POSSO PROTEGGERE UNA PARTE DEL PATRIMONIO DESTINANDOLO UNICAMENTE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA?

L’ordinamento italiano prevede in questo caso una particolare convenzione chiamata FONDO PATRIMONIALE. Attraverso questo strumento la coppia può destinare determinati beni unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ciò significa che tali beni sono destinati unicamente a tale scopo e pertanto sono soggetti a regole particolari.
Nel fondo patrimoniale per la famiglia possono essere inseriti: beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito; ciò in quanto i beni devono essere soggetti ad un vincolo di destinazione (quello appunto del soddisfacimento dei bisogni della famiglia) e deve essere pubblico tale scopo.
Per costituire un fondo patrimoniale ci sono due modalità: la scelta di entrambi i coniugi o la costituzione da parte di un terzo.
Nel primo caso la scelta fa costituire immediatamente il fondo in cui potranno essere conferiti beni di proprietà di entrambi i coniugi o di proprietà esclusiva di uno solo di essi. Nel secondo caso, invece, la costituzione viene formalizzata quando l’atto dispositivo del terzo viene accettato da parte di entrambi i coniugi.
Per poter costituire un fondo patrimoniale per la famiglia è necessario stipulare la convenzione nella forma dell’atto pubblico.

L’amministrazione dei beni costituendi il fondo patrimoniale segue le regole della comunione legale. È necessario specificare che qualora si voglia disporre di un bene del fondo o alienare lo stesso, nel caso in cui in famiglia ci siano dei figli minori deve obbligatoriamente esserci l’autorizzazione all’operazione da parte del Giudice Tutelare.

Perché costituire un fondo patrimoniale per la famiglia?

Quando si decide di costituire un fondo patrimoniale si compie una separazione di parte del patrimonio. Infatti, i beni in esso conferiti vengono destinati unicamente allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.
Ciò significa che tali beni potranno essere aggrediti unicamente per soddisfare debiti creati per i bisogni della famiglia. Pertanto qualora un coniuge dovesse, ad esempio, contrarre debiti per la propria attività lavorativa, i di lui creditori non potranno agire sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

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