Proprietà intellettuale – I MARCHI PATRONIMICI

Per marchio patronimico si intende quel marchio consistente nel nome (inteso come prenome e cognome o solo cognome) di una persona fisica o in cui, comunque, il nome ne costituisca l’elemento individualizzante (c.d. cuore).

In effetti, è ben possibile che un soggetto voglia utilizzare e registrare il proprio nome come marchio per contraddistinguere i propri prodotti/servizi (si pensi al marchio “Giorgio Armani”).

Ma è possibile registrare come marchio il nome di un terzo senza il suo consenso?

In linea di principio la risposta è sì, purché: (i) l’uso del marchio in questione non sia tale da ledere la fama, il decoro o il credito di chi ha diritto a portare tale nome (come può accadere, ad esempio, quando il marchio sia utilizzato per designare un prodotto di natura indecente); (ii) il nome non sia notorio (si pensi al nome di un personaggio dello spettacolo o di un illustre scienziato), nel qual caso servirà il consenso del titolare; (iii) siano soddisfatti i generali requisiti di validità di un marchio (come, ad esempio, l’assenza di conflitto con marchi altrui depositati in precedenza).

Al fine di evitare eventuali abusi, resta tuttavia ferma la facoltà dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di subordinare la registrazione al consenso del titolare del nome anche nel caso in cui siano rispettati tutti e tre i requisiti sopra elencati.

Si noti che il titolare di una registrazione di marchio patronimico potrà impedire a qualsiasi persona (incluso il titolare del nome) di iniziare ad utilizzare il nome da solo (o in quanto componente individualizzante di un segno complesso) in funzione di marchio per contraddistinguere prodotti/servizi identici o affini a quelli per cui il marchio è registrato (o, nel caso di marchio rinomato, anche per prodotti/servizi non affini) o, comunque, in funzione di altro #segno distintivo (insegna, ditta, nome a dominio)

Il titolare del marchio non potrà, invece, impedire al titolare del nome di utilizzarlo come segno di identificazione sociale della propria persona (c.d. diritto al nome, che è un diritto della personalità).


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

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