Proprietà intellettuale – IL MARCHIO

Il #marchio è un segno (ad esempio una parola, una cifra, una combinazione di colori o un suono) che serve a distinguere i prodotti – o i servizi – di un’impresa da quelli di altre imprese.  

In Italia il diritto all’utilizzo esclusivo di un marchio si può acquisire o con l’uso (c.d. marchio di fatto) o con una procedura di registrazione dai costi decisamente contenuti (marchio registrato).

Un marchio validamente registrato conferisce al suo titolare un potere molto forte, consistente nel diritto di vietare ai terzi – nel territorio in cui il marchio è efficace (un marchio italiano sarà efficace in Italia, un marchio dell’Unione Europea sarà efficace in tutti gli stati membri della stessa) –  (i) di utilizzarenell’attività economica il segno oggetto di registrazione e segni simili, (ii) in relazione ai prodotti/servizi specificamente indicati nella domanda di registrazione e a prodotti/servizi a questi affini (nel caso in cui non vi sia identità, ma solo somiglianza/affinità, di segni e/o di prodotti/servizi, sarà necessario dimostrare che sussiste anche un rischio di confusione nel pubblico). Nel caso di marchi rinomati (pensate ad es. al marchio Ferrari o al marchio Armani), il diritto conferito al proprio titolare è ancora più forte, perché, al ricorrere di determinate condizioni, si estende anche a prodotti e servizi completamente diversi da quelli per cui è stata chiesta la registrazione (c.d. tutela “ultra-merceologica”).

Si tenga poi conto che la registrazione di marchio ha una durata decennale ma, se correttamente ed effettivamente utilizzato, può essere rinnovato senza limiti per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno. Un marchio registrato ha quindi potenzialmente durata illimitata.

Proprio alla luce dell’ampio diritto di monopolio conferito al titolare, per poter essere validamente registrato come marchio un segno deve soddisfare determinati requisiti: in particolare, (i) non deve essere descrittivo dei prodotti/servizi per cui si intende chiedere la registrazione (non è possibile registrare il nome “frutta” per servizi ortofrutticoli) e (ii) non deve risultare in conflitto con domande di marchio già depositate da terzi o altri determinati segni distintivi già utilizzati da terzi.

In assenza di questi e degli altri requisiti richiesti dalla legge, la vostra domanda di registrazione di marchio potrebbe quindi essere respinta o comunque, anche se inizialmente accolta, il relativo marchio può essere successivamente in qualsiasi momento dichiarato nullo (con conseguente perdita di tutti gli investimenti fatti per la sua realizzazione e promozione).     

Prima di depositare un marchio – e, per la verità, anche prima di iniziare ad utilizzarlo – è dunque molto importante effettuare adeguate valutazioni sull’assenza di conflitti con segni distintivi di terzi e sulla sussistenza di tutti gli altri i requisiti richiesti dalla legge per ottenere una valida registrazione del segno in questione.


L’articolo ha carattere unicamente informativo, non potendosi considerare la soluzione di un caso concreto. Per tale ragione si resta a completa disposizione per approfondimenti o specifiche richieste

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