiorenne, in accordo coi genitori, dovesse proseguire gli studi, deve esservi un impegno per portare a termine tale percorso, mirato al raggiungimento di una successiva posizione lavorativa che porti all’indipendenza economica. L’assegno non comprende tutte le spese che possono essere qualificate come straordinarie (ad es. visite specialistiche, viaggi di istruzione, corsi di potenziamento scolastico, terapie ortodontiche in studi privati).
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Come noto, ormai da diversi anni tutto è pronto per l’attivazione della Unified Patent Court (UPC) o Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e la conseguente entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario. Per raggiungere tale risultato mancava solo la ratifica dell’Accordo UPC da parte della Germania.
Infatti, nonostante fosse già in corso il processo di uscita del Regno Unito dall’UE, ad aprile 2018 questo aveva ratificato l’accordo sull’UPC.
Pochi mesi fa, tuttavia, il nuovo Governo Britannico ha comunicato di voler ritirare la propria adesione all’accordo UPC, dal momento che questo imporrebbe al Regno Unito di allinearsi al con il diritto UE e di sottostare alle decisioni della Corte di Giustizia.
Pare dunque imminente il recesso formale del UK dall’accordo
In merito alla Germania, il processo di ratifica dell’accordo è stato interrotto dalla presentazione di un ricorso alla Corte Costituzionale nazionale, la quale ha recentemente emanato la propria decisione stabilendo che la legge di ratifica approvata dal parlamento (ma non ancora entrata in vigore) è illegittima. Di conseguenza l’iter legislativo dovrà essere nuovamente percorso.
Sebbene la nuova ratifica da parte della Germania appaia scontata, tenuto conto di tutti gli ultimi capovolgimenti di fronte avvenuti sino ad ora, il percorso per arrivare all’entrata in vigore del brevetto unico e del UCP è impervio.
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Lo #sfratto per morosità nelle locazioni ad uso abitativo è un procedimento giudiziale che consente al locatore di ottenere il rilascio, e quindi poter rientrare nel possesso, dell’immobile quando il conduttore non corrisponde il canone di locazione concordato contrattualmente. Lo sfratto per morosità è un procedimento speciale e quindi tendenzialmente più rapido rispetto al rito ordinario. I presupposti essenziali affinchè possa essere attivato il procedimento sono: • Regolare contratto di locazione registrato; • Mancato pagamento del canone di locazione Il mancato #pagamento viene inteso dalla legge sull’equo canone (l. 392/1978) in una mensilità, trascorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, o quando l’importo impagato degli oneri #accessori (es. spese condominiali) è pari all’importo di due mensilità del canone di locazione, importo impagato alla scadenza prevista. Qualora si presentano le condizioni sopra elencate, il locatore può inviare una lettera raccomandata di diffida ad adempiere, ponendo in #mora il conduttore. Decorso il termine indicato in diffida, qualora il conduttore non provvedesse all’adempimento, il locatore, assistito da un avvocato, potrà agire con atto di #intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. Potrà anche prevedere già la richiesta di ingiunzione per il pagamento dei canoni e/o degli accessori scaduti. All’udienza fissata il conduttore può decidere di presentarsi o non presentarsi. Nel momento in cui il conduttore non dovesse presentarsi, verificati tutti gli adempimenti, il giudice #convaliderà lo sfratto per morosità e nell’ordinanza prevederà un termine per il rilascio spontaneo dell’immobile. L’ordinanza dovrà essere notificata al conduttore. Qualora, invece il conduttore dovesse presentarsi in udienza posso realizzarsi almeno quattro situazioni. La prima è che il conduttore si presenti in udienza, non si opponga alla convalida e di conseguenza il giudice procederà come nel caso già visto. La seconda possibilità per il conduttore è di presentarsi in udienza e saldare il dovuto. La proceduta così termina. In terzo luogo il conduttore potrebbe presentarsi e chiedere al #Giudice un #termine di grazia (che non può essere superiore a 90 giorni) per saldare il dovuto. Se non viene corrisposto l’importo entro il termine, all’udienza successiva il giudice convaliderà lo sfratto. Infine, il conduttore potrà presentarsi in udienza e #opporsi alla convalida. In questo caso il rito verrà convertito in ordinario e seguirà le norme per tale procedimento.
