PUNTO LOCAZIONI – Ripartizione spese condominiali

COME SI RIPARTISCONO LE SPESE CONDOMINIALI NEL CASO SIA PRESENTE UNA LOCAZIONE?

Prima di tutto deve essere considerato l’articolo 1576 c.c.: “Il locatore (proprietario dell’immobile) deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (inquilino).

Per iniziare a comprendere a chi spetta il pagamento di una spesa, si deve comprendere che tipo di intervento debba essere fatto.

Già a una prima lettura dell’articolo sopra detto emerge che le spese di piccola manutenzione, anche configurabili come manutenzione ordinaria, siano a carico del conduttore. In questa categoria di interventi si deve certamente inserire tutto quello che riguarda, a livello condominiale e in base ai millesimi dell’appartamento, ad esempio, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’ascensore, nonché tutte le spese relative alle utenze condominiali (anche di riscaldamento qualora l’impianto sia centralizzato), sempre pro quota. Non solo, il conduttore si dovrà fare carico della propria quota di tutti i servizi comuni, tra cui lo spurgo dei pozzi neri o i servizi di giardinaggio.

Invece, se tra i servizi condominiali ci fosse quello di portineria, a carico del locatore è il 90% di tale spesa.

Il proprietario dell’immobile, invece, si dovrà fare carico di tutte le spese di straordinaria amministrazione. Per comprendere meglio cosa si intenda, si pensi, ad esempio, a interventi all’ascensore o all’impianto di riscaldamento centralizzato o alla fognatura o, ancora, a tutti gli interventi strutturali all’immobile relativo alle parti comuni (a titolo esemplificativo si pensi al tetto o al rifacimento delle facciate.

Per cercare di risolvere l’annosa questione sull’imputazione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino sono state realizzate apposite tabelle che identificano chi debba farsi carico della precisa spesa.

Resta il fatto che il proprietario dell’immobile è il responsabile nei confronti del condominio. Ciò significa che qualora il conduttore (inquilino) non dovesse provvedere alla quota di propria spettanza delle spese condominiali, sarà il locatore a dover rispondere e procedere con il pagamento.

Sarà poi possibile per il locatore rivalersi sul conduttore; qualora il conduttore, nonostante la richiesta di pagamento, non dovesse provvedere al saldo, questa potrà essere una motivazione per risoluzione del contratto di locazione e per procedere con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo presso il Tribunale competente.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste.

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