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Il #principio di superiore #interesse del #minore è ciò che deve guidare le parti e ciò che guida il #Giudice al momento dell’assunzione delle decisioni inerenti all’affidamento dei #figli. Tale interesse quindi viene vagliato in tutte le cause di #separazione e #divorzio in cui sono coinvolti figli #minori e in tutti i procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei minori nati fuori dal matrimonio. Il riconoscimento di tale principio comporta che nelle decisioni assunte dal Giudice, egli, qualora fosse necessario, debba commisurare l’interesse preminente del minore con eventuali altri principi riconosciuti di pari valore all’interno della #Costituzione. Nella maggior parte dei casi il principio di interesse superiore del minore viene richiamato nel momento in cui devono essere assunti #provvedimenti inerenti l’#affidamento del minore, momento in cui, spesso, le richieste dei genitori si contrappongono. Spesso viene ritenuto che l’interesse superiore del minore debba essere perseguito tramite l’affidamento condiviso tra i genitori, ciò comportando che le decisioni relative alla scuola, alla religione (decisioni di maggior interesse per il minore) debbano essere prese con #accordo di entrambi i #genitori; altre volte, invece, il superiore interesse del minore porta alla decisione di affidare lo stesso in via esclusiva all’uno o all’altro genitore. Dovrà quindi essere punto di riferimento anche dei genitori il supremo “bene” dei propri figli nel momento in cui avanzano le richieste relative all’affidamento e sempre questo #principio dovrà essere la guida per tutte le decisioni relative ai minori
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Per marchio patronimico si intende quel marchio consistente nel nome (inteso come prenome e cognome o solo cognome) di una persona fisica o in cui, comunque, il nome ne costituisca l’elemento individualizzante (c.d. cuore).
In effetti, è ben possibile che un soggetto voglia utilizzare e registrare il proprio nome come marchio per contraddistinguere i propri prodotti/servizi (si pensi al marchio “Giorgio Armani”).
Ma è possibile registrare come marchio il nome di un terzo senza il suo consenso?
In linea di principio la risposta è sì, purché: (i) l’uso del marchio in questione non sia tale da ledere la fama, il decoro o il credito di chi ha diritto a portare tale nome (come può accadere, ad esempio, quando il marchio sia utilizzato per designare un prodotto di natura indecente); (ii) il nome non sia notorio (si pensi al nome di un personaggio dello spettacolo o di un illustre scienziato), nel qual caso servirà il consenso del titolare; (iii) siano soddisfatti i generali requisiti di validità di un marchio (come, ad esempio, l’assenza di conflitto con marchi altrui depositati in precedenza).
Al fine di evitare eventuali abusi, resta tuttavia ferma la facoltà dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di subordinare la registrazione al consenso del titolare del nome anche nel caso in cui siano rispettati tutti e tre i requisiti sopra elencati.
Si noti che il titolare di una registrazione di marchio patronimico potrà impedire a qualsiasi persona (incluso il titolare del nome) di iniziare ad utilizzare il nome da solo (o in quanto componente individualizzante di un segno complesso) in funzione di marchio per contraddistinguere prodotti/servizi identici o affini a quelli per cui il marchio è registrato (o, nel caso di marchio rinomato, anche per prodotti/servizi non affini) o, comunque, in funzione di altro #segno distintivo (insegna, ditta, nome a dominio)
Il titolare del marchio non potrà, invece, impedire al titolare del nome di utilizzarlo come segno di identificazione sociale della propria persona (c.d. diritto al nome, che è un diritto della personalità).
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Il contratto di #locazione a #transitorio è un tipo di #contratto di locazione per gli #immobili ad uso abitativo che viene stipulato per esigenze temporanee e non turistiche. Attraverso tale contratto il #locatore concede il diritto di godimento di un immobile destinato ad abitazione al conduttore, per un limitato #periodo di #tempo e per un’esigenza transitoria ben identificata, verso il corrispettivo di un #canone concordato. Il contratto #transitorio, proprio perché destinato a soddisfare un’esigenza temporanea ben identificata, può avere una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi. Nella redazione del contratto di locazione transitorio è importante porre rilievo sull’esigenza transitoria che si deve soddisfare, facendone espressamente riferimento all’interno del contratto. Tale esigenza deve essere documentalmente provata e allegata al contratto. Qualora non venisse rappresentata e documentata la necessità transitoria, il contratto viene automaticamente assoggettato alla disciplina ordinaria dei #contratti con durata 4+4 anni. In merito alla cessazione del contratto di locazione transitorio non è necessario dare #disdetta, in quanto il contratto terminerà alla data prestabilita. Se invece le esigenze transitorie dovessero perdurare, il conduttore dovrà comunicare la circostanza al locatore e quindi si procederà con un #rinnovo del contratto ad uso transitorio. Qualora invece si richieda un rinnovo senza documentare il perpetuarsi dell’esigenza transitoria, il contratto si verrà rinnovato come contratto ordinario con durata 4+4.
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